L'Assessora
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 07/01/1977 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori Regionali”;
VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13/11/1998 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
VISTA la L.R. 31/1989 recante “Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale” e in particolare l’articolo 23 Monumenti naturali;
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette" e in particolare l'art. 11, comma 4, per i Parchi Nazionali, e l'art. 22, comma 6, per i Parchi e le Riserve Regionali, i quali prevedono che i prelievi e gli abbattimenti faunistici necessari per ricomporre squilibri ecologici avvengano sotto la diretta sorveglianza dell'organismo di gestione del Parco o della Riserva e debbano essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 19, comma 2, che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, sulla base di parere obbligatorio di ISPRA, chiamato a verificare la selettività dei metodi di prelievo utilizzati;
CONSIDERATO che il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, ha modificato l'art. 2, comma 2, della Legge n. 157/1992, escludendo le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della medesima legge, ai sensi dell'art. 11, comma 12-bis;
CONSIDERATO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 ha confermato tale esclusione, prevedendo altresì che gli interventi di controllo, finalizzati all'eradicazione o comunque al controllo e contenimento delle popolazioni presenti, siano realizzati dalle Regioni secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 19 della Legge n. 157/1992, attribuendo la titolarità degli interventi alla Regione e assegnando ai Comuni un ruolo di supporto operativo alle Province e alle Città Metropolitane nell'attuazione degli interventi sul territorio;
VISTA la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 e ss.mm.ii., recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", ai sensi della quale le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, sono escluse dalla fauna selvatica oggetto della medesima legge;
CONSIDERATO che le specie aliene invasive (IAS) rappresentano la seconda causa di perdita della biodiversità a livello mondiale, potendo generare conseguenze negative significative sulle specie autoctone attraverso meccanismi di predazione, parassitismo, diffusione di malattie, competizione, ibridazione e modificazione degli ecosistemi;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, che introduce specifici obblighi per le specie contemplate nell'elenco delle specie esotiche di rilevanza unionale — di cui la nutria fa parte ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 — prevedendo l'attuazione di misure di gestione volte all'eradicazione nelle fasi iniziali dell'invasione o, per le specie ampiamente diffuse, misure di controllo numerico o contenimento delle popolazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 12 ottobre 2017, n. 230, recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive";
VISTO il Piano nazionale di gestione della nutria (Myocastor coypus), elaborato da ISPRA e approvato con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 27 ottobre 2021, che definisce gli obiettivi e le linee guida per il controllo e l'eradicazione della specie sul territorio nazionale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1143/2014, e che individua per la Sardegna un obiettivo specifico in considerazione della condizione di insularità;
VISTO il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’ambiente n. 36 del 17/12/2010 Piano di controllo della nutria (Myocastor coypus) in Sardegna;
RITENUTO di dover adeguare il piano regionale di cui al succitato DADA n. 36/2010 al Piano nazionale;
VISTO il parere positivo espresso dall’ISPRA con nota prot. n. 0021160/2026 del 20/04/2026 (prot. ingresso DGDA n. 12223 del 20/04/2026) al “Piano regionale di controllo e contenimento della nutria — aggiornamento 2026” trasmesso con nota prot. n. 0011093 del 9 aprile 2026;
CONSIDERATO che le attività di contenimento, controllo ed eradicazione potranno ricadere anche all’interno dei Siti Natura 2000;
VISTA la nota del Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali n. 1751 del 28/1/2020 con la quale si chiede al Servizio Valutazioni Ambientali la non assoggettabilità a VINCA degli interventi di eradicazione delle IAS;
VISTA la nota prot. n. 3537 del 18.02.2020 con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali (SVA) comunica che “Ie attività di rilevamento precoce ed eradicazione rapida e di gestione delle specie esotiche invasive, effettuate ai sensi degli artt. 19 e 22 del D.Lgs. 23012017, devono considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e, pertanto, sono escluse dalla procedura di valutazione di incidenza ambientale di cui al citato DPR”;
CONSIDERATO che essendo la nutria esclusa dal campo di applicazione della L.R. 23/98 e ss.mm.ii. non necessita di un’approvazione del Comitato Regionale Faunistico;
RITENUTA necessaria l’adozione del “Piano regionale di controllo e contenimento della nutria (Myocastor coypus) — aggiornamento 2026”;
Decreta
Laconi