Il Responsabile dell’Ufficio Espropriazioni
Omissis
Decreta
Art. 1 – Sono espropriati con la condizione sospensiva di cui al successivo Art. 3, a favore del Comune di Morgongiori C.F. 00074170952, gli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione, ampliamento e messa in sicurezza piazza Cannamega”, situati nel Comune di Morgongiori ed individuati nell’elenco ditte e nella planimetria catastale che si allegano al presente provvedimento rispettivamente sotto la lettera “A” e sotto la lettera “B”, per farne parte integrante e sostanziale.
Art. 2 - L'indennità di espropriazione da corrispondere in via provvisoria in favore degli aventi diritto è stabilita nella misura indicata a fianco di ciascun singolo proprietario nell'allegata tabella “A”.
Art. 3 - Il presente decreto, sarà notificato ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione nel possesso da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
L'avviso della data di esecuzione del presente decreto, ai fini dell'immissione nel possesso, deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa.
Lo stato di consistenza e il verbale di immissione nel possesso saranno redatti in contraddittorio con gli espropriati o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del Promotore dell’Espropriazione.
Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia contenuta nel presente decreto, ha efficacia dalla data di esecuzione dello stesso decreto, per decadenza della condizione sospensiva prevista dall’art. 23, comma 1, punto f del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Art. 4 - In calce al presente provvedimento sarà indicata la data dell’avvenuta esecuzione tramite immissione in possesso ai sensi degli artt. 23 e 24 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Art. 5 - I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla data di immissione nel possesso a seguito dell’esecuzione del presente decreto, sono invitati a comunicare se condividono l’indennità provvisoria offerta, con l'avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.
In caso di mancata accettazione, le indennità non condivise verranno depositate presso la competente Cassa Depositi e Prestiti.
I proprietari di cui all’elenco Ditte che al trentesimo giorno della comunicazione non condividono l’indennità provvisoria offerta, possono, entro i successivi 20 giorni, limitarsi a designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del D.P.R. 327/2001, del collegio tecnico per la rideterminazione arbitrale dell’indennità. In assenza di detta designazione o in caso di silenzio, si procederà d’ufficio a richiedere una nuova determinazione dell’indennità all’apposita Commissione Provinciale Espropri, prevista dall’art. 41 del T.U.
Art. 6 - Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data di ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.
Art. 7 - Il presente Decreto:
- va fatto oggetto di Registrazione e Trascrizione e Voltura presso l’Agenzia delle Entrate;
- va inviato in pubblicazione, per estratto, entro cinque giorni della sua emissione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna parte III;
- è opponibile da terzi entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto;
- comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto definitivo di esproprio.
Art. 8 - Dalla data di trascrizione del presente decreto tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità, ai sensi dell’art. 25, comma 3, del T.U.
Art. 9 - Il presente provvedimento è esente da bollo, a norma dell’articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Art. 10 - Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla sua notifica o presa conoscenza. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notificazione.
Gli Allegati A e B - Elenco Ditte sono consultabili presso la sede del Comune di Morgongiori –– Ufficio Espropriazioni Via Rinascita, 6 – 09090 Morgongiori.
L’Autorità Espropriante
Il Responsabile
Ing. Giorgio Murranca