Il Consiglio regionale ha approvato
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6 febbraio 2026, n. 4 (Disposizioni per la gestione e la valorizzazione delle ferrovie turistiche della Sardegna e disciplina degli organi della Fondazione Trenino verde storico della Sardegna), è sostituito dal seguente:
"1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 138, comma 6, della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di trasporti, che si esprime nel termine di trenta giorni decorsi i quali il parere si intende favorevolmente espresso, sono approvate le nuove linee guida dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione assicurando la partecipazione dell'Assessore regionale competente in materia di turismo e dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, o di loro delegati, nella giunta esecutiva della Fondazione.".
1. Gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale n. 4 del 2026 sono abrogati.
1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Data a Cagliari, addì 20 maggio 2026
Todde