Ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. per vedere dichiarata l'intervenuta usucapione Nell'interesse dei Sig.ri Celestino Dionisi, nato a Cantalice il 27.11.1950, Cod. Fisc. DNSCST50S27B627O, residente in Lucca Piazza Dei Malcontenti n. 1 e la Sig.ra Ambra Topazzini nata a Maglie il 13.06.1957, Cod. Fisc. TPZMBR57H53E815L, residente in Rignano Flaminio Via Gemelli n. 14 , elettivamente domiciliati in Oristano alla Via G. Carducci n. 21 presso lo studio dell’Avv. Antonietta Sogos (Cod. Fisc. SGSNNT63L59C665K, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata: avv.antoniettasogos@pec.it) che li rappresenta e difende in virtù di deleghe allegate al presente atto Premesso 1) gli odierni istanti sono al possesso da oltre venti anni e precisamente da almeno l'anno 1987, di un fabbricato nell'abitato di Santu Lussurgiu Vico Secondo di Via Sassu n. 1, piano terra, distinto in catasto al F. 61 mappale 616, categoria A/2 di vani 2,5; 2) catastalmente il fabbricato è già intestato agli odierni istanti, non vi sono tuttavia atti di provenienza, né l'indicazione di intestatari catastali prima della loro intestazione catastale da quando vi è l'impianto meccanografico dal 1985; 3) l’iscrizione in catasto del predetto fabbricato agli istanti come proprietari per intero pro indiviso è avvenuta a seguito delle attività 1 amministrative svolte dagli istanti, qualificandosi come proprietari. Ci si riferisce all'accertamento della proprietà immobiliare urbana (quindi l'accatastamento) per il quale gli istanti conferivano mandato al tecnico. 4) Il predetto accatastamento avveniva dopo che gli istanti avevano provveduto a ristrutturare il fabbricato che si trovava abbandonato ed in cattivo stato di manutenzione. 5)Fino all'attualità i Sig.ri Dionisi e Topazzini hanno provveduto a ristrutturare il fabbricato fino a farne la loro residenza estiva. Ed oggi che sono pensionati, la loro abitazione principale. 6) Nel 2005 gli istanti presentavano al Comune di Santu Lussurgiu progetto di ristrutturazione del fabbricato. 7) I ricorrenti hanno provveduto a volturare a loro nome (precisamente a nome del Dionisi Celestino) dal 05.02.2007 il contratto di fornitura “provvisorio” che già era stato richiesto dagli istanti al momento del loro ingresso nel fabbricato molto prima di procedersi alla ristrutturazione. 8) Nel 2014 gli istanti hanno richiesto una concessione edilizia per fondere il predetto fabbricato con altro acquistato per atto pubblico dagli istanti (F. 6 particella 624) per rendere comunicanti le due unità abitative; 9) le attività svolte dagli istanti sul fabbricato oggetto della presente istanza sono espressione di una signoria esclusiva sul bene e vi sono tutte le condizioni (possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto per oltre vent'anni) per far accertare la proprietà per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. 10) è sorto tuttavia il problema di individuare i litisconsorti necessari non risultando al catasto urbano (terreni) altri intestatari catastali oltre agli odierni istanti. 2 È stato quindi necessario conferire mandato alla “VIPRA” (società di visuristi di Oristano) perchè venissero svolti gli accertamenti prima dell'impianto meccanografico e (come da relazione che si allega) risulta di essere risaliti fino ad una trascrizione del 07.04.1983 di un atto di vendita che vede oggetto il predetto immobile. Dai successivi passaggi, come si può leggere nella relazione, i soggetti (in particolare gli eredi di tale Arca Giuseppe Maria) sono numerosi, la maggior parte dei quali deceduti e per i quali bisognerebbe fare ricerche in Conservatoria individuali con grande dispendio di denaro e comunque con individuazione di tanti soggetti per i quali la notifica del ricorso per accertamento della proprietà nelle forme ordinarie sarebbe estremamente difficile sia, come detto, per il rilevante numero dei destinatari, per la difficoltà di individuarli tutti. Nella relazione si arriva alla successione di certa Enna Antonia Giovanna (nella quale il bene per cui è causa non è stato inserito) i cui eredi sono Ruiu Pietrino nato a Santu Lussurgiu il 22.11.1950, Frau Rosalia nata ad Ovodda il 10.09.1960. 11) che stante la situazione sopra descritta gli odierni ricorrenti depositavano davanti al Presidente del Tribunale di Oristano istanza per esse autorizzati alla notifica per pubblici proclami;12) che il Presidente del Tribunale Dott.ssa Carla altieri autorizzava la notifica per pubblici proclami mediante affissione di copia dell’atto nel Comune di Santu Lussurgiu ed Oristano ( oltre alle possibili notifiche nelle forme ordinarie). Tanto premesso i Sig.ri Topazzini Ambra e Dinosi Celestino, come sopra rapp.ti e difesi Ricorrono a Codesto Tribunale 3 affinchè, ai sensi dell'art. 281-undecies, comma 2, c.p.c., fissi con decreto l'udienza di comparizione delle parti e per sentire due testi innanzi al Giudice designato, e il termine per la costituzione delle controparti, cui sin d'ora, si dà avvertimento che devono costituirsi in giudizio non oltre dieci giorni prima dell'udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 281 undecies, comma 3, c.p.c., pena le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 281 undecies, commi 3 e 4, dello stesso codice e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, per ivi, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, sentir accogliere le seguenti Conclusioni Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: 1) accertare e dichiarare che i Sig.riCelestino Dionisi e Ambra Topazzini hanno acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato, manifesto, pacifico ed esclusivo la proprietà del fabbricato sito in Santu Lussurgiu Vico II di Via Sassu n° 1 distinto in catasto al F. 61 mappale 616; 2) porre a carico le spese del presente giudizio a chi si opporrà; In Via istruttoria si depositano: 1) istanza per essere autorizzati alle notifiche per pubblici proclami 2) provvedimento del Tribunale di Oristano; 3) relazione relativa al ventennio per l’immobile per ci è causa; 4) copia atto pubblico di acquisto dell’immobile a confine; 5) certificato catastale storico; 6) accatastamento del fabbricato; 7) progetto di ristrutturazione edilizia e fusione; 8) contratto fornitura Enel. 8) fotogrammi ritraenti i luoghi; Si deduce interrogatorio formale dei convenuti chiamati nelle forme ordinarie Ruiu Pietrino e Frau 4 Rosalia e prova per testi sulle seguenti circostanze precedute dalla parola “vero che”: 1)I ricorrenti da oltre venti anni possiedono ed utilizzano, in modo continuato, pubblico e pacifico il fabbricato sito in Santu Lussurgiu nel centro storico vico II di Via Sassu n° 1 distinto in catasto al F. 61 particella 616; 2) Le foto del fabbricato vengono esibite ai testi; 3) Solo gli odierni ricorrenti si sono occupati ed hanno occupato il predetto fabbricato avendolo utilizzato almeno dalla fine degli anni ‘80 senza che alcuno ne abbia contestato l'utilizzo fattone dagli ‘odierni ricorre; 4)I ricorrenti hanno provveduto alla ristrutturazione del fabbricato ed al suo accorpamento con quello a confine acquistato sempre dai ricorrenti 5) i ricorrenti hanno provveduto ad eseguire, periodicamente, sul suindicato fabbricato i lavori di manutenzione personalmente e con maestranze da loro incaricate; 6)le spese necessarie per i lavori di cui al punto che precede e per la recinzione sono state sostenute dai ricorrenti; 7) da oltre venti anni i ricorrenti pagano le bollette enel la tari; Si indicano, oltre a quelli di cui sopra, come testi sulle predette circostanze i Sig.ri Diego Are residente in Santu Lussurgiu ViaLe Azuni n. 205; Franca Falchi residente in Santulussurgiu Viale Azuni n. 205; Pietro Salaris Viale Dei Platani n. 19 Santulussurgiu. Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2022 e successive modificazioni si dichiara che il valore del presente procedimento è inferiore ad € 26.000,00 e quindi il contributo unificato è pari ad € 237,00;
Il predetto ricorso veniva depositato davanti al Tribunale id Oristano con il numero di R.G:189/2026. Il giudice Dott.ssa Enrica Marini letto il ricorso proposto da Ambra Topazzini e da Celestino Dionisi nei confronti di Pietrino Ruiu e più ai sensi dell’art. 281 decies, c.p.c.; visto l’art. 281 decies, c.p.c. ha fissato l’udienza del 24 settembre 2026, ore 10.00, disponendo che le parti convenute si costituiscano entro il termine di non oltre dieci giorni prima dell’udienza stabilita; ha avvisato le parti convenute che la costituzione oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza stabilita comporta le decadenze di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 281 undecies, c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.