Il Direttore del Servizio
Omissis
VISTA la L. 16.06.1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924;
VISTO il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 “approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno;
VISTA la L. 20 novembre 2017, n. 168 "Norme in materia di domini collettivi";
VISTA la L.R. 14 marzo 1994, n. 12 - Norme in materia di usi civici. Modifica della L.R. 7 gennaio 1977, n.1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda;
VISTA la L.R. 27 aprile 2016, n. 8 “Legge forestale della Sardegna”, in particolare l’art. 55;
VISTO l’art. 32 della Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 e la successiva Deliberazione di G.R. 12/48 del 07.04.2022 avente ad oggetto “Indirizzi all’Agenzia FoReSTAS in merito alle convenzioni da stipulare fra i Comuni e l’Agenzia per la concessione di terreni gravati da uso civico e indicazione della indennità di occupazione, corrisposta ai sensi del regio Decreto-legge n. 3267 del 30 dicembre 1923, su base provinciale da utilizzare quale indennizzo. Legge regionale n. 12/1994, art. 17, commi 2-ter e 2-quater”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48-15 del 10 dicembre 2021 “Atto di indirizzo interpretativo e applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla L.R. n. 12/1994, alla L. n. 1766/1927 e alla L. n. 168/2017”, e i Decreti dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2539 DecA/50 del 01.08.2022 e n. 125 DecA/1 del 16.01.2023, recanti aggiornamenti delle direttive operative per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici;
VISTA la determinazione del Servizio Affari Legali, Controllo Enti e Usi Civici n. 259 del 24/02/2005, avente ad oggetto: “Comune di Urzulei, Accertamento terre civiche ai sensi dell’art. 5 della L.R. 14.03.1994 n. 12”, con la quale sono state accertate le terre civiche del Comune di Urzulei;
VISTO il Regolamento comunale per la gestione degli usi civici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Urzulei n. 1 del 02 marzo 2015, su cui ha espresso parere favorevole il Servizio Territoriale dell’Ogliastra di ARGEA Sardegna con nota prot. n. 34025 del 7 maggio 2015;
VISTO il Piano di Valorizzazione delle terre civiche del Comune di Urzulei approvato con D.P.G.R. n. 29 del 03.04.2001;
VISTA l’istanza n. 2843 del 14 aprile 2026, acquisita al protocollo dell'Assessorato dell'Agricoltura in pari data al n. 8986, presentata dal Comune di Urzulei a seguito delle deliberazioni CC n. 10 del 27/03/2026 e n. 11 del 10 aprile 2026, tendente ad ottenere, per i terreni elencati in calce, la sospensione e il mutamento di destinazione ai sensi dell’art. 17 della L.R. 12/1994, per il tempo di 15 (quindici) anni, finalizzata alla concessione all’Agenzia Forestas per attività di forestazione.
VISTA la comunicazione di avvio procedimento prot. n. 9927 del 24 aprile 2026;
CONSIDERATO che il termine per l’esecuzione materiale di tutto ciò che riguarda i mutamenti di destinazione d’uso è fissato dalle direttive operative per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 48-15 del 10 dicembre 2021, in anni 2 (due) a decorrere dalla data del provvedimento di accoglimento dell’istanza e che oltre tale termine l’atto di disposizione non sarà più considerato efficace;
CONSIDERATO che:
- l’Amministrazione comunale di Urzulei ha fatto istanza di mutamento della destinazione e di sospensione dell’uso civico per 15 (quindici) anni, in favore in favore dell’Agenzia Forestas, per attività di forestazione su una superficie di ha 3.704,9483, meglio definita negli elaborati allegati all’istanza;
- come dichiarato dall’amministrazione comunale l’insieme degli interventi previsti risponde ai principi di pubblico interesse e di assenza di compromissione dell’esistenza degli usi civici e non pregiudica i diritti e l’appartenenza dei terreni e dei manufatti in essa realizzati alla Comunità;
- l’utilizzazione prevista non pregiudica la reviviscenza della precedente destinazione quando cessa lo scopo per il quale viene autorizzato;
PRESO ATTO che per la determinazione dell’indennizzo che il beneficiario dovrà corrispondere in favore della collettività, pari a € 42.218,15 annui, si è fatto riferimento ai criteri stabiliti della Deliberazione della G.R. n. 12/48 del 07.04.2022 - art. 32 L.R 22 novembre 2021, n. 17, e che il Comune si è impegnato a destinare la predetta indennità (e comunque ogni altro provento derivante dall’autorizzazione in essere) ad opere permanenti di interesse generale della popolazione, cioè per scopi che determinino un reale e diretto beneficio per la collettività anche non comportanti la realizzazione di opere fisiche, e che le clausole disciplinati le sanzioni in ipotesi di violazioni sono stabilite nel Regolamento di gestione delle terre civiche;
CONSIDERATO che per l’autorizzazione dell’atto dispositivo non sussistono limitazioni tecniche al rilascio del provvedimento richiesto, giusto verbale istruttorio redatto in data 12 maggio 2026 dal funzionario tecnico incaricato Geom. Giancarlo Casu;
RITENUTO quindi, per le ragioni già indicate, di accogliere la richiesta pervenuta dal Comune di Urzulei;
Determina
ART. 1 - Di autorizzare la sospensione e il mutamento di destinazione di terre civiche in agro di Urzulei, per il tempo di 15 (quindici) anni, per la concessione delle stesse all’Agenzia FoReSTAS per attività di forestazione, sulle superfici di seguito elencate, pari a ha 3.704,9483, come meglio evidenziate nei documenti allegati all’istanza ed in particolare alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 10 aprile 2026.
Comune di Urzulei
| Foglio | Mappale | Sup. interessata (ha) |
| 1 | 1 – 2 – 3 - 4 – 5 - 6 | 537,5328 |
| 2 | 1 – 2 – 4 - 7 | 327,0525 |
| 3 | 1 – 2 – 4 – 10 (ex 5) parte | 250,8290 |
| 4 | 1 – 2 - 3 | 434,7325 |
| 5 | 1 (fabbr) – 2 – 3 – 4 – 5 - 6 | 313,0765 |
| 6 | 1 – 2 - 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 -11 (in carta 17) - 12 | 338,8245 |
| 8 | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 27 (ex 7) (fabbr) - 28 (ex 7) (fabbr) - 31 (ex 7) – 32 (ex 7) (fabbr) - 25 (ex 8) parte - 9-10-11-12-13-14-15-16-17 | 245,2935 |
| 9 | 1 – 2 – 3 – 4 - 5 | 246,4590 |
| 10 | 4 – 8 (ex 5) parte | 151,1145 |
| 11 | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 17 (ex 6) (fabbr) – 18 (ex 6) – 7 – 8 – 9 – 10 - 11 | 311,6630 |
| 12 | 1 – 2 – 3 – 4 | 308,9305 |
| 17 | 1 – 2 – 3 – 15 (ex 4) parte | 237,9900 |
| 35 | 1 parte | 00,3500 |
| Totale superficie interessata Ha | 3.704,9483 |
ART. 2 - Le terre civiche concesse con mutamento e sospensione dell'uso civico non possono essere oggetto di subaffitto. Previo accordo con l’Agenzia Fo.Re.STAS, le aree oggetto del presente provvedimento possono eventualmente essere assegnate ai “cives” per usi compatibili con le attività di forestazione, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel Regolamento comunale di gestione delle terre civiche.
ART. 3 - Nelle terre civiche oggetto di concessione potranno essere previsti usi diversi da quelli autorizzati solo a seguito di nuova autorizzazione al mutamento e da quelli previsti nel Piano di Valorizzazione e recupero delle terre civiche approvato.
ART. 4 - La durata del presente atto dispositivo ha decorrenza dalla stipula dell'atto di concessione che dovrà necessariamente avvenire entro il termine di 6 mesi dalla data di emissione del provvedimento di accoglimento dell’istanza.
ART. 5 - La presente determinazione è trasmessa al Comune di Urzulei, che la pubblicherà nell'Albo pretorio del Comune per almeno 15 giorni.
ART. 6 - Il Comune di Urzulei ha l'obbligo di:
- Vigilare sulla corretta ed efficiente conservazione e manutenzione delle eventuali strutture e infrastrutture esistenti per tutta la durata della sospensione stessa;
- Destinare i proventi percepiti a titolo di indennità di cui all’art. 3 della L.R. 12/94, pari ad € 42.218,15 annui, e comunque ogni altro provento derivante dall’autorizzazione in essere, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione, cioè per scopi che determinino un reale e diretto beneficio per la collettività anche non comportanti la realizzazione di opere fisiche;
- Attenersi a tutte le disposizioni di legge in materia;
- Consentire ai funzionari della regione a tale scopo incaricati, eventuali sopralluoghi e controlli successivi, comunicando tutti i dati eventualmente richiesti;
- Regolamentare, coordinare e controllare l’attività per la quale è stata concessa la presente autorizzazione;
- Richiedere e attenersi a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nei nulla osta e/o autorizzazioni rilasciate dagli Uffici aventi competenza sulla tutela dei beni paesaggistico-ambientali, storici, archeologici, forestali e di regolamentazione e controllo del vincolo idrogeologico e urbanistico e comunque di tutte quelle previste da leggi e normative vigenti;
- Rinnovare alla scadenza le eventuali autorizzazioni rilasciate dagli Uffici di cui al punto precedente.
ART. 7 - Tutti gli interventi e le eventuali strutture che saranno realizzate nelle aree sopra indicate saranno a carico del concessionario, e allo scadere della presente autorizzazione, fatto salvo i casi in cui è espressamente prevista la reviviscenza della precedente destinazione, essi faranno parte del demanio civico e, pertanto, entreranno nella disponibilità della collettività del Comune di Urzulei.
ART. 8 - La presente determinazione viene pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
ART. 9 - La presente determinazione viene pubblicata per almeno 30 giorni nella sezione "Atti" della Direzione Generale dell'Agricoltura sul sito web della Regione Sardegna.
ART. 10 - La presente determinazione viene trasmessa all’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, nonché al Direttore Generale dello stesso Assessorato.
ART. 11 - Avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Agricoltura entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- Ricorso al Commissario agli Usi civici della Sardegna.
Canu