La Presidente
VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", e in particolare l’art. 32, che dispone “ Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio regionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco, ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del territorio corrispondente a più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili, e i regolamenti delegati e di esecuzione ad esso collegati;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 e successive modifiche, concernente il sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali;
VISTA l’ordinanza presidenziale n. 2 del 7 agosto 2025, recante “Ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978. Adozione del ‘Protocollo regionale per la gestione e il controllo dei vettori della Lumpy Skin Disease (LSD)’ e autorizzazione alle province per interventi di disinfestazione in aree pubbliche e private”, con la quale è stato approvato il Protocollo tecnico predisposto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS), tuttora pienamente applicabile sul piano scientifico e operativo;
CONSIDERATO che, in data 14 aprile 2026, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegrefi” ha confermato la positività per Lumpy Skin Disease in campioni prelevati da bovini, con segni clinici compatibili alla malattia, in uno stabilimento ubicato nel Comune di Muravera;
CONSIDERATA la situazione epidemiologica regionale con la conferma di ulteriori focolai di malattia riguardanti stabilimenti della Città metropolitana di Cagliari ubicati, oltrechè nel Comune di Muravera, nei Comuni confinanti di Villaputzu e Ballao;
VISTO il Manuale operativo per la Lumpy Skin Disease (Dermatite nodulare contagiosa), pubblicato dal Ministero della Salute il 27 giugno 2025, redatto dal Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche (CESME) e dal Centro di Referenza Nazionale per l’Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l’Informazione e l’Analisi del Rischio dell’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, in collaborazione con la Direzione Generale della Salute Animale (DGSA) del Ministero della Salute, parte integrante del piano di emergenza nazionale per le emergenze epidemiche (PNE), che riporta le istruzioni e le procedure operative da attuare in caso di sospetto e/o conferma di Lumpy Skin Disease, al fine di mettere in atto tutte le misure di gestione necessarie per ridurne il rischio di diffusione, controllare ed eradicare la malattia;
VISTO il decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 21 del 16 luglio 2025, recante “Piano di vaccinazione ufficiale obbligatoria contro la Lumpy Skin Disease nella Regione Sardegna”;
VISTO il decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 12 del 24 aprile 2026, recante “Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease). Piano di vaccinazione ufficiale obbligatoria in Regione Sardegna. Proseguo Anno 2026”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 39/78 del 24 luglio 2025, che istituisce il Comitato ristretto d’indirizzo politico-strategico e il Tavolo tecnico per il coordinamento delle attività in materia di contrasto alla Lumpy Skin Disease;
CONSIDERATA la persistente diffusione nel territorio regionale della Lumpy Skin Disease (LSD), patologia virale che colpisce i bovini, con gravi ripercussioni economiche sul comparto zootecnico, ulteriormente aggravata dall’insorgenza dei nuovi focolai sopra richiamati;
CONSIDERATO che tra le modalità di diffusione della malattia un ruolo centrale è rappresentato dalla trasmissione attraverso insetti artropodi vettori;
VISTA la legge regionale 1 giugno 1999, n. 21, recante “Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento”;
VISTO il verbale della Conferenza programmatica provinciale del 29.7.2025, convocata dalla Direzione generale della Difesa dell’Ambiente per le finalità di ripartizione delle risorse per l’esercizio delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e per la lotta ai roditori, di cui alla legge regionale 1° giugno 1999, n. 21, nel corso della quale l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) ha illustrato le problematiche relative alle modalità di diffusione della Lumpy Skin Disease (LSD) o Dermatite Nodulare Contagiosa, tra le quali un ruolo centrale è ricoperto dalla trasmissione tramite insetti artropodi vettori;
RITENUTO necessario ed urgente, alla luce dei nuovi focolai accertati, riattivare e rafforzare le misure straordinarie di disinfestazione larvicida e adulticida finalizzate al contenimento dei vettori, in aree pubbliche e in aree private, sull’intero territorio interessato dalla malattia, ed in particolare nei Comuni di Muravera, Villaputzu, Ballao, San Vito e nei territori limitrofi;
RITENUTO altresì necessario ribadire la vigenza del Protocollo tecnico già approvato con la richiamata ordinanza presidenziale n. 2 del 7 agosto 2025, in quanto strumento già validato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) e idoneo ad uniformare le azioni di contrasto su tutto il territorio regionale;
DATO ATTO che il Protocollo è stato aggiornato prevedendo, per il trattamento dei bovini, la sola applicazione topica pour-on di medicinali veterinari a base di deltametrina, ivermectina ed eprinomectina - in luogo della precedente formulazione che ammetteva anche modalità spray e iniettabili sistemiche con piretroidi sintetici, fenilpirazoli o ivermectine - da somministrarsi sotto prescrizione del medico veterinario e nel rispetto dei tempi di sospensione;
CONSIDERATO che l’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, consente, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità in materia di igiene e sanità pubblica e polizia veterinaria al Presidente della Giunta regionale, per quanto di competenza, di emettere ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia estesa alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di ricorrere allo strumento di cui all’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di autorizzare nuovamente le Province e le Città metropolitane della Regione Sardegna, anche tramite soggetti terzi specializzati, a realizzare interventi di disinfestazione larvicida e adulticida nelle aree private, qualora sussista un concreto rischio per la diffusione della malattia;
RITENUTO di dover emanare la presente ordinanza in quanto non risulta possibile, altrimenti, provvedere nell’immediato,
Ordina
Todde