Il Direttore del Servizio
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;
VISTA la Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998, “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale”;
VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, in base alle quali sono state attribuite all’Assessorato regionale dell’Agricoltura e riforma agro pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura;
VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 37/4818 del 12 dicembre 2024 avente ad oggetto “Modifica assetto organizzativo della Direzione Generale dell’Agricoltura”;
VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 5/790 del 6 febbraio 2026 con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Maria Carla Soro le funzioni di Direttore del Servizio Affari marittimi, pesca e acquacoltura presso la Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
DATO ATTO di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 68/15 del 31.12.2025;
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità con gli incarichi dirigenziali previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
DATO ATTO di aver acquisito le dichiarazioni e valutato l’assenza di conflitti di interessi, come previste dalla normativa, da parte degli istruttori e di tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno preso parte e/o concorso con il proprio operato all’esito del procedimento;
VISTI il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 di approvazione del codice della navigazione e il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, con cui è stato approvato il regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione;
VISTA l’istanza protocollo AGR n. 534 del 13 gennaio 2025 con la quale la Piras mitili Società cooperativa, avente sede a Olbia, ha richiesto in concessione demaniale marittima un’area demaniale di 343 m2 e uno specchio acqueo di 525 m2 siti nel comune di Olbia, località Sa Marinedda, per attività di supporto alla molluschicoltura;
VISTA la nota protocollo AGR n. 11502 del 27 maggio 2025, con la quale ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato avviato il procedimento in oggetto;
VISTA la nota protocollo AGR n. 11501 del 27 maggio 2025, con la quale sono stati richiesti i pareri preliminari di competenza all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, alla Direzione Marittima di Olbia e al comune di Olbia;
VISTO l’Avviso pubblico protocollo AGR n. 15416 del 16 luglio 2025 relativo all’istanza di concessione demaniale marittima di cui sopra, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, e il relativo avviso informativo, protocollo AGR n. 15413 di pari data, pubblicato sul BURAS e sugli albi pretori del Comune di Olbia, della Direzione Marittima di Olbia e all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
PRESO ATTO che alla data del 18 agosto 2025, stabilita quale termine ultimo per la presentazione di istanze concorrenti e/o osservazioni, nessuna istanza né osservazione è pervenuta al Servizio Pesca e acquacoltura;
VISTA la nota protocollo AGR n. 18674 del 3 settembre 2025, con la quale il Servizio ha chiesto alla Piras mitili Società cooperativa, di trasmettere un piano di gestione dei beni demaniali oggetto dell’istanza di concessione;
VISTA la nota protocollo AGR n 23786 del 13 novembre 2025, con la quale la Piras mitili Società cooperativa ha trasmesso il piano di gestione dei beni demaniali richiesti in concessione;
VISTA la Determinazione n. 1345 protocollo AGR n. 24289 del 20 novembre 2025 con la quale è stata nominata la commissione di valutazione del piano di gestione al fine di valutare che la proposta gestionale sia idonea ad assicurare una proficua utilizzazione dei beni richiesti in concessione, con riguardo in particolare alla tutela dell’interesse pubblico e della tutela dell’ambiente, sulla base del piano di gestione e della documentazione allegata all’istanza, utilizzando la griglia dei criteri di valutazione di cui all’Avviso pubblico protocollo AGR n. 15416 del 16 luglio 2025;
VISTA la nota protocollo interno n. 26028 del 10 dicembre 2025 con la quale la commissione, nominata con la Determinazione n. 1345 protocollo AGR n. 24289 del 20 novembre 2025, ha trasmesso il verbale della seduta tenutasi in data 4 dicembre 2025 per la valutazione del piano di gestione, dal quale emerge l’adeguatezza della proposta a garantire una proficua utilizzazione dei beni richiesti in concessione;
VISTA la nota protocollo AGR n. 26322 del 12 dicembre 2025, con la quale il Servizio ha comunicato alla Piras mitili Società cooperativa il proprio nulla osta alla presentazione della dichiarazione autocertificativa presso lo sportello SUAPE competente per territorio, per l’avvio di un procedimento in conferenza di servizi ai sensi dell’art. 37 della LR n. 24/2016 ai fini del rilascio della concessione demaniale;
VISTA la nota del Suap Bacino Suape Olbia del 3 febbraio 2026 di comunicazione di avvio del procedimento unico, trasmissione documentazione e indizione di conferenza di Servizi ai sensi della L.R. n. 24/2016, art. 37, avente Codice univoco nazionale n. 02359450901-14012026-1431.969643 relativo a “acquisizione definitiva della concessione demaniale marittima di un’area a terra e di uno specchio acqueo nel comune di Olbia, località Sa Marinedda, per lo svolgimento di attività di supporto all'attività di molluschicoltura, senza esecuzione di opere”;
VISTA la nota del Suap Bacino Suape Olbia del 6 marzo 2026 di comunicazione delle risultanze della conferenza di Servizi in fase asincrona, della pratica relativa a “acquisizione definitiva della concessione demaniale marittima un’area a terra e di uno specchio acqueo nel comune di Olbia, località Sa Marinedda, per lo svolgimento di attività di supporto all'attività di molluschicoltura, senza esecuzione di opere”, Codice univoco nazionale n. 02359450901-14012026-1431.969643;
VISTA la nota protocollo AGR n. 8803 del 13 aprile 2026, con la quale, in assenza di riscontro alla richiesta di parere formulata con nota prot. n. 15416 del 16.07.2025, è stato richiesto all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna di comunicare eventuali condizioni e/o prescrizioni da riportare nel Provvedimento finale di concessione;
VISTA la nota protocollo n. 11286 del 14 aprile 2026, pervenuta al protocollo AGR con il n. 9016 di pari data, nella quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna in considerazione delle ricadute occupazionali dirette ed indirette generate nel territorio, della storicità e tradizionalità dell’attività di allevamento in argomento, nell’esprimere il proprio preliminare favorevole avviso istituzionale in merito alle nuove occupazioni di che trattasi, tiene a evidenziare le seguenti condizioni, le quali dovranno essere riportate integralmente nel titolo concessorio:
1. La Regione Autonoma della Sardegna –Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro–Pastorale – Direzione Generale –Servizio Pesca e Acquacoltura, avrà sempre facoltà di revocare, in tutto od in parte, la presente Concessione nei casi e con le modalità previste dalla Legge senza che il Concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta e ciò con particolare riguardo a quanto verrà previsto dai Piani Strategici di Sistema Portuale e dai discendenti Piani Regolatori Portuali, ed ai provvedimenti, eventualmente, da adottarsi in materia di Security, ovvero qualora nella zona in cui verrà posizionato quanto autorizzato emergessero, successivamente al rilascio della presente Concessione, eventuali esigenze di natura/interesse pubblico e/o tecnico-operative, di sicurezza, demaniali, connessi in genere allo svolgimento di varie attività ovvero, anche rappresentate, da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e/o altre Amm.ni/Enti Pubblici. Il Concessionario con la sottoscrizione del presente Titolo Concessorio dichiara di prendere atto del contenuto del presente articolo, senza riserva o eccezione alcuna.
2. Non potrà destinare ad altro uso e/o attività quanto forma oggetto della presente Concessione, né arrecare intralci, nocumento, pregiudizio, pericolo alla pubblica utenza, ed al normale transito pedonale, prestando al riguardo tutti gli accorgimenti e precauzioni possibili, anche in riferimento ad ipotizzabili cadute a mare.”
3. Dovrà lasciare, compatibilmente con la natura delle aree/opere, ove previste, libero accesso, per motivi di servizio, al personale dell’Autorità di Sistema Portuale, della Direzione Marittima e delle altre Amministrazioni dello Stato interessate al Demanio Marittimo.”
4. Dovrà lasciare, compatibilmente con la natura delle aree/opere, ove previste, libero accesso, per motivi di servizio, al personale dell’Autorità di Sistema Portuale, della Direzione Marittima e delle altre Amministrazioni dello Stato interessate al Demanio Marittimo.”
5. L’impianto/dotazioni antincendio, elettrico (con messa/dispersori a terra), idrico e gli eventuali impianti tecnici vari, compresi i sottoservizi, dovranno essere mantenuti costantemente in perfetta efficienza ed esercizio, attuando, del pari, anche quanto previsto dalle norme CEI, dalla legge 46/90, dal D.P.R. 462/2001 e dal Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Concessionario è, inoltre, obbligato ad attenersi, oltre alla normativa attualmente in essere, anche a quella futura in materia di sicurezza, adottando tempestivamente tutte le misure che si dovessero rendere necessarie, o anche solo opportune, per garantirne il pieno rispetto e la completa osservanza.”
6. L’eventuale approvvigionamento idrico/elettrico, utenze, allacci compresi, ecc., è a totale carico del Concessionario, che all’uopo dovrà provvedere a stipulare i relativi contratti con i rispettivi fornitori dei predetti servizi. Quanto sopra, senza alcuna spesa, onere, adempimento e/o responsabilità diretta e/o indiretta, presente e/o futura, in capo all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e/o dalle altre Amministrazioni dello Stato.”;
7. “Le aree in concessione dovranno essere opportunamente segnalate e recintate, e dovranno essere provviste di idonei impianti di illuminazione, a norma, che ne permettano l’individuazione anche notturna ed opportunamente schermati al fine di evitare interferenze o disturbo con i segnalamenti marittimi del porto, alla sicurezza della navigazione, ed anche al traffico veicolare, secondo le prescrizioni che saranno, eventualmente, all’uopo impartite dall’Autorità Marittima. Le stesse dovranno essere mantenute in buono stato di praticabilità, pulite, sgombre da ogni genere di materiale/rifiuti e, conservate in modo adeguato e decoroso per tutto il periodo di validità della Concessione. Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere a proprie cura e spese all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse. Lo stato manutentivo di quanto oggetto della presente concessione demaniale potrà essere verificato e valutato in qualsiasi momento della durata della stessa dall’Autorità concedente, dall’Autorità di Sistema Portuale e/o dalle altre Amministrazioni dello Stato. Qualora dalla verifica risultasse l’insufficiente cura di quanto assentito in concessione, l’Autorità concedente, su segnalazione dell’Autorità di Sistema Portuale e/o delle altre Amministrazioni dello Stato, stabilirà un congruo termine per l’esecuzione degli interventi opportuni ed in caso di inottemperanza provvederà d’ufficio a carico del Concessionario, prelevando le somme necessarie, dal deposito cauzionale all’uopo costituito. Tutti i vari rifiuti dovranno essere, a cura e spese del Concessionario, periodicamente raccolti e successivamente smaltiti tramite apposite Ditte/Imprese specializzate .Il Concessionario dovrà approntare tutte le misure necessarie, o anche solo opportune, per garantire il rispetto della vigente normativa di tutela ambientale.”;
8. Le unità dovranno ormeggiare secondo le caratteristiche tecnico nautiche rappresentate nella Documentazione tecnica e nei modi indicati che dovranno essere indicati nel “Piano degli ormeggi”, e non potranno eccedere, in alcun modo, nell’occupazione di specchi acquei oltre a quelli assentiti in concessione e destinati al solo ormeggio. –L’ormeggio sarà consentito esclusivamente a quelle unità destinate all’attività di molluschicoltura di proprietà della Piras Mitili Società Cooperativa aventi una lunghezza pari e/o inferiore a quella indicata in progetto e comunque aventi idoneo pescaggio in relazione al fondale esistente. Le stesse unità, sia nella fase di arrivo che di partenza dall’approdo in parola, dovranno comunque procedere a lento moto e con particolare cautela, avendo, inoltre, cura di prestare la massima attenzione, ai fini della sicurezza della navigazione e del traffico marittimo, per la salvaguardia e tutela della pubblica incolumità.
Al fine di scongiurare ogni possibile sversamento di qualsivoglia sostanza inquinante e conseguenti danni ambientali, il Concessionario dovrà fornirsi delle necessarie dotazioni antinquinamento tra cui panne contenenti e/o assorbenti e fogli assorbenti prontamente utilizzabili. –Il Concessionario dovrà installare almeno 01(uno) presidio di sicurezza di tipo anulare da posizionare sulle banchine. –Gli arredi portuali di prevista installazione (bitte, catenarie, corpi morti, parabordi, ecc.) dovranno essere dimensionati alla tipologia di unità previste all’ormeggio, ben ancorati a terra, controventati e messi in sicurezza in maniera congrua, idonea ed a norma delle vigenti normative in materia, sia sotto il profilo tecnico che di sicurezza. –Dovrà essere installata apposita cartellonistica visibile sia da mare che da terra, indicante gli estremi della Licenza di concessione Demaniale Marittima, unitamente al divieto di effettuare attività balneari, tuffi, pesca e attività subacquee non autorizzate. –Se del caso, il Concessionario dovrà predisporre il “Piano di raccolta e gestione dei rifiuti" in base alle previsioni del Dlgs 182/2003 (attuazione della direttiva 2000/59/CE), e dovrà redigere il “Regolamento di sicurezza” con annesso “Piano degli ormeggi” da sottoporre, ai fini della Sicurezza della Navigazione, all’approvazione dell’Autorità Marittima, e per conoscenza dell’Adsp. –Il Concessionario dovrà, se i posti dell’ormeggio sono liberi, consentire l’attracco alle banchine/pontile ad eventuali imbarcazioni da pesca in transito, per il tempo strettamente necessario, per poter svolgere le operazioni di imbarco e sbarco di persone e/o cose, e, in particolare, con priorità per eventuali casi e/o motivi di emergenza. –Il Concessionario dovrà dotarsi di tutti quegli accorgimenti necessari al fine di ridurre al minimo l’inquinamento acustico, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 844 del Codice Civile, della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) e delle vigenti normative in materia.
CONSIDERATO che la Piras mitili Società cooperativa, per gli effetti della LR 9/2016, così come modificata dalla LR 17/12/2023, n. 17, dovrà corrispondere per la durata della concessione demaniale un canone annuo da calcolarsi ai sensi del Decreto Interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, attuativo dell’articolo 3, comma 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 400, da rivalutarsi annualmente sulla base dell’adeguamento ISTAT, fatto salvo l’importo minimo previsto dall’articolo 100 comma 4 del Decreto Legge del 14/08/2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
DATO ATTO che la Piras mitili Società cooperativa prima della stipula dell’Atto pubblico di concessione, dovrà corrispondere il suddetto canone demaniale per l’anno in corso o quello per l’annualità 2025, salvo conguaglio, qualora non risulti ancora determinato da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’importo per l’anno 2026;
CONSIDERATO altresì che la Piras mitili Società cooperativa prima della stipula dell’Atto pubblico di concessione, a garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni e gli obblighi stabiliti nello stesso atto di concessione, dovrà costituire un deposito cauzionale pari, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, al doppio dell’importo del canone demaniale per l’annualità 2026, o, qualora non risulti ancora determinato da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’importo per l’anno 2026, al doppio di quello per l’annualità 2025;
DATO ATTO dell’esito positivo dei controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale e professionale in capo alla Piras mitili Società cooperativa;
RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, di poter procedere all’approvazione degli esiti positivi della procedura istruttoria relativa all’istanza presentata dalla Piras mitili Società cooperativa volta alla concessione demaniale marittima di un’area demaniale di 343 m2 e uno specchio acqueo di 525 m2 siti nel comune di Olbia località Sa Marinedda, per attività di supporto alla molluschicoltura
Determina
ART. 1 Di approvare gli esiti della procedura istruttoria relativa all’istanza protocollo ingresso AGR n. 534 del 13 gennaio 2025, presentata dalla Piras mitili Società cooperativa, avente sede in Olbia - Partita IVA 02359450901, volta alla concessione demaniale marittima di un’area demaniale di 343 m2 e uno specchio acqueo di 525 m2 siti nel comune di Olbia, in località Sa Marinedda, per attività di supporto alla molluschicoltura.
ART. 2 Di concedere alla Piras mitili Società cooperativa l’occupazione e uso dei seguenti beni:
- area demaniale individuata catastalmente al Foglio 43 particella 1466 del comune di Olbia, avente una superficie di 343 m2, che sarà destinata allo svolgimento di attività di supporto all’attività di molluschicoltura, quali la movimentazione dei molluschi, scarico dalle barche e carico sui mezzi di trasporto e altre operazioni temporanee legate alla gestione dell’attività, senza alterazione dell’area né realizzazione di opere.
- specchio acqueo, della superficie di 525 m2, che sarà destinato esclusivamente per le manovre operative delle unità della cooperativa e per lo sbarco del prodotto; senza la realizzazione di opere.
I succitati beni demaniali sono rappresentati graficamente nella tavola tecnica allegata.
ART. 3 La concessione per l’occupazione e l’uso dei beni demaniali ha validità dal giorno di stipula dell’Atto pubblico di concessione, per una durata di anni 20.
ART. 4 L’Atto formale sarà stipulato in forma pubblica, tramite notaio esterno all’Amministrazione individuato dal concessionario, con oneri a totale suo carico, entro 3 mesi dall’emissione del presente Provvedimento.
ART. 5 Nelle aree oggetto della concessione insiste un pontile privo di titoli autorizzativi, il Concessionario è tenuto alla sua rimozione e alla sua demolizione e smaltimento entro 4 mesi dalla data di stipula dell’atto pubblico.
ART. 6 La gestione dei beni demaniali individuati al precedente art. 2 dovrà essere coerente con quanto dichiarato e specificato nel Piano di gestione trasmesso con nota protocollo AGR n. 23786 del 13 novembre 2025.
ART. 7 Il Concessionario deve attenersi alle prescrizioni/obblighi/condizioni poste dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna riportate integralmente nelle premesse del presente Provvedimento.
ART. 8 Il Concessionario prima della stipula dell’Atto pubblico di concessione è tenuto al pagamento del canone annuale di concessione nella misura stabilita per l’anno corrente o quello per l’annualità 2025, salvo conguaglio, qualora non risulti ancora determinato da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’importo per il 2026.
ART. 9 Il Concessionario prima della stipula dell’Atto pubblico di concessione è tenuto altresì, a garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni e gli obblighi stabiliti nell'Atto di concessione, a costituire un deposito cauzionale o a stipulare una fideiussione del valore pari al doppio dell’importo del canone demaniale per l’annualità 2026 o quello per l’annualità 2025 qualora l’importo per il 2026 non risulti ancora determinato da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
ART. 10 Il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le condizioni e prescrizioni poste dall’Amministrazione concedente e a richiedere ogni ulteriore nulla-osta e/o autorizzazione previsti dalla vigente normativa, osservando direttamente ogni onere ed obbligo conseguente.
ART. 11 Ogni opera che si intenda realizzare o manufatto che si intenda posizionare nelle aree demaniali concesse, anche temporaneo e amovibile, deve essere autorizzato dall’Amministrazione concedente.
ART. 12 Il Concessionario solleva l’amministrazione regionale e le amministrazioni dello Stato interessate al demanio da qualsiasi obbligo nonché da qualsiasi intervento, di diversa natura e genere, presente e futuro, per eventuali danni o molestie che possano derivare, direttamente o indirettamente, a persone, cose e terzi in genere in conseguenza della presente concessione.
La presente Determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna digitale (BURAS) ed è trasmessa alla Piras mitili Società cooperativa, alla Direzione Marittima di Olbia, all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e, per il tramite della Direzione Generale, all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ai sensi dell’articolo 21 della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni. Entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul BURAS.
Soro