L'Assessore ad interim
VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTO la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 che stabilisce norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i. che disciplina sul personale regionale e sull'organizzazione degli uffici della Regione;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») e i relativi regolamenti di esecuzione e delegati;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 e s.m.i. recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
VISTO il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del portale del Ministero della salute;
VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 - Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 - Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 - Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R);
VISTO il Decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 220 concernente le disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, n. 134, 135 e 136, ai sensi dell’articolo 31, comma 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 27 gennaio 2025 - Modifiche al decreto 7 marzo 2023, concernente il manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R);
VISTO Il Regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione, del 28 novembre 2022, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate;
RICHIAMATO il Decreto n. 21, prot. uscita n. 5244, del 16/07/2025 recante Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease). Piano di vaccinazione ufficiale obbligatoria in Regione Sardegna;
RICHIAMATO il documento del CESME avente come oggetto: “Monitoraggio di eventuali effetti indesiderati a seguito della vaccinazione contro la Lumpy Skin Disease” trasmesso dal Ministero della Salute in allegato alla nota prot. DGSA n. 21757 del 23/07/2025 (prot. RAS in entrata n. 2025 - 0020554);
VISTA la nota RAS prot. n. 1929 del 29/01/2026 avente oggetto “Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease – LSD) – Proseguo interventi di vaccinazione in Regione Sardegna e richiesta parere su nuovo Piano di vaccinazione ufficiale obbligatorio per l’anno anno 2026”;
VISTA la nota del Ministero della Salute prot. DGSA n. 4477 del 13/02/2026 (prot. RAS in entrata n. 2026-004210) con la quale, sentito il CESME e i competenti rappresentanti della DGSANTE presso la Commissione Europea, è stata espressa condivisione al prosieguo della vaccinazione profilattica d'urgenza per LSD del patrimonio bovino regionale, tenuto conto del parere favorevole del CESME in ordine all’opportunità di effettuare il richiamo nei mesi primaverili, ancorché non ancora trascorsa un’annualità dai precedenti interventi di vaccinazione;
RICHIAMATA la Determinazione del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 440, prot. 11692, del 15/04/2026 avente oggetto “Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin Disease). Istituzione di una zona soggetta a restrizione comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza – Focolaio n. 1/2026, Stabilimento codice IT039CA005, Comune Muravera” e ss.mm. di cui alla Determinazione del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare n. 448, prot. 12017, del 17/04/2026;
VISTA la nota del Ministero della Salute prot. DGSA n. 11814 del 16/04/2026 avente oggetto “Unità centrale di crisi per Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease) del 15 aprile 2026” e il relativo Resoconto dell’Unità Centrale di Crisi per Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease) trasmesso in allegato con la stessa nota DGSA n. 11814 del 16/04/2026;
VISTA la nota del Ministero della Salute n. prot. DGSA 27133 del 19/09/2025 (prot. RAS in entrata n. 2025 - 0025710) recante “autorizzazione per l’importazione dal Sud Africa del vaccino ad uso veterinario non autorizzato in Italia denominato “LUMPY SKIN DISEASE VACCINE FOR CATTLE”;
VISTA la nota del Ministero della Salute n. prot. DGSA 11845 del 17/04/2026 (prot. RAS in entrata n. 2026 - 0012054) recante “autorizzazione per l’introduzione dalla Bulgaria del vaccino ad uso veterinario non autorizzato in Italia denominato “BOVIVAX LSD-N";
VISTA la nota RAS prot. n. 12167 del 20/04/2026 avente oggetto “Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease) Proposta Piano di vaccinazione ufficiale in Regione Sardegna – Proseguo anno 2026;
CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2025, con decorrenza dal 21 giugno al 30 ottobre, sono stati confermati nel territorio della Regione Sardegna 79 focolai di malattiia;
CONSIDERATO che Il Piano obbligatorio di vaccinazione ufficiale nei confronti della LSD da effettuare a far data dal 21 luglio 2025, per la durata stimata di 3 mesi, in tutti gli stabilimenti con bovini e bufalini e su tutti i capi bovini e bufalini detenuti sul territorio regionale ha permesso di garantire un’elevata protezione della popolazione animale interessata e una marcata riduzione del rischio di circolazione virale sull’intero territorio conducendo a un forte miglioramento della situazione epidemiologica regionale riferita alla LSD; tale Piano ha, infatti consentito di raggiungere nello scorso mese di novembre una copertura di vaccinazione pari al 97,8% degli stabilimenti aperti con capi e 96,5% dei capi vaccinati;
CONSIDERATO che, tuttavia, ulteriori casi di malattia sono stati confermati finora anche nell’anno 2026 in stabilimenti con attività di allevamento bovino siti nei Comune di Muravera e Villaputzu;
CONSIDERATA la necessità di garantire in maniera duratura il mantenimento generalizzato della copertura immunitaria, al fine di scongiurare eventuali e ulteriori nuove recrudescenze della malattia, anche alla luce dell’evoluzione dello scenario epidemiologico extra regionale riferito alla LSD e del rischio in futuro di nuova introduzione in Regione Sardegna;
RITENUTO quindi indispensabile confermare le misure finalizzate alla protezione del prezioso patrimonio bovino regionale avviate nell’anno 2025 e, pertanto, proseguire anche nell’anno 2026 con la vaccinazione obbligatoria nei confronti della LSD su tutto il territorio regionale da effettuare in tutti gli stabilimenti con presenza di bovini e bufalini e su tutti i capi di tale specie, ivi compresi quelli provenienti dal territorio extraregionale, salvo che non si tratti di animali destinati direttamente al macello;
CONSIDERATO che la vaccinazione dell’intero patrimonio bovino regionale costituisce, allo stato attuale, lo strumento più efficace per garantire il mantenimento generalizzato della copertura immunitaria minima prevista dal Regolamento delegato (UE) 2023/361, scongiurare eventuali recrudescenze, nonché per consentire l’accesso al regime derogatorio per la movimentazione dei bovini sia in ambito regionale sia sul territorio extraregionale.
Decreta
Articolo 1 (Disposizioni Generali)
1. È reso obbligatorio, a far data dal 6 maggio 2026, per la durata stimata di 6 mesi, il proseguo del Piano di vaccinazione ufficiale nei confronti della Lumpy skin disease in Regione Sardegna, da effettuare in tutti gli stabilimenti con presenza di bovini e bufalini e su tutti i capi bovini e bufalini detenuti sul territorio regionale.
2. La zona di vaccinazione corrisponde all’intero territorio della Regione Sardegna attualmente classificato come zona di vaccinazione II per LSD fino all’ultimo giorno del periodo di recupero di cui all’allegato IX, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2023/361.
3. Salvo particolari esigenze, soprattutto legate alla movimentazione e alla gestione degli animali, gli interventi vaccinali devono essere programmati tenendo conto delle vaccinazioni già effettuate negli stabilimenti e sui capi, attribuendo priorità a quelli vaccinati da più tempo rispetto a quelli sottoposti più recentemente a vaccinazione. Deve essere, inoltre, assicurata priorità agli stabilimenti situati nella zona di restrizione, che comprende le zone di protezione e di sorveglianza. In tale ambito, l’obiettivo è garantire nel più breve tempo possibile una progressiva copertura vaccinale dell’area, così da contenere il rischio di ulteriore diffusione nel restante territorio regionale. Resta fermo che anche nel resto del territorio regionale le attività vaccinali dovranno essere svolte con tempestività e in modo completo su tutto il patrimonio interessato.
4. Tutti i capi bovini e bufalini introdotti per vita da territori extra regionali, non ricompresi in zone di vaccinazione e, pertanto, non vaccinati, devono essere tempestivamente segnalati al Servizio veterinario della ASL competente per territorio al fine consentirne la pronta vaccinazione a seguito dell’introduzione nello stabilimento di destinazione.
5. Per l’attuazione della campagna di vaccinazione è’ utilizzato un vaccino ad uso veterinario vivo attenuato denominato “BOVIVAX LSD-N” regolarmente autorizzato nello Stato membro di provenienza e per il quale il Ministero della Salute ha già emanato formale autorizzazione, ai sensi dell’articolo 116 del Regolamento delegato (UE) 2019/6, per l’introduzione dalla Bulgaria. Nell’ambito della stessa campagna vaccinale potranno anche essere utilizzate, purché ancora in corso di validità al momento della vaccinazione, eventuali giacenze del vaccino acquisito nell’anno 2025 denominato “Lumpy skin disesase vaccine for cattle” (vaccino OBP lumpy skin disease) regolarmente autorizzato nel Paese terzo di provenienza e per il quale il Ministero della Salute ha già emanato formale autorizzazione per l’impiego ai sensi dell’art. 110, par. 2 del Regolamento delegato (UE) 2019/6.
6. Le dosi di vaccino di cui al Piano di vaccinazione sono fornite a titolo gratuito dalla Regione Sardegna.
7. La gestione del Piano di vaccinazione è affidata ai Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASL della Sardegna. Le operazioni di effettuazione delle vaccinazioni sono svolte dai medici veterinari dei Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio o da medici veterinari libero professionisti individuati dai proprietari e/o detentori degli animali o dalle Associazioni di categoria, appositamente formati e formalmente incaricati dalle ASL medesime. I medici veterinari che effettuano la vaccinazione assicurano che la somministrazione del vaccino avvenga sempre nei tempi e nei modi indicati nel programma di vaccinazione, nel rispetto della buona pratica veterinaria, adottando le opportune precauzioni igienico-sanitarie, e attenendosi alle specifiche note di utilizzo dei vaccini riportate nei relativi fogli illustrativi e schede tecniche dei vaccini in uso.
8. I vaccini di cui al presente Decreto sono resi disponibili ai Servizi veterinari delle ASL per il tramite dell’IZS della Sardegna. Allo scopo l’IZS Sardegna dovrà valutare i quantitativi richiesti dalle ASL sulla base della consistenza dei bovini detenuti in tali ambiti territoriali e conseguentemente consegnare le quantità in relazione alle valutazioni svolte. Gli stessi Servizi veterinari delle ASL della Sardegna dovranno procedere con l’acquisizione del vaccino in maniera congrua con l’attività da svolgere nei territori di competenza, evitando approvvigionamenti eccessivi rispetto alle effettive esigenze, nonché conseguenti accumuli di vaccini non utilizzati nell’immediato presso le proprie sedi territoriali.
9. I Servizi veterinari delle ASL della Sardegna dovranno controllare attentamente sia le distribuzioni interne di prodotto ai vari distretti e ai medici veterinari vaccinatori e sia il relativo utilizzo dei vaccini e assicurare lo svolgimento della campagna di vaccinazione, riducendo al minimo lo spreco di dosi di vaccino.
10. Per ogni intervento di vaccinazione deve essere redatto apposito verbale, da conservare agli atti presso le ASL della Sardegna, in cui sono riportati tra l’altro:
- Identificazione individuale degli animali vaccinati.
- Specie e categoria.
- Numero di registrazione dello stabilimento.
- Numero di animali vaccinati.
- Numero di dosi di vaccino somministrate.
- Tipo e nome del vaccino.
- Data di vaccinazione.
- Medico veterinario che ha eseguito la vaccinazione.
11. È compito dell’IZS Sardegna garantire la corretta conservazione del vaccino sino alla sua distribuzione alle ASL. I Servizi veterinari delle ASL della Sardegna assicurano la corretta conservazione del prodotto una volta acquisito dall’IZS Sardegna.
12. Le dosi di vaccino eventualmente non utilizzate e i rifiuti derivati da tale medicinale dovranno essere smaltiti in conformità alla normativa vigente in materia di rifiuti sanitari.
Articolo 2 (Flusso Dati)
1. I Servizi Veterinari di Sanità Animale delle ASL della Sardegna garantiscono la corretta alimentazione dei flussi informativi relativi alle attività di vaccinazione effettuate sui propri territori di competenza, attraverso la registrazione dei dati relativi alle vaccinazioni nell’apposito sistema informativo SANAN del portale VETINFO con cadenza giornaliera e comunque non oltre le 48 ore dagli interventi di vaccinazione.
2. L’IZS della Sardegna provvede a tenere regolare registro “Rapporto di consegna del vaccino LSD” riportante il numero dei lotti e la data di scadenza sia dei vaccini che dei diluenti allegati e a tracciare tutte le cessioni di vaccino ai Servizi veterinari delle ASL della Sardegna. Sullo stesso registro dovranno essere registrate anche le eventuali dosi di vaccino andate distrutte per cause accidentali nel corso delle operazioni di stoccaggio e consegna.
3. Analogamente gli stessi Servizi veterinari delle ASL della Sardegna provvedono a compilare, aggiornare e conservare agli atti apposito registro di carico e scarico del vaccino in uso.
Articolo 3 (Obblighi, Adempimenti e Indennizzi)
1. È fatto obbligo a chiunque ne ha competenza di rispettare o di fare rispettare il presente provvedimento.
2. Gli operatori responsabili degli stabilimenti la cui popolazione animale è interessata dalla campagna vaccinale, sono tenuti a rispettare le prescrizioni contenute nel presente Decreto e a fornire la dovuta e necessaria collaborazione nell'attuazione degli stessi interventi di vaccinazione.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 11, del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136, “Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non pone in essere le misure di cui all'articolo 19, comma 5, e non fornisce la necessaria collaborazione all’ Autorità competente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 20.000 euro”.
4. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge 2 giugno 1988, n. 218 così come modificata dal Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136, il mancato rispetto da parte dell’operatore delle disposizioni del presente Decreto, fatti salvi ulteriori e diversi provvedimenti, anche di natura penale, determinerà la perdita del diritto a beneficiare di eventuali indennizzi per l’abbattimento di animali in caso di focolaio di Dermatite Nodulare Contagiosa.
Articolo 4 (Verifiche in itinere e monitoraggio delle attività)
1. Il Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare provvede, con il supporto dell’OEVR, a verificare l’avanzamento delle attività svolte sul territorio regionale e, se del caso, a segnalare le eventuali criticità rilevate nei territori al fine dell’adozione tempestiva delle relative misure da adottare.
2. I Direttori dei Servizi veterinari di Sanità animale delle ASL competenti per territorio sono tenuti ad assicurare il costante monitoraggio delle attività e ad adottare con immediatezza ogni misura necessaria a garantire il pieno e puntuale rispetto degli adempimenti, prevenendo qualsiasi ritardo nell’ esecuzione delle attività di vaccinazione e provvedendo senza indugio alla rimozione di ogni eventuale criticità.
2. Gli operatori devono segnalare immediatamente al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio gli eventuali animali venuti a morte o che mostrino sintomi di malattia, quali comparsa di noduli cutanei, linfoadenomegalia dei linfonodi superficiali, abbattimento o altre manifestazioni patologiche, durante le due settimane successivamente alla vaccinazione degli animali.
3. Il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio provvederà a visitare lo stabilimento al fine di verificare gli effetti indesiderati segnalati in seguito alla somministrazione del vaccino e, eventualmente, prelevare i campioni necessari da conferire all’IZS Sardegna per i relativi accertamenti diagnostici.
4. Ogni sospetta reazione avversa connessa all’impiego del vaccino in uso dovrà essere segnalata senza indebito ritardo al Ministero della salute - Direzione Generale della Salute Animale – Ufficio 4 ed al Centro Regionale di Farmacovigilanza della Regione Sardegna.
Articolo 6 (Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Decreto si rimanda alla vigente normativa di riferimento e alle pertinenti indicazioni tecniche operative trasmesse dal Ministero della Salute.
2. Il presente Decreto può essere modificato o sostituito con analogo provvedimento qualora ciò si rendesse necessario, anche in relazione ad eventuali nuovi disposizioni comunitarie e/o nazionali o a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica regionale.
3. Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità, se del caso, provvede con propri atti a fornire pertinenti indicazioni operative in linea con quanto stabilito nel presente Decreto.
4. Il presente Decreto, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito internet www.regione.sardegna.it.
Todde