Il Direttore del Servizio
VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1;
VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;
VISTA la L.R. del 28.04.1978, n. 32 recante “Norme sulla protezione della fauna e sull’esercizio della caccia in Sardegna” e successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la L.R. 29.07.1998, n. 23 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”, la quale prevede all’art. 97 che le concessioni autogestite cessano di avere efficacia dalla data prevista nel piano faunistico venatorio regionale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso piano;
VISTA la Legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 recante "Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale del 24.10.1986 n. 119, registrato alla Corte dei Conti il 31.10.1986, reg. n. 1 atti di Governo, Fg. n. 31, che approva il regolamento delle zone autogestite per l’esercizio della caccia;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 30.05.2023, pubblicato sul BURAS n. 29 (parte prima) del 1.06.2023, che modifica il comma 2 dell'art.2 del regolamento delle zone autogestite per l’esercizio della caccia D.P.G. 119/86;
VISTA la L.R. 29.07.1998, n. 23 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”, la quale prevede all’art. 97 che le concessioni autogestite cessano di avere efficacia dalla data prevista nel piano faunistico venatorio regionale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso piano;
VISTO l'articolo 79 della L.R. 23.10.2023, n. 9 recante “Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie”, con il quale è stata sostituita la lettera a) del comma 1 dell'art. 51 della L.R. 28.04.1978, n. 32;
VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 25 /3619 del 10/07/2025, con cui al Dott. Andrea Dessy sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio tutela della natura e politiche forestali (TNPF) presso la Direzione generale dell’Assessorato della difesa dell’ambiente;
VISTO il decreto dell’Assessore pro-tempore della Difesa dell’Ambiente n. 437 del 27.09.1984 con il quale, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 32/78, è stata concessa la zona autogestita per l’esercizio della caccia a favore della 'Associazione cacciatori autogestita "Riserva di caccia San Sebastiano" in agro di Ussana nei limiti ed alle condizioni stabilite nel sopra citato provvedimento;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 28/57 adottata nella seduta del 9.08.2002;
VISTI i successivi provvedimenti di rinnovo della concessione di cui trattasi e da ultimo la determinazione del Direttore del Servizio n. 162 del 31.03.2020 con la quale la concessione è stata rinnovata sino al 31.10.2024;
VISTE le note della Città Metropolitana di Cagliari nn. 35397 del 17.09.2025, 48746 del 27.11.2025 e 9807 del 3.03.2026 volte a verificare la sussistenza dei requisiti e la volontà del concessionario funzionali al rinnovo quinquennale della concessione;
VISTA la nota raccomandata A/R del Sig. Emidio Contini, presidente pro-tempore della 'Associazione cacciatori autogestita "Riserva di caccia San Sebastiano" di Ussana, acquisita al protocollo generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente in data 19.03.2026 (prot. 8862) nella quale si comunica formalmente la volontà di non rinnovare la concessione;
VISTO l'art. 8, comma 12, del DPG 119/86 nel quale si dispone "Alla scadenza della concessione, i cacciatori già titolari della concessione non possono più esercitare la caccia in modo esclusivo nella zona se non sia intervenuto un provvedimento di rinnovo della concessione e la zona si intende riaperta alla libera caccia se non disposto diversamente dagli organi competenti.";
RITENUTO di dover procedere all'adozione di un provvedimento di decadenza della zona in concessione autogestita denominata "San Sebastiano" in agro di Ussana ai sensi del citato art. 8 del DPG 119/86;
VERIFICATA l’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del “Codice di competenza del personale della Regione Sardegna”;
Determina