L’Assessore
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";
VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all’esercizio delle funzioni in materia di pesca;
VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" e ss.mm.ii. in particolare l’art. 11;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 816 del 26 aprile del 1977 “Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima”;
VISTA la Legge regionale n. 13 del 8 agosto 2006 “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;
VISTA la Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)" in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura ed esteso anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura le funzioni esercitate dalle agenzie regionali in materia di agricoltura;
VISTO il Decreto del Presidente n. 102, protocollo n. 24126, del 09.12.2025 con il quale il dott. Francesco Agus è stato nominato Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/1139 del parlamento europeo e del consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
VISTO il Programma FEAMPA 2021/2027, elaborato in conformità al disposto dell’articolo 21 del Reg. UE 2021/1060, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 final del 3 novembre2022, modificata da ultimo con Decisione C(2025) 8823 final del 10 dicembre 2025;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 11/63 del 23.03.2023 avente oggetto “Struttura regionale per l’attuazione del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)”.
VISTO il Documento “PN FEAMPA Italia 2021/2027. Disposizioni attuative azione “Sostegno alle imprese di acquacoltura” Obiettivo Specifico 2.1 relativo all’intervento di cui all’Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139 “7 - Indennizzo per eventi imprevisti ambientali, climatici o di salute pubblica”, operazioni di cui alla Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79 codice 13 e 31.
VISTO il Decreto del Ministero n. 0566491 del 22/10/2025 che approva la Scheda Attuativa relativa all’individuazione di Costi standard unitari sulle compensazioni per i danni alle catture causati da uccelli ittiofagi, ricadente nelle opzioni semplificate in materia di costi (OSC);
VISTA La Deliberazione della Giunta regionale n. 10/50 del 04.03.2026 avente oggetto "Modalità per la realizzazione dei censimenti delle popolazioni dei Cormorani (Phalacrocorax carbo). Abrogazione della Delib.G.R. n. 63/22 del 15.12.2015";
TENUTO CONTO che l'allegato n. 1 “Modalità di realizzazione dei censimenti delle popolazioni dei Cormorani (Phalacrocorax carbo)” alla Deliberazione di cui sopra prevede, tra l'altro, che i censimenti dei cormorani sono effettuati contemporaneamente in tutti i compendi, fermo restando eventuali motivate esigenze delle Amministrazioni provinciali, nei siti di alimentazione (compendi ittici) alle 8:00 – 10:00 – 12:00 con cadenza di un censimento ogni 2 ore per un totale di 3 censimenti giornalieri (oltre a quelli sui dormitori);
CONSIDERATO che, nella deliberazione di cui sopra, tenuto conto che i censimenti per la stagione 2025-2026 sono stati già effettuati, si propone di stabilire che, dei cinque rilievi giornalieri effettuati, siano utilizzati i tre rilievi effettuati nelle fasce orarie mattutine (08:00-10:00-12:00), in quanto risultano più coerenti con i picchi reali di predazione;
RITENUTO al fine di garantire omogeneità nell’utilizzo dai dati nelle differenti annualità, di dover applicare quanto previsto per i censimenti della stagione 2025-2026 anche per la stagione 2024-2025, stabilendo che anche per queste annualità, dei cinque rilievi giornalieri effettuati, siano utilizzati i tre rilievi effettuati nelle fasce orarie mattutine (08:00-10:00-12:00), in quanto più coerenti con i picchi reali di predazione;
TENUTO CONTO che la Scheda Attuativa OCS "PN FEAMPA 2021-2027 - Costi standard unitari - "Compensazioni per i danni alle catture causati da uccelli ittiofagi" richiama la Deliberazione della Giunta regionale n. 63/22 del 15.12.2015, ormai abrogata dalla Deliberazione n. 10/50 del 04.03.2026, e prevede al punto 10 "Metodologia di calcolo utilizzata" che i censimenti siano effettuati contemporaneamente su tutti i compendi per un totale di cinque censimenti giornalieri, fermo restando eventuali motivate esigenze delle strutture competenti;
CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta regionale n. 10/50 del 04.03.2026 ha previsto la revisione del metodo di campionamento dei cormorani nei compendi ittici, riducendo i rilievi giornalieri alle sole tre fasce orarie 08:00 - 10:00 - 12:00, in quanto più coerenti con i picchi reali di predazione, sottolineando che l'adeguamento metodologico garantisce una migliore accuratezza scientifica e una maggiore omogeneità dei dati;
RITENUTO che quanto sopra riportato rappresenti una motivata esigenza per le strutture competenti di conformare il calcolo del numero medio di individui di uccelli ittiofagi (cormorani) alla nuova metodologia prevista dalla succitata Delibera;
RITENUTO opportuno fornire indirizzi strategici al Responsabile dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dell'Intervento 7 - Azione 7 - operazione 31 - della Priorità 2 - Obiettivo Specifico 2.1 del PN FEAMPA ITALIA 2021/2027 (Regolamento (UE) n. 2021/1060, Regolamento (UE) n. 2021/1139) per la "Compensazioni agli acquacoltori per danni causati da fauna selvatica - uccelli ittiofagi (cormorani)"
Decreta