Decreto n. 3/2026
Il Presidente
VISTA la legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8 (Istituzione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza);
VISTO, in particolare, l’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2011, che disciplina le modalità di nomina del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 21 del 19 dicembre 2025, con il quale è stato approvato il bando per la presentazione delle candidature per la nomina del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) n. 68 del 22 dicembre 2025;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 1 del 16 febbraio 2026 di amissione delle candidature per la nomina del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza;
VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione), che prevede che gli organi non ricostituiti nel termine sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dalla scadenza del termine medesimo;
VISTO l’articolo 3, comma 1, della richiamata legge regionale n. 11 del 1995 che disciplina l’esercizio del potere sostitutivo, prevedendo che qualora l’organo collegiale non proceda alla nomina almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga la relativa competenza è trasferita al Presidente;
VISTO l’articolo 35, comma 1, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), che estende l’applicabilità della disciplina delle disposizioni di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 11 del 1995, anche al Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza;
CONSIDERATO che, per inutile decorso del termine, sussistono i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 11 del 1995 e dall’articolo 35, comma 1, della legge regionale n. 17 del 2021;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza,
Decreta
Articolo 1
1. Il Presidente del Consiglio regionale nomina Anna Cau, nata a Isili il 6 febbraio 1957, residente in Cagliari, Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.