L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, di concerto con
l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e l’Assessore della Difesa dell’Ambiente
VISTO lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 che stabilisce norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i. che disciplina il personale regionale e sull'organizzazione degli uffici della Regione;
VISTA la Legge regionale 11 marzo 2025, n.8 Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») e i relativi regolamenti di esecuzione e delegati;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 che detta norme in merito ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti;
VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;
VISTO il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 - Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R) e ss.mm;
VISTO Il Regolamento UE 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022, articoli 26 e 27;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/47 del 6 novembre 2024 recante “Diffusione della febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) nel territorio della Regione Sardegna. Istituzione tavolo tecnico congiunto”;
RICHIAMATO il Decreto infra-assessorile n. 5, prot. uscita 1196 del 17/02/2025, avente ad oggetto “Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue). Misure di prevenzione e profilassi sul territorio regionale. Adempimenti anno 2025”;
VISTA la Legge 20 novembre 2017, n. 167 avente ad oggetto “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”;
VISTO il Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE;
VISTO il Decreto 8 febbraio 2019 recante “Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati”;
VISTO il Decreto Legislativo 7 dicembre 2023, n. 218 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127”;
VISTO il Decreto 31 maggio 2022 “Registrazioni in formato elettronico dei trattamenti degli animali destinati alla produzione di alimenti.”;
CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2025, specialmente nel periodo settembre – ottobre, si è assistito a una recrudescenza della febbre catarrale degli ovini sul territorio regionale, con particolare riguardo al sierotipo 8 (BTV 8) ed in misura inferiore al sierotipo 3 (BTV3) e al sierotipo 4 (BTV4);
CONSIDERATO che nello stesso anno 2025, oltre ai suddetti sierotipi già noti e circolanti nelle precedenti annualità, è stata confermata, per la prima volta sul territorio regionale ed in ambito nazionale ed europeo, la presenza del sierotipo 5 (BTV5) con diversi focolai confermati specialmente nel sud dell’Isola;
RICHIAMATA la nota del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 17050 del 28/05/2024 avente ad oggetto “Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) – orientamenti sulle misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale e sulle attività di sorveglianza sierologica ed entomologica” che ha fornito indicazioni sulle misure da adottare nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) sul territorio nazionale, tra le quali la vaccinazione;
PRESO ATTO che nella stessa nota DGSAF n. 17050/2024 viene ribadito che l’Italia ha stabilito di non attuare un programma di eradicazione ed ha previsto che in riferimento alla vaccinazione, le Regioni e Province autonome, sulla base della valutazione epidemiologica, possono predisporre, su base volontaria, appositi programmi di vaccinazione per una o più specie sensibili, che devono essere inviati al Ministero della salute e al Laboratorio Nazionale di Riferimento della Bluetongue (LNR) presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo – Molise (IZSAM) per una valutazione preventiva;
ATTESO che pur a fronte delle previsioni normative di riferimento in materia di Bluetongue, la Regione Sardegna, in considerazione anche della sua posizione geografica ed in ragione della struttura e delle caratteristiche del proprio patrimonio zootecnico, ha comunque ritenuto opportuno predisporre con regolarità interventi di profilassi vaccinale, rivolti principalmente a proteggere il patrimonio regionale della specie ovina dalla forma clinica e dai gravi danni diretti derivanti dall’infezione che rappresenta una seria minaccia per il comparto zootecnico isolano;
RICHIAMATA la nota del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 22280 del 27/01/2025 recante “vaccinazione per Bluetongue”, con la quale si ribadisce che la vaccinazione rappresenta uno strumento fondamentale per proteggere dalla forma clinica il patrimonio zootecnico suscettibile e contribuisce, inoltre, a limitare la circolazione virale e salvaguardare i flussi commerciali consolidati, consentendo la libera movimentazione degli animali delle specie sensibili in ambito nazionale e comunitario, indipendentemente dalle aree di provenienza, e che le Regioni possono predisporre piani di vaccinazione su base regionale, e che gli allevatori, su base volontaria, anche per il tramite delle Associazioni di categoria, possono approvvigionarsi delle dosi di vaccino necessarie alla protezione dei propri animali;
VISTA le note del Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare prot. RAS n. 34306 del 02/12/2025 avente ad oggetto “Resoconto della riunione – settore Sanità Animale del 17 novembre 2025” e prot. RAS n. 1458 del 21/01/2026 recante “Relazione per il Direttore Generale della Sanità su nuovo approccio campagna vaccinale Bluetongue anno 2026 e seguenti”;
VISTA la nota del Direttore Generale della Sanità prot. RAS n. 2411 del 29/01/2026 avente oggetto “Profilassi Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) – Anno 2026. Rimodulazione approccio campagna vaccinale Bluetongue anno 2026”;
CONSIDERATO che i Servizi veterinari di sanità animale delle ASL della Sardegna, in diverse occasioni e anche alla luce della carenza di personale, hanno ribadito la necessità che l’attuazione della profilassi vaccinale per la Bluetongue fosse affidata principalmente ai medici veterinari aziendali o ai liberi professionisti scelti dagli operatori, con il coinvolgimento delle Associazioni di categoria, al fine di evitare gravi ripercussioni sullo svolgimento dei compiti istituzionali degli stessi Servizi veterinari delle ASL della Sardegna;
PRESO ATTO quindi delle note problematiche gestionali e organizzative emerse negli anni nell’ambito delle attività di profilassi vaccinale svolte dai Servizi veterinari di sanità animale delle ASL della Sardegna;
ATTESO che si rende necessario ottimizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie finora impiegate, attraverso una rimodulazione dell’approccio gestionale sin qui adottato e l’affidamento, a partire dall’annualità 2026, dell’esecuzione della campagna vaccinale per la Bluetongue principalmente ai medici veterinari aziendali o ai liberi professionisti individuati dagli operatori interessati. Tale scelta risponde all’interesse pubblico di consentire ai Servizi veterinari di concentrare prioritariamente la propria attività nello svolgimento delle funzioni istituzionali, incluse quelle rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
CONSIDERATO che è necessario consolidare un approccio integrato e condiviso tra le istituzioni competenti, gli allevatori e le Associazioni di categoria, per contrastare e prevenire la febbre catarrale degli ovini e limitarne l’impatto sul territorio regionale;
PRESO ATTO della effettiva disponibilità sul territorio regionale di dosi di vaccino per BTV3, BTV4 e BTV8, residuo di precedenti forniture e tuttora in giacenza presso l’IZS Sardegna e le diverse ASL della Sardegna, e dell’ulteriore quantitativo di dosi definite quale fabbisogno presunto sulla base delle esigenze manifestate dalle ASL della Sardegna;
PRESO ATTO che non sono attualmente disponibili presidi immunizzanti verso il BTV5;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 27/35 del 21 maggio 2025 recante “Affidamento all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna dell'incarico per l'acquisto, stoccaggio e distribuzione di vaccini per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) da destinare al territorio regionale. Triennio 2025-2027” con la quale è stato conferito all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna l'incarico per l'acquisto, stoccaggio e distribuzione di vaccini per la profilassi della febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) da destinare al territorio regionale nel triennio 2025-2027;
CONSIDERATO che al fine di contrastare un’eventuale recrudescenza dell’infezione è comunque indispensabile che negli stabilimenti in cui sono allevati animali di specie sensibili siano applicate efficaci misure di biosicurezza, finalizzate principalmente alla lotta all’insetto vettore ed alla protezione degli animali dalle punture dello stesso, soprattutto nei periodi più favorevoli all’attività vettoriale;
VISTO il documento predisposto dal Centro di Sorveglianza Epidemiologica (CdSE) – Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale recante “Proposta strategia vaccinale BTV – Anno 2026” del 29/12/2025, trasmesso al Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare in data 30/12/2025;
VISTO il parere tecnico del CESME/COVEPI dell’IZSAM sulla strategia vaccinale per Bluetongue (BT) nella Regione Sardegna per l’anno 2026 prot. izs/2026/0002561 del 19/02/2026;
CONSIDERATO che la Bluetongue si manifesta in forma grave negli ovini e che la vaccinazione in tali animali contribuisce a proteggere il patrimonio ovino dalla forma clinica, evitando così i danni diretti derivanti dalla malattia;
CONSIDERATO che la corretta effettuazione della vaccinazione insieme all’applicazione di misure di profilassi diretta possono concorrere efficacemente a ridurre i danni causati dalla circolazione virale;
RITENUTO doveroso prevedere opportune misure finalizzate a proteggere il patrimonio ovino regionale e le sue produzioni dal rischio di ulteriore diffusione della malattia;
RITENUTO pertanto necessario, in vista della riemersione del fenomeno nella nuova stagione, dotare di copertura anticorpale la popolazione ovina del territorio regionale al fine di prevenire le manifestazioni cliniche e il relativo impatto economico della malattia;
CONSIDERATO che, allo stato attuale, stante anche l’indisponibilità sul mercato di vaccini per taluni sierotipi, l’applicazione sistematica e continuativa delle misure di profilassi diretta rappresenta un elemento fondamentale per ridurre i danni causati dalla circolazione virale sul territorio della Regione Sardegna;
Decreta
ART. 1 - Obiettivi
1. Il presente Decreto infra-assessorile con i relativi allegati prevede misure di prevenzione e profilassi della febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) sul territorio regionale per l’anno 2026.
2. I principali obiettivi del Decreto sono i seguenti:
a) Proteggere il patrimonio ovino isolano dalla forma clinica e dai danni derivanti dall’infezione del virus della Bluetongue (BTV).
b) Limitare la possibilità di circolazione virale nel territorio isolano e le conseguenti misure di controllo anche al fine di poter consentire senza difficoltà di sorta le movimentazioni di animali di specie sensibile.
c) Limitare la probabilità di diffusione dell’infezione nei territori.
d) Razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso l’espletamento di attività stabilite in base al rischio.
e) Assicurare un approccio integrato con il coinvolgimento di tutti gli Enti istituzionali preposti, definendo e coordinando sia gli interventi di diversa natura da avviare in maniera sinergica su tutto il territorio per combattere e prevenire la Bluetongue sia il relativo fabbisogno finanziario, al fine di attuare una risposta strategica che coniughi misure sanitarie e aiuti economici a supporto del territorio per l’attuazione delle attività di profilassi.
f) Incentivare negli stabilimenti che detengono animali di specie sensibili alla Bluetongue l’adozione ed il miglioramento delle misure di biosicurezza finalizzate principalmente alla lotta all’insetto vettore ed alla protezione degli animali dalle punture dello stesso, soprattutto nei periodi più favorevoli all’attività vettoriale.
ART. 2 - Compiti delle Istituzioni interessate
1. Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare provvede in particolare a:
a) Sovrintendere la procedura per affidare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna l'incarico per l'acquisto dei vaccini per il patrimonio ovino contro i sierotipi circolanti in Sardegna, nonché per lo stoccaggio e successiva distribuzione al territorio, con oneri a carico della Regione Sardegna. I vaccini sono forniti gratuitamente agli operatori che aderiscono al programma vaccinale.
b) Redigere, sulla base del documento tecnico epidemiologico predisposto dall’OEVR, il Programma della profilassi vaccinale contro la febbre catarrale. Tale programma, condiviso con i Servizi Veterinari delle ASL della Sardegna, è poi inviato al Ministero della Salute e al LNR dell’IZSAM di Teramo per una valutazione preventiva.
c) Coordinare e supervisionare l’andamento delle attività di profilassi vaccinale svolte sul territorio regionale, segnalando le eventuali criticità agli Enti competenti, anche al fine di sensibilizzare gli operatori interessati.
d) Gestire le eventuali procedure di assegnazione di risorse finanziarie che si dovessero rendere necessarie per il supporto nell’esecuzione delle attività di profilassi vaccinale.
2. Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) provvede in particolare a:
a) Fornire il supporto tecnico-scientifico al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, necessario per l’esercizio dei propri compiti di indirizzo e programmazione degli interventi e al governo – controllo della situazione anche attraverso l’implementazione di specifiche piattaforme informatiche, quale in particolare il Data Warehouse BT.
b) Fornire un supporto tecnico-scientifico ai Servizi Veterinari di Sanità Animale delle ASL della Sardegna per la supervisione ed il coordinamento delle attività nei territori di competenza.
c) Effettuare l’analisi del rischio e la classificazione degli stabilimenti con ovini in base al rischio nonché la predisposizione dei relativi elenchi per la profilassi vaccinale.
d) Monitorare la situazione epidemiologica per Bluetongue sul territorio regionale.
e) Produrre, se necessario, relazioni sull’evoluzione della situazione epidemiologica e sull’andamento delle misure di prevenzione e profilassi effettuate sul territorio regionale, da inviare al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare.
f) Monitorare l’andamento delle attività di vaccinazione sul territorio regionale e, se del caso, specialmente in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica e sulla base del numero di dosi vaccinali disponibili, proporre eventuali modifiche al programma di profilassi vaccinale.
3. Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (IZS Sardegna) provvede in particolare a:
a) Acquisto, stoccaggio e distribuzione dei vaccini per Bluetongue da utilizzare sul territorio regionale per l’effettuazione del programma vaccinale previsto per gli ovini.
b) Effettuare l’attività diagnostica di laboratorio e rendere disponibili su CORAN i relativi rapporti di prova al termine degli accertamenti ed implementare il SIBT con riferimento ai dati di competenza.
c) Inviare tempestivamente i campioni positivi al LNR per le previste analisi di conferma del caso e a rendere prontamente disponibili anche su CORAN i relativi rapporti di prova (rapporti di prova esterni) ricevuti dal LNR.
d) Effettuare attività di formazione, eventualmente in collaborazione con le ASL della Sardegna.
e) Promuovere attraverso il proprio sito internet la divulgazione di informazioni sulla malattia e sulle misure di prevenzione e profilassi.
f) Collaborare con LAORE allo scopo di approfondire le conoscenze sui vettori e i conseguenti metodi di lotta da applicare nelle aziende zootecniche.
g) Definire, in accordo con il Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, la procedura per la consegna dei vaccini.
4. Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASL della Sardegna provvedono in particolare a:
a) Attuare nei rispettivi ambiti territoriali di competenza le attività di sorveglianza e controllo e ad adottare i relativi provvedimenti del caso.
b) Promuovere la vaccinazione e informare prontamente gli operatori che la vaccinazione, a partire dall’anno 2026, è affidata, salvo i casi previsti alla lettera e) e richiamati anche all’art.3, comma 4, prioritariamente ai medici veterinari aziendali o liberi professionisti dagli stessi designati, previa richiesta di questi e relativa autorizzazione della ASL competente per territorio. Il vaccino necessario all’effettuazione degli interventi sarà fornito gratuitamente dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per il tramite dell’IZS Sardegna.
c) Garantire, qualora necessario, una specifica formazione ai medici veterinari incaricati della vaccinazione.
d) Rendere disponibili, se del caso, ai medici veterinari liberi professionisti o aziendali incaricati alla vaccinazione i registri di stalla in formato Excel o analogo, allo scopo di favorire le operazioni di individuazioni dei capi in allevamento.
e) Effettuare le attività di profilassi vaccinale qualora gli operatori non riescano a individuare un medico veterinario aziendale o un libero professionista, ricorrendo, in tali casi, anche a medici veterinari contrattualizzati (convenzionati) dalla ASL, purché non vengano precluse le attività istituzionali che gli stessi Servizi veterinari sono chiamati a garantire.
f) Coordinare e supervisionare le attività di profilassi vaccinale effettuate sul territorio di competenza dai medici veterinari aziendali e/o liberi professionisti autorizzati dalle stesse ASL, verificando in particolare che l’impiego del vaccino avvenga nei tempi e nei modi previsti indicati nel programma di vaccinazione, nel rispetto della buona pratica veterinaria e della scheda tecnica del prodotto in uso e che le attività di vaccinazione siano coerenti con lo stesso programma vaccinale.
g) Assicurare una puntuale e corretta implementazione dei sistemi informativi veterinari dedicati.
5. Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale provvede in particolare a:
a) Gestire, per il tramite dell’Agenzia LAORE, le procedure per eventuali aiuti autorizzati a rimborso delle somme pagate dalle aziende agricole per gli esami della reazione a catena della polimerasi (PCR) eseguiti ai fini della movimentazione degli animali o per interventi di profilassi diretta, quali trattamenti con insettorepellenti atti a proteggere gli animali dalle punture degli insetti vettori.
b) Programmare e istituire gli eventuali aiuti per gli indennizzi dei danni verificatisi a seguito dell’epizoozia, individuare le direttive di attuazione e trasferire le risorse all’Agenzia Laore, quale organismo attuatore dell’aiuto.
6. LAORE Sardegna provvede in particolare a:
a) Sensibilizzare attraverso attività di formazione e informazione gli allevatori riguardo l’importanza di adottare misure di prevenzione da attuare nelle aziende zootecniche, con particolare riguardo alle misure di biosicurezza finalizzate alla lotta all’insetto vettore.
b) Sensibilizzare gli allevatori sull’importanza della vaccinazione quale strumento utile al fine di ridurre e contenere i danni diretti negli ovini e allo stesso tempo limitare la circolazione virale sul territorio regionale e la probabilità di diffusione nei diversi territori.
c) Raccogliere informazioni sulle misure di lotta all’insetto vettore messe in atto nelle aziende zootecniche.
d) Collaborare con l’IZS Sardegna allo scopo di approfondire le conoscenze sui vettori e i conseguenti metodi di lotta da applicare nelle aziende zootecniche.
e) Attuare i programmi di aiuto concernenti gli indennizzi attraverso la ricezione, l’istruttoria e la liquidazione delle somme ai beneficiari.
7. Assessorato della Difesa dell’Ambiente provvede in particolare a:
a) Promuovere, per il tramite degli Enti competenti, attività di controllo e prevenzione in linea con le attività di competenza previste nell’ambito di altri piani e programmi, finalizzate alla lotta all’insetto vettore.
ART. 3 - Misure di profilassi indiretta: programma di vaccinazione per l’anno 2026
1. Sono soggetti alla vaccinazione per Bluetongue, gli allevamenti ovini del territorio regionale sulla base del programma di vaccinazione di cui all’Allegato 1.
2. La gestione del programma di vaccinazione di cui al comma 1, è affidata ai Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASL della Sardegna.
3. L’esecuzione del programma di vaccinazione di cui al comma 1, è affidata, prioritariamente ai medici veterinari aziendali o liberi professionisti individuati dagli operatori interessati o dalle Associazioni di categoria e autorizzati dalle ASL della Sardegna per il tramite dei competenti Servizi veterinari.
4. Qualora gli operatori interessati non riuscissero a individuare un medico veterinario libero professionista, potranno incaricare la ASL competente per territorio, che provvederà a effettuare le vaccinazioni con proprio personale o tramite medici veterinari convenzionati dalla ASL, purché non vengano precluse le attività istituzionali che gli stessi Servizi veterinari sono chiamati a garantire.
5. I medici veterinari liberi professionisti e/o aziendali individuati dagli operatori o dalle Associazioni di categoria predispongono un programma di vaccinazione aziendale da presentare al competente Servizio veterinario di Sanità Animale della ASL, nel quale sono indicati i codici degli allevamenti oggetto di vaccinazione, le tempistiche di intervento e il numero di capi che verranno vaccinati per allevamento.
6. I vaccini per la campagna di vaccinazione di cui al presente Decreto sono resi disponibili in forma gratuita dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per il tramite dell’IZS della Sardegna.
7. Le spese relative all’acquisto di vaccino non compresi nel programma vaccinale di cui al comma 1, sono a carico degli operatori che si avvarranno di medici veterinari libero professionisti e/o aziendali di loro scelta e autorizzati dalle ASL della Sardegna per il tramite dei competenti Servizi veterinari.
8. Gli animali delle specie sensibili individuati come “sentinelle” per lo svolgimento del programma di sorveglianza sierologica di cui al “Sistema Informativo Nazionale Bluetongue” sono esclusi dalla vaccinazione.
9. Considerato che la sicurezza e l'efficacia dei vaccini non è stata stabilita nei maschi riproduttori la scelta di vaccinare tale categoria di animali va valutata in rapporto al rischio/beneficio dal medico veterinario vaccinatore e condivisa con gli operatori. Inoltre, il medico veterinario potrà, a suo insindacabile giudizio, non procedere alla vaccinazione dei capi che al momento della visita in azienda si presentano debilitati o comunque in condizioni sanitarie e fisiologiche non idonee alla vaccinazione.
10. Per le specifiche note di utilizzo dei vaccini si rimanda ai relativi fogli illustrativi e schede tecniche dei vaccini in uso.
ART. 4 - Misure di profilassi diretta: lotta all’insetto vettore
1. In tutti gli stabilimenti, al fine di ottimizzare la biosicurezza per prevenire o ridurre l’esposizione degli animali agli attacchi dei vettori e ridurre il rischio di infezione, gli operatori devono adottare efficaci misure di lotta all’insetto vettore, secondo le strategie indicate nell’Allegato 2, specialmente nei periodi più favorevoli all’attività vettoriale. Tali misure, ove applicabili, devono essere documentabili e verificabili.
2. I Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio, i medici veterinari aziendali o liberi professionisti e i tecnici degli altri Enti preposti svolgono attività di educazione sanitaria illustrando, anche con il supporto di apposito materiale grafico, le più comuni strategie di lotta all’insetto vettore schematizzate nell’Allegato 2, consegnando agli allevatori materiale divulgativo sulla Profilassi sanitaria diretta contro la Bluetongue.
ART. 5 - Adempimenti e indennizzi per danni causati dalla diffusione della Bluetongue
1. L’Assessorato dell’Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale programma la misura degli aiuti per gli indennizzi che verranno attuati dall’Agenzia Laore, attraverso gli interventi i cui parametri saranno individuati dal tavolo tecnico istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 42/47 del 6 novembre 2024.
2. Al fine di favorire un’efficace programmazione e organizzazione delle attività di profilassi vaccinale per l’anno 2026, i Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASL territorialmente competenti sono tenuti, secondo le modalità stabilite dagli stessi Servizi veterinari, a informare prontamente tramite avviso gli operatori interessati al fine di favorirne l’adesione al programma di vaccinazione di cui all’Allegato 1 e l’espletamento degli adempimenti necessari a garantire la vaccinazione dei propri animali.
3. Gli operatori che non hanno aderito al programma di vaccinazione di cui all’Allegato 1 non hanno diritto al riconoscimento di eventuali indennizzi per danni causati da focolai di Bluetongue, indipendentemente dal sierotipo all’origine del focolaio.
4. Parimenti, è escluso da qualsiasi indennizzo l’operatore nel cui allevamento si verifichi un focolaio qualora non abbia adottato presso la propria azienda zootecnica adeguate misure di biosicurezza, finalizzate alla lotta all’insetto vettore e alla protezione degli animali dalle punture degli insetti vettori.
5. Gli elenchi degli allevamenti sottoposti a vaccinazione e di quelli non sottoposti a vaccinazione, cosi come trasmessi dai competenti Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASL della Sardegna o, se del caso, direttamente estrapolati con il contributo dell’OEVR dai sistemi informativi dedicati, sono inviati, se necessario, dal Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale agli Enti competenti in materia di aiuti in favore delle aziende agricole, qualora fossero previsti indennizzi al comparto per danni da Bluetongue.
ART. 6 - Misure di controllo e gestione sul territorio e sulle attività di sorveglianza sierologica ed entomologica
1. Con riferimento alle misure di controllo e gestione della Bluetongue e alle attività di sorveglianza si rimanda al documento tecnico-operativo di cui alla nota del Ministero della Salute DGSAF prot. n. 17050 del 28/05/2024 avente ad oggetto “Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) – orientamenti sulle misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale e sulle attività di sorveglianza sierologica ed entomologica” e alle successive e correlate note ministeriali, nonché alle pertinenti indicazioni in merito emanate dal Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, redatte con l’eventuale contributo dell’OEVR e dell’IZS Sardegna.
ART. 7 - Risorse
1. I costi per l’acquisto di dosi di vaccino di cui al programma vaccinale sono a carico dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale con le risorse stanziate nel capitolo di spesa SC09.0256, Missione 13, Programma 1.
2. I costi necessari per il supporto nell’esecuzione delle attività di profilassi vaccinale troveranno copertura nel capitolo di spesa del bilancio regionale SC05.6028, Missione 13, Programma 1 compatibilmente con le risorse stanziate.
3. I costi degli indennizzi e delle mancate produzioni sono a carico dell’Assessorato dell’Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale compatibilmente con le risorse stanziate dal bilancio regionale nel capitolo SC06.0976, Missione 16, Programma 01.
4. I costi a rimborso di eventuali somme pagate dalle aziende agricole per gli esami della reazione a catena della polimerasi (PCR) eseguiti ai fini della movimentazione degli animali o per interventi di profilassi diretta, quali trattamenti con insettorepellenti atti a proteggere gli animali dalle punture degli insetti vettori sono a carico dell’Assessorato dell’Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale compatibilmente con le risorse stanziate dal bilancio regionale nel capitolo SC08.9295, Missione 13, Programma 07 e nel capitolo SC09.3201 Missione 16, Programma 01.
ART. 8 - Flusso Dati
1. Gli interventi di vaccinazione sono registrati dai medici veterinari incaricati alla vaccinazione nell’ applicativo della Ricetta Elettronica del portale Vetinfo secondo le modalità e tempistiche previste dalla vigente normativa in materia.
2. Qualora si renda necessario nonostante la registrazione dei trattamenti nel sistema informativo della Ricetta elettronica i Servizi Veterinari di Sanità Animale delle ASL della Sardegna garantiscono la corretta alimentazione dei flussi informativi relativi alle attività di profilassi vaccinale effettuate sui propri territori di competenza, attraverso la registrazione dei dati relativi alle vaccinazioni nell’apposito sistema informativo SANAN del portale VETINFO con cadenza settimanale ed in accordo con le indicazioni fornite in relazione al caso dal Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale.
3. L’IZS della Sardegna e i Servizi veterinari di Sanità Animale della ASL competenti per territorio provvedono a compilare, aggiornare e conservare agli atti apposito registro di carico e scarico per ognuno dei lotti di vaccino utilizzati.
4. L’IZS della Sardegna comunica con cadenza mensile al Servizio sanità pubblica e sicurezza alimentare dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, il numero delle dosi di vaccino distribuite al territorio per sierotipo e numero di lotto e le relative giacenze degli stessi prodotti presso i propri locali.
ART. 9 - Verifiche in itinere e monitoraggio delle attività
1. Per le relative verifiche e il necessario monitoraggio delle attività di profilassi vaccinale, i Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASL della Sardegna sono tenuti a consultare periodicamente i pertinenti dati di competenza accedendo anche dal sito internet dell’IZS Sardegna al Data Warehouse, gestito dall’OEVR, e alla relativa sezione Data Warehouse BT.
2. Il Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare provvede con il supporto dell’OEVR, a verificare l’avanzamento delle attività di profilassi vaccinale svolte sul territorio regionale e, se necessario, a segnalare le eventuali criticità rilevate agli Enti competenti anche al fine di sensibilizzare gli operatori interessati ed arginare eventuali ritardi nell’applicazione degli interventi di vaccinazione.
ART. 10 - Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Decreto si rimanda alla vigente normativa di riferimento in materia e relative disposizioni ministeriali e regionali.
2. Il presente Decreto può essere modificato o sostituito con analogo provvedimento qualora ciò si rendesse necessario, anche in relazione ad eventuali modificazioni della normativa o a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica regionale.
3. I singoli allegati, che fanno parte integrante del presente Decreto, possono essere modificati con provvedimento del Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza qualora ciò si rendesse necessario.
4. I Servizi competenti della Direzione generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, della Direzione generale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e della Direzione generale della Difesa dell’Ambiente, se del caso, provvedono con propri atti a fornire pertinenti indicazioni operative in linea con quanto stabilito nel presente Decreto.
5. Il presente Decreto, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito internet www.regione.Sardegna.it, ha validità per l’intero anno 2026.
Todde - Agus - Laconi