Il Direttore generale
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”;
VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 e ss.mm.ii. recante “Interventi in materia di protezione civile”, ed in particolare gli articoli 7 e 8;
CONSIDERATO che un sistema di bassa pressione insistente sull’area nord-africana e una configurazione di blocco anticiclonico sull’Europa orientale hanno determinato il richiamo di intense correnti umide di scirocco e levante su una vasta porzione del Mediterraneo occidentale, interessando anche il territorio della Sardegna;
CONSIEDERATO altresì, che tali condizioni hanno causato precipitazioni diffuse e persistenti, forti venti e mareggiate di eccezionale intensità, in particolare lungo i litorali della Sardegna orientale e meridionale;
RILEVATO che gli eventi hanno determinato colate detritiche, allagamenti, danni alle infrastrutture viarie, ai moli, agli arenili, agli edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali, nonché ingenti danni alle attività agricole e zootecniche;
DATO ATTO che l’area principalmente interessata dall’evento comprende i territori della Sardegna orientale e meridionale, per i quali è in corso il primo censimento dei danni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3/19 del 22.01.2026, con la quale è stato dichiarato, per la durata di dodici mesi, lo stato di emergenza regionale in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici avversi verificatisi nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026;
VISTA l’ordinanza di protezione civile della Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 23 gennaio 2026 che, ai sensi dell’articolo 8 della L.R. 3/1998, al fine di fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici avversi di cui in premessa, delega il Direttore generale della protezione civile della Regione Sardegna ad operare in regime straordinario, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative regionali sino alla scadenza dello stato di emergenza regionale e provvede altresì mediante ordinanze di protezione civile in deroga alla normativa regionale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente;
CONSIDERATO che, l'eccezionalità gli eventi suddetti, riguardanti anche le Regioni Calabria e Siciliana, è tale da trascendere le capacità operative e finanziarie delle Regioni
colpite e, pertanto, il Consiglio dei Ministri, il giorno 26 Gennaio 2026, ha deliberato per dodici mesi lo stato di emergenza di rilievo nazionale, che ricomprende anche le zone colpite della Regione Sardegna;
VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30.01.20256, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione ”, e in particolare autonoma della Sardegna e della regione Siciliana l’art. 1, comma 1, in cui i Presidenti delle Regioni sono nominati Commissari delegati che, ai sensi del successivo comma 2, possono individuare il Direttore regionale di protezione civile quale soggetto responsabile del coordinamento delle attività;
CONSIDERATO l'articolo 18 della suddetta Ordinanza n. 1180/2026 prevede la possibilità di stipulare convenzioni con istituzioni ed enti pubblici dotati di adeguate professionalità tecniche, inclusi i soggetti di cui all’art. 13, comma 2-bis, del D.lgs. n. 1 del 2018, nei limiti di euro 100.000 per ciascuna Regione, fino alla scadenza dello stato di emergenza, a valere sulle risorse di cui alla contabilità speciale autorizzata con l'articolo 15 della medesima ordinanza;
VISTA l’Ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 10.02.20256, recante “Emergenza nazionale ex DCM del 26 gennaio 2026. Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana. Individuazione del soggetto responsabile del coordinamento delle attività e istituzione dell’Unità di ”, e in particolare l’art. 1 che individua progetto regionale di supporto il Direttore generale della protezione civile della Regione Sardegna quale soggetto responsabile del coordinamento delle attività di cui all’articolo 1, comma 2 della stessa Ordinanza, ivi compresa l’apertura e la gestione della contabilità speciale autorizzata con l’articolo 15 della già menzionata Ordinanza n. 1180/2026;
CONSIDERATO che per supportare gli Enti locali colpiti dall'evento alluvionale in argomento, a fornire i dati e le informazioni necessarie al Commissario delegato per la predisposizioni della ricognizione dei danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, nonché la ricognizione dei fabbisogni per il patrimonio pubblico, di cui agli articoli 4 e 5 della citata Ordinanza n. 1180/2026, è possibile ricorrere alla collaborazione di professionisti qualificati da reperire mediante la Rete delle Professioni Tecniche della Regione Sardegna e l'Ordine nazionale dei geologi;
VISTA lo schema di convenzione predisposto dalla Direzione generale della protezione civile;
VISTA la nota del coordinatore delle attività ex OCDPC 1180/2026, prot. n. 3 del 10 febbraio 2026, con la quale gli Enti Locali colpiti dall'evento in argomento sono inviatati a compilare l’apposita sezione “Rilevamento Danni” del Sistema Informativo di Protezione Civile (SIPC) entro il 18 febbraio 2026;
CONSIDERATO che, per assicurare la speditezza delle attività previste a carico dei contraenti dell'atto convenzionale sopracitato, gli Enti locali devono segnalare al Direttore generale della protezione civile, in quanto coordinatore delle attività ex OCDPC 1180/2026, i nominativi dei professionisti disponibili alla collaborazione soprarichiamata;
RITENUTO per le finalità di cui all'ordinanza n. 1 del 10 febbraio 2026 del Commissario delegato, di dover procedere in deroga all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, all'approvazione dello schema di convenzione da stipulare con Ordini/Collegi regionali o provinciali delle professioni tecniche, anche in forma associata;
Ordina
La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul BURAS e sul sito istituzionale della Regione.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Merella