Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici Direzione Generale
Servizio del Genio civile di Oristano
Determina
L’onere della costruzione e della manutenzione delle opere necessarie per la derivazione è a carico del Concessionario, il quale dovrà comunque richiedere tutte le eventuali necessarie autorizzazioni e rispettare i vincoli di legge. Si intendono comprese in esse tutte quelle necessarie per l’attraversamento di strade, canali, scoli, e simili, sia per le difese della proprietà privata o pubblica, che per il buon regime dei corpi idrici superficiali o sotterranei interessati dal punto di vista idraulico ed idrogeologico, in qualunque momento venga accertato il bisogno delle dette opere, anche dopo l’esecuzione dei lavori.
Il Concessionario si obbliga, altresì, a tenere sollevato ed indenne il Servizio del Genio civile di Oristano da qualsiasi molestia o pretesa per danni che pervenissero da parte di terzi che si ritenessero per qualunque ragione pregiudicati o comunque danneggiati dalla derivazione.
Ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sarà installato e mantenuto in regolare stato di funzionamento, a cura e spese del concessionario, idoneo dispositivo per la misurazione della portata e dei volumi d'acqua in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione se presenti. Detto dispositivo dovrà essere opportunamente sigillato e posizionato in modo da essere accessibile al Servizio del Genio civile di Oristano e alle autorità di Polizia Giudiziaria. (omissis).
Il Concessionario è tenuto a salvaguardare il principio di razionale utilizzo della risorsa idrica prelevata e garantire il deflusso minimo vitale della sorgente pari al 10% del deflusso naturale in conformità a quanto previsto dall’art. 32 comma 7 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque. L’Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici, individuati dal Piano di Tutela delle Acque. È a carico del Concessionario la gestione, il controllo e la rilevazione delle portate rilasciate per il deflusso minimo vitale.
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare e nelle Direttive adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della L.R. n.19/2006, il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R.D. 14.08.1920 n. 1285, del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 con le successive modificazioni ed integrazioni, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche superficiali e sotterranee, l’agricoltura, l’industria, l’igiene, la sicurezza pubblica e la difesa dell’ambiente.
Il Concessionario è responsabile a propria cura e spese della salvaguardia della pubblica incolumità, in ogni caso dovrà ottemperare a tutte le disposizioni di legge in materia.
In particolare si dovranno osservare tutte le cautele sulla sostenibilità dei prelievi di cui al parere espresso dalla Autorità di Bacino della Regione Sardegna con nota prot. n. 2388 del 05/03/2025 ove è specificato che, a seguito delle attività di verifica sulla sostenibilità dei prelievi da acque superficiali e sotterranee, il suddetto parere potrà essere successivamente modificato e/o revocato.