L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che le linee guida per la predisposizione del Piano di utilizzo dei litorali contengono gli indirizzi con cui l'Amministrazione regionale ha inteso disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo, in esecuzione di quanto disposto dalla legge regionale n. 9/2006 e smi.
Esse costituiscono atto generale di indirizzo per la redazione dello strumento di pianificazione comunale per l'utilizzo e la fruizione dei litorali ai fini della disciplina delle attività turistico ricreative; l'ultima versione di tali linee guida, più volte aggiornate nel corso degli anni, è quella allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 35/12 del 9 luglio 2020.
L'Assessore ricorda che con la precitata deliberazione n. 35/12 del 9 luglio 2020, tra l'altro, a seguito del nuovo riparto di competenze amministrative fra Regione e Comuni, era stato organicamente riordinato l'articolato delle citate linee guida.
L'Assessore ricorda ancora che, con la deliberazione n. 4/118 del 15 febbraio 2024, è stato approvato, ai fini dell'affidamento delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative in coerenza con quanto disposto dal diritto euro unitario, il programma temporale delle attività necessarie alla predisposizione degli atti di gara, alla conseguente pubblicazione e infine all'aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime.
Le linee guida in argomento costituiscono gli indirizzi necessari esclusivamente alla pianificazione urbanistica e ambientale del litorale e, pertanto, restano distinti dagli strumenti di esercizio della funzione amministrativa della Regione in merito al rilascio delle concessioni demaniali marittime.
In particolare, l'Assessore ricorda che i criteri di scelta del concessionario e l'assegnazione delle concessioni, previsti dalla norma vigente di cui alla legge n. 166/2024, saranno oggetto di successiva specifica deliberazione della Giunta regionale.
Il programma temporale delle procedure di assegnazione, modificato con la deliberazione n. 54/9 del 30 dicembre 2024, prevede l'adozione di nuove linee guida regionali per la predisposizione del PUL.
In base alla deliberazione n. 54/9 del 30 dicembre 2024, il termine ultimo per l'approvazione definitiva dei PUL da parte di tutti i Comuni è stato fissato al 30 giugno 2026.
Tale definizione programmatica risulta, altresì, in linea con le previsioni nazionali in materia ed, in particolare, con quanto previsto con la legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e agli articoli 2, 3 e 4, come modificati dall'art. 1 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14.11.2024, n. 166, nella quale, al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento, viene prevista la prosecuzione dell'efficacia al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro del CONI e da enti del Terzo settore.
L'Assessore rappresenta, infine, la difficoltà emersa in sede di applicazione, di alcune delle disposizioni delle linee guida per la predisposizione dei PUL, anche a causa dell'obsolescenza di alcune definizioni in esso previste, nonché la necessità di fornire adeguate misure per la valutazione della programmazione dello specchio acqueo in considerazione delle modifiche apportate alla legge regionale n. 45/1989 dalla legge regionale n. 18/2025, in base alle quali il PUC deve considerare anche le acque costiere come identificate all'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 45/1989, con particolare riferimento all'utilizzo degli specchi acquei per finalità connesse alla nautica da diporto.
Tali profili evolutivi hanno reso necessaria una revisione unitaria dell'intera struttura delle medesime al fine di fornire uno strumento organico aggiornato alle amministrazioni locali per la spedita predisposizione della successiva attività di pianificazione, necessario punto di partenza per l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica delle concessioni.
L'Assessore propone, altresì, la previsione di un regime transitorio, che agevoli la gestione amministrativa coordinandola con le esigenze pianificatorie, nelle more dell'adozione dei PUL ed in particolare:
1. le linee guida trovano applicazione con riferimento ai Piani di utilizzo del litorale (PUL) di nuova redazione, a quelli vigenti alla data di entrata in vigore delle presenti direttive, nonché a quelli in corso di elaborazione alla medesima data per i quali non risulta essere stata superata la fase di scoping della VAS;
2. si specifica che l'applicazione delle nuove linee guida è rimessa alle valutazioni pianificatorie del Comune, non sussistendo un obbligo di adeguamento alle nuove previsioni nei casi in cui il PUL sia oggetto di variante che preveda:
a) un incremento non superiore al 3% delle superfici date in concessione a privati e che sia strettamente funzionale all'integrazione delle infrastrutture tecnologiche a servizio dell'attività;
b) l'inserimento o la riallocazione di servizi igienici pubblici;
c) modifiche alla viabilità;
d) modifiche dovute per intervenute naturali mutazioni della conformazione del litorale. Qualora i Comuni scelgano di applicare le nuove linee guida, l'adeguamento dovrà avvenire mediante modifica del PUL in adozione o attraverso variante integrale del PUL vigente.
In ogni caso, i PUL vigenti alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida restano validi fino alla loro naturale scadenza ovvero fino all'adozione di una variante;
3. i concessionari saranno tenuti ad esporre un cartello che, unitamente ai dati della concessione, riporti anche opportuna rappresentazione planimetrica georeferenziata della medesima;
4. fino all'approvazione dei PUL non è possibile procedere all'indizione di procedure ad evidenza pubblica e, pertanto, fino all'approvazione dei Piani di utilizzo dei litorali non è consentito il rilascio di nuove concessioni, ad eccezione di quanto espressamente previsto nel dettato delle presenti linee guida;
5. la nuova previsione pianificatoria relativa agli specchi acquei impone un ulteriore sforzo di coordinamento con il precedente regime concessorio. Pertanto, nel periodo transitorio, ovvero fino all'adozione di specifici atti pianificatori dello specchio acqueo, le concessioni demaniali marittime relative a ormeggi, pontili e piattaforme galleggianti, campi boe, sono rilasciate con durata temporale limitata, sino a quando i Comuni non si siano dotati di PUL.
A tale fine, considerate le tempistiche di approvazione dei PUL, si ritiene congruo limitare la durata delle concessioni rilasciande ad un periodo non superiore a 3 anni dalla data di approvazione delle linee guida. Nei comuni che, decorso il termine di tre anni dall'adozione delle presenti linee guida, non si siano dotati di PUL, non potranno essere rilasciate né prorogate concessioni negli specchi acquei. Sono fatte salve le concessioni di specchio acqueo attualmente vigenti, che restano efficaci fino alla scadenza prevista nei rispettivi titoli concessori.
L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, pertanto, tutto ciò premesso e per le finalità esposte, propone la modifica delle linee guida per la predisposizione del Piano di utilizzo dei litorali con finalità turistico ricreativa (PUL), allegate alla deliberazione della Giunta n. 35/12 del 9 luglio 2020.
La presente proposta è stata sottoposta all'esame della conferenza permanente Regione - enti locali, ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 1/2005, in data 17 febbraio 2026.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze e del Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, sulla proposta in esame