Il Direttore del Servizio
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.
VISTO in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale” che ha trasferito alla Regione le funzioni esercitate dall'autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale.
VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 “Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art. 15, comma 18, della Legge regionale 29 maggio 2007 n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)”, che attribuisce all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della Legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
VISTO il decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 37/4818 del 12 dicembre 2024 avente ad oggetto “Modifica assetto organizzativo della Direzione Generale dell'Agricoltura”;
VISTO il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione numero 5, protocollo n. 000790 del 06/02/2026, con il quale alla dott.ssa Maria Carla Soro sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio affari marittimi, pesca e acquacoltura presso la Direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale;
DATO ATTO di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 68/15 del 31.12.2025;
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità con gli incarichi dirigenziali previsti dal D.Lgs. n. 39/2013;
DATO ATTO di aver acquisito le dichiarazioni e valutato l'assenza di conflitti di interessi, come previste dalla normativa, da parte degli istruttori e di tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno preso parte e/o concorso con il proprio operato all'esito del procedimento;
VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che pubblicano norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
VISTO il Regolamento (UE) 8 febbraio 2019, n. 2019/624/UE “Regolamento delegato della Commissione recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) 15 marzo 2019, n. 2019/627/UE “Regolamento di esecuzione della Commissione che annuncio modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n.2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali”;
VISTE le Linee Guida Nazionali approvate in Conferenza Stato Regioni con prot. n. 79/CSR del 8 luglio 2010 “Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”;
VISTA la Deliberazione n. 27/19 del 09/07/2021 "Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi. Linee guida regionali";
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura n.721 protocollo 13890 del 27/06/2025, avente ad oggetto “Zone classificate ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (UE) 15 marzo 2019, n. 2019/627/UE e della Delibera della Giunta regionale n. 27/19 del 09/07/2021 Riclassificazione della zona classificata denominata “Santa Gilla Veneroidi” ai fini della produzione di specie dell'ordine Veneroida: vongole veraci (Ruditapes spp.) e cuori (Cerastoderma spp.).”.
VISTA L'istanza protocollo n. 24908 del 27/11/2025 con la quale la società denominata Consorzio Ittico Santa Gilla chiedeva il ridimensionamento della zona denominata “Santa Gilla Veneroidi”, già classificata ai fini della produzione della specie vongole veraci (Ruditapes spp.) e vongole cuore (Cerastoderma spp.);
VISTA la nota protocollo n. 25210 del 01/12/2025 con la quale lo scrivente Servizio comunicava l'avvio del procedimento di istruttoria ai sensi della L. 241/90 e della LR 24/2016 inerente alla richiesta di ridimensionamento del perimetro classificato;
VISTA la comunicazione protocollo in entrata n. 180 del 01/08/2026 con la quale l'ASL8 di Cagliari ha trasmesso il parere di competenza, protocollo PG/2026/0000951 del 01/08/2026, in merito alla richiesta di variazione del perimetro dell'area classificata;
TENUTO CONTO che nelle motivazioni espresse dall'autorità sanitaria veniva evidenziato che a causa di eventi meteorologici critici, avvenuti sempre più frequentemente negli ultimi anni, si riscontrava una riduzione della produzione per moria, oltre alla modifica dell'ubicazione stessa dei banchi naturali dei molluschi (vongole e cuori).
CONSIDERATO che, nel suddetto parere, dopo aver effettuato una valutazione del rischio riguardante la riduzione dell'area classificata e la posizione del punto di prelievo dei campioni, l'autorità sanitaria ritiene che la nuova area, rientrando interamente entro il perimetro della precedente, non necessità di una ulteriore classificazione e che la nuova ubicazione del punto di prelievo non comporta nessun rischio dal punto di vista sanitario considerato che all'interno della precedente area “Santa Gilla Veneroidi” sono inglobate altre 2 aree classificate in Classe B;
TENUTO CONTO delle risultanze della valutazione del rischio e del parere favorevole della ASL competente;
RITENUTO di dover provvedere alla modifica del perimetro dell'area classificata e dell'ubicazione del relativo punto di campionamento;
Determina
ART. 1 La zona denominata “Santa Gilla Veneroidi”, di superficie pari a circa 3,31 ha, è delimitata dalle coordinate riportate nella seguente tabella:
| Limiti Zona classificata | ||||
| Punto | Coordinate WGS84 (EPSG 4326) | Coordinate RDN2008(EPSG 7791) | ||
| Latitudine | Longitudine | Nord | Est | |
| 1 | 39,2247053 | 9,0840233 | 507252,6563 | 4341716,2165 |
| 2 | 39,2254847 | 9,0829523 | 507160,1314 | 4341802,6255 |
| 3 | 39,2260035 | 9,0830323 | 507166,9840 | 4341860,2059 |
| 4 | 39,2259225 | 9.0823508 | 507108,1680 | 4341851,1632 |
| 5 | 39,2282761 | 9.0791170 | 506828,8122 | 4342112,1062 |
| 6 | 39,2286901 | 9,0795652 | 506867,4572 | 4342158,0840 |
| 7 | 39,2251270 | 9.0844608 | 507290,3765 | 4341763,0499 |
| Punto di prelievo campioni | ||||
| Punto | Coordinate WGS84 | Coordinare RDN2008 | ||
| Latitudine | Longitudine | Nord | Est | |
| 1 | 39.227400 | 9,0808597 | 4342015,01 | 506979,31 |
ART. 3 I limiti della zona classificata di cui all'art. 1 e il punto di prelievo di cui all'art. 2 sono rappresentati nell'elaborato grafico allegato e parte integrante della presente determinazione.
ART. 4 La Determinazione del direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 721 protocollo 13890 del 27/06/2025 è sostituita dalla presente determinazione.
La presente Determinazione è pubblicata per estratto (senza allegato) nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) e completa di allegato nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it .
La Determinazione è trasmessa per conoscenza all'Assessore e al Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai sensi dell'articolo 21 della Legge regionale 13 novembre 1998 numero 31.
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine rispettivamente di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).