Il Direttore del Servizio
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;
VISTA la Legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998, “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale”;
VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, in base alle quali sono state attribuite all’Assessorato regionale dell’Agricoltura e riforma agro pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura;
VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 37/4818 del 12 dicembre 2024 avente ad oggetto “Modifica assetto organizzativo della Direzione Generale dell’Agricoltura”;
VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 5/790 del 6 febbraio 2026 con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Maria Carla Soro le funzioni di Direttore del Servizio Affari marittimi, pesca e acquacoltura presso la Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
DATO ATTO di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 68/15 del 31.12.2025;
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità con gli incarichi dirigenziali previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
DATO ATTO di aver acquisito le dichiarazioni e valutato l’assenza di conflitti di interessi, come previste dalla normativa, da parte degli istruttori e di tutti coloro che, a qualunque titolo, hanno preso parte e/o concorso con il proprio operato all’esito del procedimento;
VISTI il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 di approvazione del codice della navigazione e il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, con cui è stato approvato il regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione;
VISTE le Direttive per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità di acquacoltura approvate con Decreto n. 1577/DecA/31 del 15 giugno 2021;
VISTA l’istanza protocollo AGR n. 26138 del 22 ottobre 2024 con la quale Il Faro Società cooperativa di pesca a r.l., avente sede a Olbia, in qualità di mandataria del RTI costituito con la Moromar Soc. Coop. a r.l., ha richiesto in concessione demaniale marittima tre aree in località foce del Padrongianus nel comune di Olbia, per lo svolgimento di attività di acquacoltura e di supporto all’attività di molluschicoltura;
VISTA la nota protocollo AGR n. 27913 del 14 novembre 2024, con la quale ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato avviato il procedimento in oggetto;
VISTA la nota protocollo AGR n. 29869 del 5 dicembre 2024, con la quale sono stati richiesti i pareri preliminari di competenza alla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente della RAS, all’Autorità di bacino regionale della Sardegna, all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, alla Direzione Marittima di Olbia e al Settore pianificazione e gestione del territorio del comune di Olbia;
VISTA la nota protocollo n. 34049 del 11 dicembre 2024, pervenuta al protocollo AGR con il n. 30474 di pari data, con la quale l’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna, anche in considerazione che le aree e gli specchi acquei richiesti non ricadono fra quelli destinati a spazi di ampliamento del limitrofo porto turistico, come da PUC adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Olbia n. 134 del 29 luglio 2020, ha espresso parere preliminare favorevole propedeutico all’avvio del procedimento finalizzato al rilascio della concessione demaniale;
VISTA la nota protocollo n. 852 del 14 gennaio 2025, pervenuta al protocollo AGR con il n. 714 di pari data, con la quale il Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Direzione generale dell’Ambiente, considerata la natura delle attività previste e la localizzazione delle aree richieste in concessione, esterne a siti della Rete Natura 2000, ha comunicato che non devono essere attivate procedure di Verifica, V.I.A. e di Valutazione di Incidenza ambientale;
VISTA la nota protocollo n. 938 del 29 gennaio 2025, pervenuta al protocollo AGR con il n. 2095 di pari data, con la quale il Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, ha comunicato di non ravvisare motivi ostativi all’avvio dell’iter procedurale per il rilascio della concessione richiesta. Nella stessa nota ha rappresentato che “qualora il Proponente, successivamente all’ottenimento di detta concessione, intenda realizzare interventi all'interno dell'area di sedime del Fiume Padrogiano che vadano ad interferire col regime idraulico di detto corso d’acqua (con l'esclusione di eventuali opere a mare sulle quali, per quanto antistanti alla foce fluviale, lo scrivente Servizio non ha competenze), dovrà presentare specifico studio che dimostri l’ammissibilità e la compatibilità idraulica di dette opere, in conformità a quanto prescritto dalle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Analogamente, laddove eventuali interventi di futura realizzazione ricadessero esternamente all’alveo del Fiume Padrogiano ma internamente alle aree di pericolosità idraulica da questo originate, sarà cura del Proponente valutare preliminarmente l’ammissibilità delle opere ai fini P.A.I. e, ove rilevi la loro compatibilità idraulica, presentando apposita istanza all'Ente competente in materia che, per gli effetti della L.R. 33/2014 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo) è il Comune sul cui territorio risultano ubicati gli interventi”;
VISTA la nota protocollo n. 3133 del 5 febbraio 2025, pervenuta al protocollo AGR con il n. 2739 di pari data, con la quale la Sezione Demanio e contenzioso della Capitaneria di Porto di Olbia, ritenuto che non vi siano motivi ostativi all’occupazione dell’area in argomento, ha espresso per i soli aspetti di competenza dell’Autorità marittima, parere favorevole, non ravvisando particolari implicazioni sulla sicurezza della navigazione connesse al rilascio della concessione demaniale in argomento;
VISTO l’Avviso pubblico protocollo AGR n. 2715 del 4 febbraio 2025 relativo all’istanza di concessione demaniale marittima di cui sopra, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, e il relativo avviso informativo, protocollo AGR n. 2716 di pari data, pubblicato sul BURAS e sugli albi pretori del Comune di Olbia e della Direzione Marittima di Olbia;
VISTA l’istanza concorrente protocollo n. 5126 del 4 marzo 2025, presentata dalla Al.Mar. Società Cooperativa avente sede a Olbia, a seguito della pubblicazione dell’Avviso sopraindicato;
PRESO ATTO che alla data del 4 marzo 2025, stabilita quale termine ultimo per la presentazione di istanze concorrenti e osservazioni, è pervenuta al Servizio Pesca e Acquacoltura la sola istanza della Al.Mar. Società Cooperativa e nessuna osservazione;
VISTE le note protocollo AGR n. 9284 e n. 9285 del 29 aprile 2025, con le quali sono stati richiesti rispettivamente alla Al.Mar. Società Cooperativa e all’RTI, composta da Il Faro Società cooperativa di pesca a r.l. e Moromar Soc. Coop. a r.l., i piani di gestione dei beni demaniali richiesti in concessione;
VISTA la nota protocollo AGR n. 12175 del 5 giugno 2025 con la quale la Al.Mar. Società Cooperativa ha trasmesso il piano di gestione dei beni richiesti in concessione;
VISTA la nota protocollo AGR n. 12697 del 12 giugno 2025 con la quale la R.T.I. costituita da Il Faro Società cooperativa di pesca a r.l., e la Moromar Soc. Coop. a r.l. ha trasmesso il piano di gestione dei beni richiesti in concessione;
VISTA la Determinazione n. 662 protocollo AGR n. 12823 del 13 giugno 2025 con la quale è stata nominata la commissione di valutazione delle proposte di gestione al fine di stabilire quale delle due offrisse le maggiori garanzie di proficua utilizzazione dei beni demaniali e si proponesse di avvalersene per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico e della tutela dell’ambiente, sulla base del piano di gestione e della documentazione allegata all’istanza, utilizzando la griglia dei criteri di valutazione di cui all’Allegato 2 del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1577/DecA/31 del 15 giugno 2021;
VISTO il verbale protocollo interno n. 14445 del 3 luglio 2025, redatto dalla commissione nominata con la Determinazione n. 662 protocollo AGR n. 12823 del 13 giugno 2025, relativo alla procedura di valutazione comparativa delle due proposte per l’occupazione e l’uso delle tre aree demaniali in località Sa Marinedda, foce del Rio Padrongianus effettuata nel corso delle riunioni tenutesi nelle date del 23 e 30 giugno 2025 e 3 luglio 2025;
VISTA la Determinazione n. 765 protocollo 14620 del 7 luglio 2025 con la quale è stato approvato il succitato verbale protocollo interno n. 14445 del 3 luglio 2025 ed è stata dichiarata l’aggiudicazione provvisoria della concessione demaniale a favore della RTI costituita da Il Faro Società cooperativa di pesca a r.l. e da Moromar Soc. Coop. a r.l. per aver raggiunto il maggior punteggio nella valutazione comparata delle proposte di gestione, con la condizione di aumentare la durata della concessione a un periodo sufficiente a garantire una proficua gestione dei beni demaniali;
VISTE le note protocollo AGR n. 14968 del 10 luglio 2025 e n. 18969 del 8 settembre 2025 con le quali, ai sensi delle risultanze della Determinazione n. 765 protocollo AGR n. 14620 del 7 luglio 2025, è stato richiesto alla Società aggiudicatrice di rimodulare la durata della concessione demaniale in oggetto, trasmettendo un nuovo Modello ministeriale D1;
VISTA la nota protocollo AGR n. 20922 del 3 ottobre 2025, con la quale la Società aggiudicatrice ha trasmesso un nuovo Modello ministeriale D1 nel quale la scadenza prevista per la concessione demaniale è stata fissata al 31 dicembre 2033;
VISTA la nota protocollo AGR n. 19120 del 9 settembre 2025, con la quale il Servizio ha comunicato alla “Il Faro Società cooperativa di pesca a r.l.”, in qualità di mandataria del RTI, il proprio nulla osta alla presentazione della dichiarazione autocertificativa presso lo sportello SUAPE competente per territorio, per l’avvio di un procedimento in conferenza di servizi ai sensi dell’art. 37 della LR n. 24/2016 ai fini del rilascio della concessione demaniale;
VISTA la nota del Suap Bacino Suape Olbia del 25 novembre 2025 di comunicazione di avvio del procedimento unico, trasmissione documentazione e indizione di conferenza di Servizi ai sensi della L.R. n. 24/2016, art. 37, avente Codice univoco nazionale n. 02353970904-20112025-1812.953802 relativo all’acquisizione definitiva della concessione demaniale marittima per l'occupazione e l'uso di tre aree demaniali nel comune di Olbia in località Sa Marinedda, foce del Rio Padrongianus, per lo svolgimento di attività di acquacoltura e attività di supporto alla stessa;
VISTA la nota del Suap Bacino Suape Olbia del 30 dicembre 2025 di comunicazione delle risultanze della conferenza di Servizi in fase asincrona, della pratica relativa all’acquisizione definitiva della concessione demaniale marittima per l'occupazione e l'uso di tre aree demaniali nel comune di Olbia in località Sa Marinedda, foce del Rio Padrongianus, per lo svolgimento di attività di acquacoltura e attività di supporto alla stessa, Codice univoco nazionale n. 02353970904-20112025-1812.953802, che ha dato conto del parere positivo espresso dall’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna;
CONSIDERATO che la RTI costituita da Il Faro Società cooperativa di pesca a r.l. e da Moromar Soc. Coop. a r.l., per gli effetti della LR 9/2016, così come modificata dalla LR 17/12/2023, n. 17, dovrà corrispondere per la durata della concessione demaniale un canone annuo da calcolarsi ai sensi del Decreto Interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, attuativo dell’articolo 3, comma 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 400, da rivalutarsi annualmente sulla base dell’adeguamento ISTAT, fatto salvo l’importo minimo previsto dall’articolo 100 comma 4 del Decreto Legge del 14/08/2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
DATO ATTO che la RTI costituita da Il Faro Società cooperativa di pesca a r.l. e da Moromar Soc. Coop. a r.l. prima della stipula dell’Atto pubblico di concessione, dovrà corrispondere il suddetto canone demaniale per l’anno in corso o quello per l’annualità 2025, salvo conguaglio, qualora non risulti ancora determinato da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’importo per l’anno 2026;
CONSIDERATO altresì che la RTI costituita da Il Faro Società cooperativa di pesca a r.l. e da Moromar Soc. Coop. a r.l. prima della stipula dell’Atto pubblico di concessione, a garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni e gli obblighi stabiliti nello stesso atto di concessione, dovrà costituire un deposito cauzionale pari, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, al doppio dell’importo del canone demaniale per l’annualità 2026, o, qualora non risulti ancora determinato da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’importo per l’anno 2026, a quello per l’annualità 2025;
DATO ATTO dell’esito positivo dei controlli circa il possesso dei requisiti di ordine generale e professionale in capo alle due Società costituenti l’RTI;
RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, di poter procedere all’approvazione degli esiti positivi della procedura istruttoria relativa all’istanza presentata dal RTI costituito da “Il Faro Società cooperativa di pesca a r.l.” e da “Moromar Soc. Coop. a r.l.”, volta alla concessione demaniale marittima di tre aree demaniali in località foce del Padrongianus nel comune di Olbia, per lo svolgimento di attività di acquacoltura e di supporto alla stessa attività
Determina
ART. 1 Di approvare gli esiti della procedura istruttoria relativa all’istanza protocollo ingresso AGR n. 26138 del 22 ottobre 2024, presentata dal RTI costituito da “Il Faro Società cooperativa di pesca a r.l.”, Partita IVA 02353970904, e da “Moromar Soc. Coop. a r.l.”, Partita IVA 02353920909, entrambe aventi sede in Olbia, volta alla concessione demaniale marittima di tre aree demaniali da utilizzarsi per lo svolgimento di attività di acquacoltura e di supporto alla stessa attività.
ART. 2 Di concedere al RTI costituito da “Il Faro Società cooperativa di pesca a r.l.” e da “Moromar Soc. Coop. a r.l.” l’occupazione e l’uso di tre aree demaniali da utilizzarsi per lo svolgimento di attività di acquacoltura e di supporto alla stessa attività. Le aree richieste, site nel comune di Olbia in località Sa Marinedda, foce del Rio Padrongianus, sono rappresentate graficamente nella tavola tecnica allegata e hanno i seguenti riferimenti catastali:
| Aree | Foglio | Particella | Superficie (m2) |
| Area 1 | 43 | 432 | 683 |
| 43 | 1472 | 498 | |
| Area 2 | 43 | 433 | 694 |
| 43 | 1474 | 280 | |
| Area 3 | 43 | 314 | 7.684 |
| 43 | 434 | 1.990 |
ART. 11 Il Concessionario solleva l’amministrazione regionale e le amministrazioni dello Stato interessate al demanio da qualsiasi obbligo nonché da qualsiasi intervento, di diversa natura e genere, presente e futuro, per eventuali danni o molestie che possano derivare, direttamente o indirettamente, a persone, cose e terzi in genere in conseguenza della presente concessione.
La presente Determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna digitale (BURAS) ed è trasmessa alla Il Faro Società cooperativa di pesca a r.l. e alla Moromar Soc. Coop. a r.l., alla Direzione Marittima di Olbia, all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e, per il tramite della Direzione Generale, all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ai sensi dell’articolo 21 della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni. Entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul BURAS.