Il Consiglio regionale ha approvato
Capo I
Finalità e oggetto della legge
Art. 1
Finalità
1. La presente legge reca la disciplina attuativa, nell'ambito della Regione, della legge 9 agosto 2017, n. 128 (Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico), e successive modifiche ed integrazioni, e disciplina gli organi della Fondazione Trenino verde storico della Sardegna, di seguito Fondazione, istituita dall'articolo 138 della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie).
3. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 128 del 2017, la Regione ha facoltà di proporre l'individuazione e la classificazione nazionale di nuove linee ferroviarie come tratte ad uso turistico, in coerenza con quanto previsto nella pianificazione strategica di sviluppo del turismo in Italia e con il piano paesaggistico regionale.
Art. 2
Oggetto
Capo II
Compiti della Regione
Art. 3
Gestione dell'infrastruttura
1. La Regione, proprietaria dell'infrastruttura ferroviaria, può affidarne in concessione il servizio di gestione. Il concessionario opera nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di esercizio, circolazione e sicurezza ferroviaria.
2. Le linee e le tratte ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze delle ferrovie sarde classificate come turistiche restano nelle disponibilità della proprietaria Regione o del concessionario. Il concessionario è responsabile del mantenimento in esercizio, nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture.
3. Gli interventi di ripristino della tratta ferroviaria nonché quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza dell'infrastruttura sono realizzabili nei limiti delle risorse finanziarie a tali fini iscritte annualmente nel bilancio di previsione della Regione.
4. Nel caso di linee o tratte concesse in affidamento, per i servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, le tariffe da corrispondere al gestore dell'infrastruttura per l'utilizzo della stessa sono stabilite sulla base delle indicazioni fornite dal concessionario e approvate con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4
Ulteriori compiti della Regione
1. La Regione, sulla base delle proposte formulate dalla Fondazione, ha facoltà di predisporre, con le modalità previste nel comma 2, un piano annuale o pluriennale di interventi economicamente sostenibili per le finalità di valorizzazione e gestione di cui agli articoli 1 e 2 nei limiti delle risorse finanziarie a tali fini iscritte annualmente nel bilancio di previsione della Regione.
2. La deliberazione della Giunta regionale è approvata su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo di concerto con gli Assessori competenti in materia di trasporti e di enti locali, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, che si esprimono nel termine di venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali si intende acquisito parere favorevole.
Capo III
Disciplina degli organi della Fondazione
Art. 5
Presidente della Fondazione
Art. 6
Giunta esecutiva della Fondazione
2. I componenti della giunta esecutiva restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.
4. La giunta esecutiva delibera a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente. Le riunioni della giunta esecutiva possono svolgersi anche in modalità telematica, avvalendosi di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza. Per la validità dell'adunanza telematica re-stano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
Art. 7
Assemblea di partecipazione della Fondazione
1. L'assemblea di partecipazione della Fondazione, di cui all'articolo 138, comma 5, lettera c), della legge regionale n. 9 del 2023, svolge prevalentemente funzioni consultive.
2. L'assemblea di partecipazione si compone in modo che siano rappresentati tutti i membri fondatori e, in particolare, tutti i comuni delle quattro tratte ferroviarie, previo versamento delle quote di conferimento o di contributo previsti per il perseguimento degli scopi della Fondazione medesima. La partecipazione all'assemblea può essere estesa ad altre categorie di membri ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera d).
3. La qualità di componente dell'assemblea è compatibile con quella di membro della giunta esecutiva.
4. L'assemblea è presieduta dal presidente della Fondazione e convocata almeno una volta l'anno.
5. Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche in modalità telematica, avvalendosi di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
Art. 8
Revisore dei conti della Fondazione
1. Il revisore dei conti della Fondazione, di cui all'articolo 138, comma 5, lettera d), della legge regionale n. 9 del 2023, è nominato dalla giunta esecutiva su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti ed è scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali. Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.
2. Il revisore dei conti è organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
3. Il revisore dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea di partecipazione e della giunta esecutiva.
Capo IV
Rotabili, ferrocicli e condizioni di circolazione
Art. 9
Rotabili storici, turistici e ferrocicli
1. Sono rotabili storici i mezzi ferroviari, motori o trainati, non più utilizzati per il normale esercizio commerciale di trasporto pubblico locale (TPL) di persone e di merci, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che, compiuto il venticinquesimo anno dall'entrata in servizio del primo esemplare, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimoni di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale.
2. Sono parimenti rotabili storici le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto.
3. Sono rotabili turistici i mezzi, storici o no, che hanno un utilizzo esclusivamente turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte.
4. Sono ferrocicli i velocipedi ferroviari, a propulsione muscolare o assistita che, destinati al trasporto di persone, anche a ridotta mobilità, al trasporto di bagagli e/o merci o ad altri specifici utilizzi, possono muoversi, singolarmente o in formazione di convoglio, sulle linee turistiche.
5. L'iscrizione al Registro di immatricolazione nazionale (RIN) dei rotabili storici e turistici avviene esclusivamente nell'osservanza delle disposizioni della legge n. 128 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni. Il conseguimento dell'idoneità alla circolazione dei rotabili storici e turistici è subordinato al rispetto dei requisiti prescritti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA).
6. Fatta salva l'adozione di una successiva regolamentazione da parte del Ministero dei trasporti in merito alla creazione di un registro nazionale dei ferrocicli e di disposizioni sugli enti competenti per le attività di collaudo, omologazione e ispezione, ciascun ferrociclo messo in circolazione deve essere corredato di un certificato di conformità alla norma dell'Ente nazionale italiano di unificazione UNI 11685 del 2017 (Ferrociclo - Requisiti tecnici e costruttivi), e successive modificazioni, e deve essere contraddistinto da una matricola industriale, univoca e inamovibile, riportata sul telaio, che rinvia ad una scheda tecnica, dal costruttore resa disponibile in formato elettronico ai gestori delle infrastrutture ove il ferrociclo è destinato a operare.
Art. 10
Condizioni di sicurezza della circolazione
1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria sulle linee e tratte classificate come turistiche, il gestore dell'infrastruttura definisce, con specifiche istruzioni tecniche e operative, le misure compensative e mitigative del rischio da adottare, e le individua nell'ambito di quelle indicate da ANSFISA, ovvero ne prevede altre equivalenti o migliorative.
Art. 11
Circolazione dei rotabili storici e turistici sull'infrastruttura ferroviaria regionale
1. Al fine di svolgere il servizio di trasporto turistico sulle linee e tratte ferroviarie classificate come turistiche, i rotabili riconosciuti come storici e/o turistici possono circolare anche su tratti dell'infrastruttura regionale a scartamento ridotto destinata al trasporto pubblico, previa autorizzazione del gestore dell'infrastruttura.
2. Le misure di sicurezza che devono essere adottate per la circolazione dei rotabili storici e turistici sull'infrastruttura ferroviaria regionale vengono stabilite da ANSFISA.
Art. 12
Circolazione dei ferrocicli
1. La circolazione dei veicoli a pedalata naturale o assistita, in possesso dei requisiti tecnici definiti dalla norma UNI 11685, e successive modificazioni, può essere consentita sulle ferrovie turistiche e sulle linee dismesse o sospese dal normale servizio TPL, con modalità definite dalla Regione o dal gestore dell'infrastruttura, evitando ogni forma di promiscuità con la circolazione dei treni.
Capo V
Norma finanziaria e disposizioni finali
Art. 13
Norma finanziaria
1. La Regione attua le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 nei limiti delle risorse finanziarie stanziate annualmente con legge di bilancio per tali finalità, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni.
2. All'attuazione degli interventi di gestione e valorizzazione delle ferrovie turistiche della Sardegna previsti dagli articoli 3 e 4 possono concorrere, inoltre, le risorse di derivazione europea e statale, coerenti con le finalità perseguite dalla presente legge.
3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute negli altri articoli della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 14
Disposizioni finali
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, sono approvate, in attuazione dei capi II e III della presente legge, le nuove linee guida dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione.
2. Nei successivi trenta giorni la Fondazione adegua il proprio atto costitutivo e lo statuto in conformità alla deliberazione di cui al comma 1.
Art. 15
Rinvio alla disciplina nazionale
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge n. 128 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 16
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Data a Cagliari, addì 6 febbraio 2026
Todde