Il Consiglio regionale ha approvato
Art. 1
Disposizioni in materia di personale
1. Al fine di valorizzare le risorse umane e promuovere l'efficienza amministrativa, gli enti e le agenzie facenti parte del sistema Regione possono incrementare, a valere sulle disponibilità del proprio bilancio, le risorse per il finanziamento del Fondo per la retribuzione di posizione e del Fondo per le progressioni professionali, nel rispetto della normativa vigente in materia contabile e di trattamento economico del personale, dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) vigente.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono adottati con atto motivato dell'organo di vertice dell'ente o agenzia, in coerenza con i vincoli di finanza pubblica, anche in relazione al rispetto dei limiti di spesa del personale e degli obiettivi generali di contenimento della spesa. Restano ferme le disposizioni contrattuali e normative vigenti in materia di utilizzo, destinazione e certificazione dei fondi per il trattamento accessorio.
Art. 3
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Data a Cagliari, addì 6 febbraio 2026
Todde