Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia finanziaria e contabile
1. Ai fini dell'attuazione dei programmi cofinanziati con risorse europee e statali sia a gestione diretta che concorrente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione bilancio, credito e assetto del territorio, ripartisce gli stanziamenti tra le linee di intervento di cui alla programmazione europea e statale secondo i relativi cronoprogrammi di realizzazione della spesa (missione 01 - programma 12 - titoli 1 e 2).
2. Le autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un rifinanziamento, una riduzione o una rimodulazione ai sensi delle lettere b), c) e d) del terzo capoverso del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, sono determinate, per gli anni 2026-2028, nella misura indicata nelle allegate e corrispondenti tabelle A, B e C.
3. Al fine di rendere gli strumenti della programmazione della Regione coerenti con le disposizioni di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, i commi 2 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), sono abrogati.
4. È autorizzata, per gli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa complessiva di euro 1.000.000, di cui euro 400.000 per l'anno 2026, euro 400.000 per l'anno 2027 ed euro 200.000 per l'anno 2028, al fine di garantire l'attuazione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) "Dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual" di cui alla direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'Unione europea, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, così come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, e di provvedere all'adozione del nuovo sistema di rilevamento contabile regionale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di innovazione d'intesa con gli Assessori competenti in materia di bilancio e patrimonio, sono definite le relative modalità di attuazione (missione 01 - programma 03 - titolo 1).
Art. 2
Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali
1. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2026, l'ulteriore spesa annua di euro 810.000, a favore dell'Azienda regionale per la salute (ARES), destinata al finanziamento dell'accordo integrativo regionale per la pediatria di libera scelta (missione 13 - programma 03 - titolo 1).
2. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2026, la spesa di euro 324.000 destinata al sostegno delle attività connesse alle terapie cellulari allogeniche e innovative presso la Struttura complessa di ematologia e Centro trapianti midollo osseo dell'ospedale Oncologico A. Businco, ARNAS G. Brotzu (missione 13 - programma 01 - titolo 1).
3. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 200.000 per la realizzazione della campagna "Sangue è vita" finalizzata a incentivare la donazione di sangue e piastrine, e rafforzare la cultura della donazione come gesto civico diffuso (missione 01 - programma 01 - titolo 1).
4. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2026, la spesa di 3.000.000, per finanziare l'adeguamento del sistema tariffario a favore degli erogatori privati accreditati che gestiscono strutture psichiatriche residenziali (missione 13 - programma 01 - titolo 1).
5. L'adeguamento tariffario stanziato con l'intervento identificato con ID O368 della Tabella O della legge regionale 8 maggio 2025, n. 12 (Legge di stabilità regionale 2025), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato a partire dal 1° gennaio 2025.
6. L'adeguamento tariffario stanziato con l'intervento identificato con ID O354 della Tabella O della legge regionale n. 12 del 2025, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato a partire dal 1° gennaio 2025.
7. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2024, n. 18 (Variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie), e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
"7 bis. L'adeguamento di cui al comma 7 si applica anche nei confronti di coloro che, provenienti da coorti precedenti, hanno sospeso la frequenza per una delle cause previste dalla legge e, alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), non avessero ancora completato il ciclo di studi, con decorrenza dalla data di inizio dell'anno accademico 2023/2024 della corrispondente scuola di specializzazione (coorte 2023/2024) e fino alla conclusione del relativo corso di specializzazione.".
8. Le risorse riversate alle entrate del bilancio regionale nell'esercizio 2024, ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17 (Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie), iscritte tra le risorse vincolate del risultato di amministrazione per l'esercizio 2024 per essere destinate agli accordi integrativi aziendali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per la somministrazione dei vaccini Covid, non reiscritte nel bilancio 2025, sono utilizzate per le finalità di cui all'articolo 51, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie), e successive modifiche e integrazioni (missione 13 - programma 03 - titolo 1).
9. Una quota massima di euro 3.300.000 delle economie di spesa registrate per l'anno 2025 sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 31 luglio 2019, n. 12 (Prima variazione di bilancio per ravvio delle attività del "Mater Olbia"), relativa all'attività del Mater Olbia, è destinata alla remunerazione delle prestazioni rese per ricoveri Covid-19 presso il Mater Olbia per l'anno 2021 (missione 13 - programma 01 - titolo 1).
10. Al comma 22 dell'articolo 6 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), e successive modifiche ed integrazioni, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite da "31 dicembre 2027".
11. Il comma 17 dell'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2025 è sostituito come segue:
"17. È autorizzata la spesa annua di euro 360.000 per il potenziamento dei punti di accesso unitario dei servizi sanitari ospedalieri (PASS) da attuarsi tramite l'assunzione di personale socio-sanitario nell'azienda ospedaliera ARNAS G. Brotzu e nelle aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari (missione 12 - programma 07 - titolo 1).".
12. All'articolo 2, comma 18, della legge regionale n. 12 del 2025 il periodo "è autorizzata la spesa di euro 300.000, per ciascuno degli anni 2026 e 2027" è sostituito con il seguente: "è autorizzata, a decorrere dall'anno 2026, la spesa di euro 320.000" (missione 12 - programma 02 - titolo 1).
13. È rideterminata, a decorrere dall'anno 2026, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 6, lettera a) e lettera b), della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020), e successive modifiche ed integrazioni, rispettivamente, in euro 4.000.000 (missione 12 - programma 02 - titolo 1) ed in euro 1.500.000 (missione 13 - programma 03 - titolo 1).
14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2027, la spesa annua di euro 400.000, per le finalità di cui all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 18 settembre 2024, n. 13 (Assestamento di bilancio 2024-2026 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e riconoscimento di debiti fuori bilancio), e successive modifiche ed integrazioni (missione 12 - programma 07 - titolo 1).
16. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 1.000.000, a favore dei comuni, ai fini dell'erogazione di un sostegno economico di natura straordinaria in favore di nuclei in condizioni di significativa fragilità socioeconomica, di emarginazione e di vulnerabilità, attestate dai servizi sociali professionali competenti, prioritariamente non beneficiari di altre misure di sostegno alle povertà (missione 12 - programma 04 - titolo 1).
17. Le economie accertate sui bilanci dei comuni per le annualità 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 nell'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 4, comma 8, lettera a), della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie), e successive modifiche ed integrazioni, sono riversate alle entrate della Regione per essere destinate ai comuni per abbattere i costi di gestione o per reintegrare le risorse anticipate. A decorrere dall'anno 2026, i comuni sono autorizzati ad anticipare le spese a favore di famiglie con redditi medio bassi il cui livello è definito da provvedimenti adottati dalle amministrazioni medesime, nell'ambito delle risorse annualmente assegnate sulla base del fabbisogno comunicato preventivamente. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, sono definiti i criteri di attuazione della presente disposizione.
18. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2026, la spesa annua di euro 324.000 per la costituzione di un gruppo tecnico multidisciplinare presso i Tribunali ordinari di Cagliari e Sassari, finalizzata al sostegno delle persone in condizioni di fragilità coinvolte in procedimenti civili e penali (missione 12 - programma 04 - titolo 1).
19. Per le finalità previste nell'articolo 5, comma 28, della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), e fermi restando i criteri di ripartizione della spesa di cui alla Tabella O - ID O331 della legge regionale n. 12 del 2025, il contributo a favore di ciascuna diocesi della Sardegna è determinato nella misura minima di euro 150.000. A tal fine è autorizzata per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 l'ulteriore spesa di euro 200.000 (missione 12 - programma 04 - titolo 1).
20. Le case della comunità e gli ospedali di comunità, quali strutture pubbliche realizzate con le risorse di cui al PNRR, missione n. 6 - Salute, componente M6C1, investimento M6C1-3, sono autorizzati all'esercizio delle attività sanitarie in via transitoria, per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
21. L'autorizzazione transitoria di cui al comma 20 è subordinata alla produzione, da parte dei soggetti titolari competenti, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in relazione alla sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, e decorre automaticamente dalla data di presentazione della detta dichiarazione sostitutiva, che deve avvenire entro e non oltre il termine di consegna delle opere finanziate dal PNRR stabilito dai provvedimenti europei o statali di attuazione del Piano.
22. Entro il termine di cui al comma 21, i soggetti titolari presentano istanza di autorizzazione definitiva all'esercizio e di accreditamento istituzionale alla Regione, secondo le procedure ordinarie di cui alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore), e successive modifiche ed integrazioni. Decorso il suddetto termine senza la presentazione dell'istanza, o in caso di accertata carenza dei requisiti minimi, l'autorizzazione transitoria decade a tutti gli effetti.
Art. 3
Disposizioni in materia di istruzione, beni culturali, sport e ricerca
1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 100.000, da destinare all'acquisizione di servizi professionali di supporto tecnico al procedimento di accreditamento delle Fondazioni ITS Academy (missione 04 - programma 05 - titolo 1). È, inoltre, autorizzata, a valere sulle risorse già iscritte in conto della missione 04, programma 02, titolo 1, destinate alle Fondazioni ITS Academy per lo svolgimento delle attività di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), e successive modifiche ed integrazioni, la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a favore delle medesime Fondazioni ITS Academy, al fine di attuare azioni volte a favorire l'ingresso dei diplomati degli istituti tecnologici superiori nel mercato del lavoro.
2. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 300.000, da destinare all'acquisizione di servizi di informazione e comunicazione sull'istruzione tecnologica superiore e al connesso monitoraggio (missione 04 - programma 05 - titolo 1).
3. Il comma 1-bis dell'articolo 8 della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22 (Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio), come introdotto dall'articolo 13, comma 10, lettera b), della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), è sostituito dal seguente:
"1-bis. Per la costituzione della Fondazione per la promozione degli studi universitari e della ricerca scientifica nella Sardegna centrale, prevista dall'articolo 29, comma 5-ter, della legge regionale n. 2 del 2016, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2026, la spesa complessiva di euro 80.000 a favore della medesima Fondazione, di cui euro 30.000 per spese di parte corrente (missione 04 - programma 04 - titolo 1) ed euro 50.000 per la costituzione del fondo patrimoniale (missione 04 - programma 04 - titolo 3).".
5. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 2.000.000 per interventi di urgenza/somma urgenza relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici. Gli interventi ammessi a finanziamento sono individuati sulla base delle linee guida per la gestione degli interventi urgenti di edilizia scolastica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m), della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (Legge finanziaria 2008) e all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), approvate dalla Giunta regionale (missione 04 - programma 03 - titolo 2).
6. È autorizzata la spesa complessiva di euro 16.247.865,11, nella misura di euro 3.647.865,11 per l'anno 2026, euro 3.600.000 per l'anno 2027 ed euro 9.000.000 per l'anno 2028, per interventi di riqualificazione degli edifici scolastici regionali. Gli interventi ammessi a finanziamento sono individuati in ordine di graduatoria dagli elenchi dei progetti ammessi sugli avvisi emanati all'interno del piano straordinario di edilizia scolastica gestito dall'Assessorato regionale competente in materia di pubblica istruzione (missione 04 - programma 03 - titolo 2).
7. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, la spesa di euro 1.000.000, per interventi di rinnovo di arredi scolastici e di attrezzature e tecnologie a supporto della didattica per le scuole pubbliche. Il programma di spesa è approvato dalla Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione (missione 04 - programma 02 - titolo 2).
8. Al comma 25 dell'articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2023, dopo le parole "a causa delle criticità causate dall'incremento dei costi dei materiali da costruzione" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per assicurare il completamento e la collaudabilità di interventi in corso di esecuzione o non ancora collaudati che presentano criticità finanziaria a causa dall'incremento dei costi dei materiali da costruzione".
9. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 50.000, destinata all'acquisizione di servizi per la creazione di contenuti multimediali e di promozione del sistema informativo del patrimonio culturale della Regione, di cui all'articolo 18 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), a supporto e in continuità con il progetto "Àndalas de cultura", in coerenza con il PRS 2024-2029 - Strategia 2.4 "Conoscenza e cultura" (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
10. È autorizzata la spesa complessiva di euro 50.000, di cui euro 30.000 per l'anno 2026, ed euro 10.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, destinata all'acquisizione di attrezzature e hardware per il funzionamento della Biblioteca regionale e per le esigenze del sistema informativo del patrimonio culturale, per le finalità previste nell'articolo 18 e nell'articolo 21, comma 1, lettera o), della legge regionale n. 14 del 2006 (missione 05 - programma 02 - titolo 2).
11. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 15.000, destinata all'acquisizione di servizi digitali e applicativi software per le esigenze del sistema informativo del patrimonio culturale e per la Biblioteca regionale, per le finalità previste nell'articolo 18 della legge regionale n. 14 del 2006 (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
12. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 150.000, ai fini del rafforzamento dell'accesso alla conoscenza e all'informazione e per garantire la continuità e lo sviluppo dei servizi digitali offerti ai cittadini con l'attivazione del portale MLOL (MediaLibraryOnLine), avviata nel 2025 ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge regionale n. 12 del 2025 (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
13. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 20.000, per l'implementazione del catalogo regionale dedicato alle edizioni del XVI secolo nell'ambito del progetto "SardegnaCinquecentine" della Regione, ai fini della tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio librario storico e culturale della Sardegna, e per garantirne la piena accessibilità e fruizione da parte della collettività e della comunità scientifica (missione 05 - programma 01 - titolo 1).
14. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la spesa di euro 100.000, per l'implementazione di una nuova piattaforma regionale per la consultazione online di un dizionario fonetico ed etimologico sardo-italiano e italiano-sardo, per le finalità previste nell'articolo 22, comma 2, lettera d), della legge regionale 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale), e successive modifiche ed integrazioni (missione 05 - programma 02 - titolo 2).
15. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 100.000 da destinarsi all'allestimento degli stand della Fiera di Torino, al fine di promuovere e valorizzare il riconoscimento ricevuto nel 2025 per le Domus de Janas e per le celebrazioni del centenario del conferimento del Nobel per la letteratura a Grazia Deledda (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
17. Per la costituzione della Fondazione Orchestra regionale dei Conservatori della Sardegna prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 50.000 da destinare al fondo di dotazione (missione 04 - programma 04 - titolo 2).
18. La Regione è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, all'istituzione della fondazione denominata "La Tradizione funeraria nella Preistoria della Sardegna - Le Domus de Janas", di seguito "Fondazione Domus-Unesco", da costituirsi con atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile. Nelle more della costituzione e piena operatività della Fondazione Domus-Unesco, al fine di proseguire nelle attività di promozione e diffusione della cultura della ricerca, della formazione e della divulgazione, dei valori identitari e preistorici della Sardegna, è autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 600.000 a favore del Centro Studi identità e memoria (CeSim APS), destinato alle attività istituzionali e alla realizzazione di progetti correlati (missione 05 - programma 01 - titolo 1).
19. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 9.000 per il conferimento della Regione quale partecipazione al fondo di dotazione della Fondazione Domus-Unesco (missione 05 - programma 02 - titolo 3). La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo per lo svolgimento delle attività istituzionali di euro 30.000 annui, a decorrere dall'anno 2026 (missione 05 - programma 02 - titolo 1).
21. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 250.000 a favore delle associazioni e società sportive, con sede operativa in Sardegna, per la partecipazione ai campionati di serie A di volley della stagione sportiva 2025/2026, (missione 06 - programma 01 - titolo 1).
22. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 100.000, a favore di Eurodesk Italy per la prosecuzione del progetto "Carta Giovani Sardegna", (missione 06 - programma 02 - titolo 1).
23. II secondo periodo del comma 25 dell'articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2025 è sostituito dal seguente: "Alla definizione dei criteri applicativi e al programma di ripartizione dei contributi si provvede, su proposta del competente Assessore in materia di sport, con deliberazione della Giunta regionale.".
24. Il comma 23 dell'articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (Legge finanziaria 2014), e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito con il seguente:
"23. Al fine di sostenere le università della Sardegna nell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 (Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, lo stanziamento iscritto in conto del fondo previsto dall'articolo 3 della medesima legge, è utilizzato quale contributo a favore delle università medesime per le spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per i costi di gestione e funzionamento, l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica ed è ripartito per il 65 per cento a favore dell'Università degli studi di Cagliari e per il 35 per cento a favore dell'Università degli studi di Sassari. Il contributo è erogato all'inizio di ogni esercizio a seguito dell'invio da parte di ciascun Ateneo di una relazione a preventivo sull'utilizzo dei fondi e su interventi e azioni programmate. Ciascun Ateneo provvede annualmente a trasmettere una relazione a consuntivo sull'utilizzo dei fondi e sullo stato di attuazione degli interventi (missione 04 - programma 04 - titolo 1).
25. Una quota pari a euro 90.000 dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2026 per le finalità di cui all'articolo 3, comma 9, della legge regionale n. 12 del 2025, è destinata all'allestimento di due infopoint/hub permanenti nei Comuni di Nuoro e di Lula, comprensivi di strumenti scientifici e materiali idonei alla divulgazione delle attività di ricerca e alla formazione, nonché al supporto delle iniziative di animazione e mediazione territoriale connesse al progetto Einstein Telescope (missione 14 - programma 03 - titolo 2).
26. È autorizzatala spesa di euro 130.000 per l'anno 2026, euro 225.000 per l'anno 2027 ed euro 300.000 per l'anno 2028, relativamente ai rispettivi anni accademici, destinata all'attivazione del corso di laurea in infermieristica dell'Università degli studi di Cagliari, presso la sede decentrata di Oristano. Una quota aggiuntiva pari a euro 60.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 è destinata al Consorzio UNO, quale contributo straordinario per servizi di supporto amministrativo, organizzativo, logistico, promozionale e di assistenza alla didattica. Tali risorse sono da considerarsi aggiuntive alle risorse ordinarie previste nell'articolo 9, commi 8 e 9, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Legge di stabilità 2016). Ai fini del finanziamento dei punti organico connessi alle attività di reclutamento del personale docente e ricercatore necessario all'attivazione del corso di laurea in Infermieristica, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2026 e per ciascuno degli anni fino al 2042, la spesa di euro 162.000 a favore dell'Università degli studi di Cagliari. Ai fini del riconoscimento della dinamica salariale del personale, l'importo autorizzato di euro 162.000 di cui al periodo precedente è incrementato di una quota pari ad euro 30.000 a decorrere dall'anno 2031 e di una ulteriore quota pari ad euro 30.000 a decorrere dall'anno 2036. Le risorse assegnate sono trasferite all'Ateneo all'inizio di ciascun esercizio e mantenute in disponibilità fino al completo utilizzo per le medesime finalità e comunque non oltre l'anno 2043, con conseguente proroga della durata delle convenzioni (missione 04 - programma 04 - titolo 1). A decorrere dall'anno 2029 ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte disponibile delle entrate di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e relative norme di attuazione.
27. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 65.000 a favore del Consorzio UNO, per le spese di investimento necessarie all'attivazione del corso di laurea in infermieristica dell'Università degli studi di Cagliari, presso la sede decentrata di Oristano (missione 04 - programma 04 - titolo 2)".
Art. 4
Disposizioni in materia di agricoltura
2. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 500.000, a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna, a titolo di trasferimenti in conto capitale per l'acquisto di strutture e allestimenti mobili, anche digitali e multifunzionali, per far fronte al potenziamento delle attività promozionali delle filiere agroalimentari, zootecniche e ittiche della Regione (missione 16 - programma 01 - titolo 2).
3. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 200.000, a favore dell'Agenzia LAORE Sardegna, per attività di ricerca e studio finalizzata a conoscere e valorizzare i vigneti coltivati a "piede franco" nel territorio della Regione (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
4. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 300.000, a favore dell'Agenzia per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna), destinata a garantire l'avvio dell'intervento SRA 16 "Conservazione dell'agrobiodiversità" di cui al Complemento regionale per lo sviluppo rurale della Sardegna 2023-2027 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
5. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la spesa di euro 2.000.000, a favore dell'Agenzia AGRIS Sardegna, a titolo di trasferimenti in conto capitale (missione 16 - programma 01 - titolo 2).
6. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 1.500.000, a favore dell'Agenzia AGRIS Sardegna, per la realizzazione di un intervento di miglioramento della produttività e della resa casearia della pecora di razza sarda, in collaborazione con l'Università degli studi di Sassari (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
7. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 250.000, a favore dell'Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Agraria, Nucleo di ricerca sulla desertificazione (NRD), per le attività di ricerca volte ad ottimizzare la filiera dei compost e substrati di semina e radicazione mediante l'utilizzo di ceppi selezionati di Trichoderma spp. isolati da diverse zone del territorio regionale (missione 16 - programma 01 - titolo 1).
8. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 34.000, quale finanziamento straordinario destinato al rimborso delle spese sostenute dal Consorzio di bonifica dell'oristanese per l'intervento urgente di ripristino ponte su canale di bonifica - Strada vicinale canale acque basse intersezione strada 34 ramo sud Arborea (OR), (missione 16 - programma 01 - titolo 2).
Art. 5
Disposizioni in materia di lavoro
1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 50.000, a favore delle Università degli studi di Cagliari e Sassari, per il supporto scientifico per la realizzazione delle attività inerenti all'Osservatorio regionale per il contrasto dello sfruttamento lavorativo in Sardegna (missione 12 - programma 04 - titolo 1).
2. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 1.000.000, a favore degli enti locali, per l'attuazione un progetto sperimentale finalizzato a garantire servizi di accoglienza gratuiti nelle scuole primarie del territorio regionale (missione 12 - programma 05 - titolo 1).
3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 2.000.000, in favore delle imprese artigiane, per l'attuazione di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi professionalizzanti finalizzati al trasferimento generazionale delle competenze nell'ambito dei mestieri tradizionali e dell'artigianato (missione 15 - programma 03 - titolo 1).
4. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 1.500.000, per la realizzazione di un intervento in favore dei liberi professionisti, finalizzato al supporto nei processi di innovazione tecnologica, ambientale, organizzativa e gestionale, attraverso l'attivazione di misure mirate al rafforzamento e all'aggiornamento delle competenze tecniche, digitali e trasversali (missione 15 - programma 03 - titolo 1).
5. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
6. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 17 del 2021, le parole "euro 30.000" sono sostituite dalle parole "euro 40.000".
7. Al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2025, prima della parola "individuati" sono inserite le parole "anche laddove".
Art. 6
Disposizioni in materia di tutela del lavoro di qualità e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Sardegna
Art. 7
Disposizioni in materia di enti locali e urbanistica
2. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 30.835.000, a favore delle province e città metropolitane per le finalità di cui alla legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali), e successive modifiche ed integrazioni, e per l'attuazione della legge regionale 19 luglio 2024, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), (missione 18 - programma 01 - titolo 1).
3. È autorizzata, per gli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa complessiva di euro 1.200.000, nella misura di euro 200.000 per l'anno 2026 ed euro 500.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, destinata all'implementazione e alla reingegnerizzazione del sistema informativo per gli enti locali (missione 01 - programma 09 - titolo 2).
4. È autorizzata, per gli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa complessiva di euro 2.300.000, nella misura di euro 300.000 per l'anno 2026 ed euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, destinata all'attivazione della scuola di formazione per gli enti locali (missione 01 - programma 09 - titolo 1).
5. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 250.000, destinata alle attività di assistenza tecnica della direzione generale degli enti locali e finanze (missione 01 - programma 11 - titolo 1).
6. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 15.000, per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, conferenze e seminari, nonché pubblicazioni e simili (missione 01 - programma 11 - titolo 1).
7. È autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2026, euro 900.000 per l'anno 2027 ed euro 600.000 per l'anno 2028, a favore dei comuni ricadenti nell'area interessata dalla realizzazione del progetto dell'Einstein Telescope, per la concessione di finanziamenti di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), per il recupero primario delle abitazioni, ricadenti nei centri matrice dei Comuni, da locare al personale dell'Einstein Telescope (missione 08 - programma 01 - titolo 2).
8. È autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2026, euro 1.000.000 per l'anno 2027 ed euro 1.400.000 per l'anno 2028, al fine di consentire, per le finalità previste nell'articolo 1, comma 17, della legge regionale n. 17 del 2023, la concessione di finanziamenti per interventi di rigenerazione urbana finalizzati alla riqualificazione e al riordino degli ambiti urbani dei comuni ricadenti nell'area interessata dal progetto dell'Einstein Telescope (missione 08 - programma 01 - titolo 2).
9. È autorizzata la spesa di euro 4.950.000 per l'anno 2026, euro 5.500.000 per l'anno 2027 ed euro 5.550.000 per l'anno 2028, a favore dei comuni, per le finalità previste all'articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale 7 novembre 2017, n. 50/14 (Indirizzi attuativi, requisiti e criteri di programmazione delle risorse destinate ai programmi integrati per il riordino urbano e ai programmi integrati di riqualificazione urbanistica. Legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, art. 40), e 2 ottobre 2024, n. 38/32 (Programmi Integrati per il riordino urbano. Implementazione dotazione finanziaria. Legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, articolo 40), (missione 08 - programma 01 - titolo 2).
10. È autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2026 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, al fine di consentire ai comuni definanziati negli anni precedenti il completamento delle attività relative all'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale (PPR), (missione 08 - programma 01 - titolo 1).
11. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 175.000, per l'attivazione di un servizio di supporto tecnico alla programmazione unitaria, finalizzato alla definizione di un piano di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali attuatori di interventi cofinanziati dai fondi delle politiche di coesione europee e nazionali, PNRR, regionali e da altri eventuali programmi di investimento e sviluppo (missione 01 - programma 12 - titolo 1).
12. Una quota pari a euro 2.746.204 dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2027 per le finalità previste nell'articolo 41 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), e successive modifiche ed integrazioni, è destinata all'ulteriore scorrimento della graduatoria dell'avviso per la concessione dei contributi ai comuni per la redazione degli strumenti urbanistici comunali in adeguamento al PPR. Le risorse assegnate per tale scorrimento sono trasferite ai comuni beneficiari in un'unica soluzione anticipata, in deroga a quanto disposto all'articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989 (missione 08 - programma 01 - titolo 1).
13. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 15.000, al fine di realizzare servizi di promozione e gestione del premio Luigi Crespellani, istituito con l'articolo 11, comma 86, della legge regionale n. 48 del 2018, e successive modifiche ed integrazioni, (missione 01 - programma 01 - titolo 1).
Art. 8
Istituzione del fondo complementare per le infrastrutture, lo sviluppo e il miglioramento dei servizi ad integrazione del fondo unico per gli enti locali
1. Ad integrazione del fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, è istituito il Fondo complementare per le infrastrutture, lo sviluppo e il miglioramento dei servizi, con una dotazione iniziale di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 in favore dei comuni della Sardegna (missione 18 - programma 01 - titolo 1).
2. I criteri di ripartizione del fondo complementare di cui al comma 1, nonché la quota di esso da destinare a investimenti e/o a spese correnti, sono deliberati dalla Giunta regionale, previa intesa in sede di conferenza Regione-enti locali, sentita la Commissione regionale competente in materia di enti locali e hanno validità triennale.
Art. 9
Disposizioni in materia di lavori pubblici e sistema idrico
1. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 1.500.000 a favore dell'Università degli studi di Sassari, per l'attuazione dell'opera denominata "Completamento lavori di ristrutturazione palazzi Amministrazione Centrale Complesso Piazza Università" (missione 08 - programma 01 - titolo 2).
2. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 80.000, per l'attivazione di tirocini formativi, stage o borse di studio in discipline afferenti all'edilizia residenziale pubblica e alle funzioni svolte dall'Osservatorio regionale sulla condizione abitativa (ORECA) di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa), e successive modifiche ed integrazioni (missione 08 - programma 02 - titolo 1).
3. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 300.000 e, per l'anno 2027, di euro 1.200.000, destinata alla realizzazione e completamento del catasto delle strade extraurbane della Sardegna nell'ambito del Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale (CReMSS), (missione 10 - programma 05 - titolo 2).
4. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 1.500.000 e, per l'anno 2027, di euro 500.000 destinata al finanziamento di interventi urgenti su porzioni di viabilità statale interessate da fenomeni franosi. Per gli anni successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti dei singoli bilanci regionali a ciò destinati per le medesime finalità (missione 10 - programma 05 - titolo 2).
5. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 1.200.000 e, per l'anno 2027, di euro 1.100.000, a favore dei comuni, per finanziare interventi di manutenzione straordinaria della viabilità consortile e vicinale di uso pubblico. Per gli anni successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti dei singoli bilanci regionali a ciò destinati per le medesime finalità (missione 10 - programma 05 - titolo 2).
6. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 2.000.000, quale integrazione di fonte regionale delle somme già stanziate per il programma di interventi di "Riqualificazione delle caserme nei centri urbani per utilità pubblica" di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2021, Tabella D (missione 08 - programma 01 - titolo 2).
7. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa complessiva di euro 600.000, nella misura di euro 300.000 per l'attività di assistenza, sviluppo e manutenzione evolutiva del fascicolo informatico degli immobili pubblici (missione 01 - programma 06 - titolo 2), ed euro 300.000 per l'acquisto di dotazione informatica ai fini della corretta gestione del fascicolo informatico degli immobili pubblici (missione 01 - programma 06 - titolo 2).
8. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 1.000.000 e, per l'anno 2027, di euro 500.000 per l'avvio di un programma di interventi volti all'adeguamento delle strutture portuali che garantiscono i collegamenti con le isole minori (missione 10 - programma 03 - titolo 2).
9. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'ulteriore spesa di euro 30.000, finalizzata alla copertura assicurativa del personale tecnico del Genio civile di Oristano ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e successive modifiche ed integrazioni (missione 01 - programma 05 - titolo 1).
10. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 5.232.216,57 a favore dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS), destinata alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e nuove opere, compresi gli interventi di adeguamento e completamento di infrastrutture già esistenti e, in parte, già finanziati, necessari per il miglioramento, ampliamento ed efficientamento del servizio idrico integrato, anche al fine del raggiungimento dei livelli minimi di servizio, così come previsti dalle disposizioni comunitarie in materia di acque destinate al consumo umano e di trattamento delle acque reflue urbane (missione 09 - programma 04 - titolo 2).
11. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 300.000, destinata all'istituzione di un fondo per il supporto alla governance locale nei territori coinvolti nella predisposizione e attuazione dei Contratti di Fiume (CdF), al fine di raggiungere gli obiettivi della direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, accrescere la consapevolezza del rischio e promuovere il coinvolgimento e la partecipazione effettiva dei cittadini e delle organizzazioni della società civile ai processi di elaborazione delle politiche pubbliche (missione 09 - programma 01 - titolo 1).
12. L'intervento per la realizzazione del canile intercomunale previsto dalla Tabella E della legge regionale n. 1 del 2023, e successive modifiche ed integrazioni, è attuato dal Comune di Bonorva (missione 08 - programma 01 - titolo 2).
13. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 6.000.000, per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria delle reti del sistema idrico integrato non gestite da Abbanoa Spa (missione 09 - programma 04 - titolo 2).
14. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la spesa di euro 40.000, destinata all'attivazione di una collaborazione scientifica tra la Regione e il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli studi di Cagliari, finalizzata agli studi idraulici sulle opere idriche e idrogeologiche (missione 09 - programma 01 - titolo 1).
15. Alla fine del comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2025, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine è autorizzata la spesa annua di euro 2.300.000 a favore di ENAS quale contributo di funzionamento (missione 09 - programma 04 - titolo 1).".
16. Al comma 16 dell'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2025 il periodo ", quale amministrazione beneficiaria delle risorse pubbliche stanziate per l'attuazione degli interventi relativi al Servizio idrico integrato regionale." è sostituito dal seguente: "e a favore della società Opere e Infrastrutture della Sardegna Srl, in coerenza con la pianificazione d'ambito disposta da EGAS, e in coordinamento con la relativa programmazione di dettaglio, per la realizzazione della progettazione degli interventi relativi al SII nel territorio regionale.".
Art. 10
Disposizioni in materia di trasporti
1. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 27.000, per l'acquisto di postazioni di lavoro al fine di garantire l'avvio dell'operatività dell'osservatorio regionale dei trasporti (missione 01 - programma 03 - titolo 2).
2. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 300.000 e, per l'anno 2027, di euro 200.000, a favore di ARST Spa, per la redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) relativo all'infrastrutturazione della rete portante su gomma del trasporto pubblico locale (TPL) regionale (missione 10 - programma 02 - titolo 1).
3. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 100.000, a favore di ARST Spa, al fine di dotare la fornitura di rotabili ferroviari di equipaggiamenti aggiuntivi destinati ad assicurare un maggior comfort dei passeggeri (missione 10 - programma 02 - titolo 2).
4. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 428.719,28 a favore di ARST Spa, per la copertura dei maggiori oneri emersi in fase di esecuzione dell'intervento "TC_TRA_002 Lavori di manutenzione straordinaria all'armamento della linea ferroviaria turistica Mandas - Arbatax dalla progressiva km 221+050 alla progressiva km 227+730" finanziato nell'ambito del FSC 2014-2020 (PSC 2000-2020), al fine di assicurarne il completamento (missione 10 - programma 06 - titolo 2).
5. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 55.000 e, per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di euro 45.000, al fine di assicurare la piena funzionalità gestionale del centro intermodale passeggeri di Nuoro (missione 10 - programma 02 - titolo 1).
6. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 60.000, al fine di assicurare una preliminare funzionalità gestionale del centro intermodale passeggeri di Oristano (missione 10 - programma 02 - titolo 1).
7. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 2.300.000, per l'anno 2027, di euro 6.000.000 e, per l'anno 2028, di euro 3.200.000 per la prosecuzione delle attività di manutenzione straordinaria dei treni ATR di proprietà regionale affidati in comodato d'uso a Trenitalia, già avviata con il disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2023, n.18 (Legge di stabilità 2024), (missione 10 - programma 01 - titolo 2).
8. È autorizzata la spesa complessiva di euro 1.028.000, a favore di ARST Spa, in ragione di euro 719.600 per l'anno 2026 ed euro 308.400 per l'anno 2027, per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso della linea ferroviaria turistica Mandas-Arbatax, alla progressiva km 109+390 nel comune di Sadali (missione 10 - programma 01 - titolo 2).
Art. 11
Disposizioni in materia di ambiente e protezione civile
1. Al fine di assicurare il tempestivo ripristino delle condizioni ordinarie di vita e di lavoro, è autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 10.000.000 per la concessione di contributi in favore di soggetti pubblici e privati danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nel territorio regionale nel mese di gennaio 2026 (missione 11 - programma 02 - titolo 1). All'attuazione delle misure si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate nell'ambito dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 3/19 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici avversi verificatisi nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 nei territori della Sardegna orientale e meridionale).
2. É autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 55.000, destinata ad interventi di risanamento e bonifica delle aree minerarie dismesse del sito di interesse nazionale Sulcis Iglesiente Guspinese (missione 09 - programma 02 - titolo 2).
3. È autorizzata la spesa nel limite di euro 1.600.000 per l'anno 2026, di euro 700.000 per l'anno 2027 e di euro 1.700.000 per l'anno 2028, a favore di enti pubblici ed enti territoriali per investimenti per la progettazione e attuazione di interventi di ripristino della natura come definiti nel regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sono definiti criteri e modalità di ripartizione dei contributi (missione 09 - programma 05 - titolo 2).
4. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la spesa di euro 70.000, in favore delle università della Sardegna per attività di censimento del cormorano e per lo studio di nuove metodiche di gestione della specie (missione 09 - programma 05 - titolo 1).
5. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la spesa di euro 110.000 e, per l'anno 2028, di euro 40.000, a favore di enti territoriali, enti e agenzie del Sistema regione, università della Sardegna, per avviare azioni di sorveglianza, eradicazione e controllo di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, inserite nella lista del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, al fine della tutela della conservazione della biodiversità e delle attività produttive della Sardegna (missione 09 - programma 01 - titolo 1).
6. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 20.000, a favore di professionisti e ditte specializzate per l'attività di comunicazione e sensibilizzazione sulle specie esotiche invasive di rilevanza unionale inserite nella lista del regolamento (UE) n. 1143/2014 (missione 09 - programma 01 - titolo 1).
8. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la spesa di euro 5.000.000 e, per l'anno 2028, di euro 3.000.000, destinata alla realizzazione di interventi di bonifica da amianto e per le relative ricostruzioni. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, di concerto con l'Assessore competente in materia di sanità e politiche sociali, sono definiti i criteri di attuazione della presente disposizione (missione 09 - programma 02 - titolo 2).
9. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 500.000 e, per l'anno 2027, di euro 250.000, per la realizzazione del progetto finalizzato alla costituzione di un sistema integrato di previsione, monitoraggio e mitigazione dei rischi naturali e antropici in Sardegna, mediante l'utilizzo di sensoristica diffusa, infrastrutture tecnologiche, intelligenza artificiale e modelli digital twin (missione 11 - programma 01 - titolo 1). Per le medesime finalità, è autorizzata, per l'anno 2027, la spesa di euro 250.000 e, per l'anno 2028, la spesa di euro 500.000 (missione 11 - programma 01 - titolo 2). La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il piano operativo triennale, individua i soggetti attuatori e definisce le modalità di monitoraggio, rendicontazione e controllo.
10. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 94.306, quale contributo ai sensi della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e Comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), e successive modifiche ed integrazioni, per richieste di rimborso presentate alla direzione generale della protezione civile entro il 30 giugno 2025 in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel 2023 e nel primo semestre del 2024 (missione 11 - programma 02 - titolo 2).
Art. 12
Disposizioni in materia di industria, competitività e transizione digitale
1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 123.000 per l'affidamento del servizio di supporto giuridico-amministrativo-contabile per gli adempimenti correlati alla gestione delle partecipazioni di competenza dell'Assessorato dell'industria (missione 09 - programma 02 - titolo 1).
2. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione dei piani industriali strategici dei consorzi provinciali della Sardegna, in ragione di euro 800.000 a titolo di trasferimento ai consorzi per la redazione dei relativi piani e di euro 200.000 per l'acquisizione di servizi di supporto alle attività di coordinamento regionale (missione 14 - programma 01 - titolo 1).
3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la spesa di euro 10.000.000 e, per l'anno 2028, di euro 30.000.000, per le medesime finalità previste nell'articolo 16, comma 10, della legge regionale 11 settembre 2025, n. 24 (Assestamento di bilancio 2025-2027 e variazioni di bilancio in base alle disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, riconoscimento di debiti fuori bilancio e disposizioni varie). La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione, definisce i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione (missione 14 - programma 01 - titolo 2).
4. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la spesa di euro 10.000.000 e, per l'anno 2028, di euro 30.000.000, al fine di sostenere nuove iniziative imprenditoriali coerenti con gli obiettivi strategici regionali. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione, definisce i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione (missione 14 - programma 01 - titolo 2).
5. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 250.000, destinata alla concessione di contributi a favore di organismi europei ed extra europei, al fine rafforzare il processo di internazionalizzazione ed intensificare le relazioni e le collaborazioni con organismi sovranazionali (missione 14 - programma 03 - titolo 1).
6. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 50.000, destinata alla realizzazione della missione istituzionale ed economica della Regione negli Emirati Arabi Uniti, finalizzata a promuovere il sistema produttivo regionale, rafforzare le relazioni economiche, culturali e scientifiche e favorire accordi di cooperazione internazionale nei settori strategici per lo sviluppo dell'Isola. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce il programma operativo della missione, individua i soggetti attuatori e approva le modalità di rendicontazione e valutazione degli esiti (missione 19 - programma 01 - titolo 1).
7. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 2.000.000, per l'attuazione delle azioni regionali previste dal protocollo d'intesa sottoscritto il 28 luglio 2025, disposizione (um GARR e la Regione Autonoma della Sardegna per l'interconnessione tra la rete GARR e la Rete Telematica Regionale (RTR) a supporto dello sviluppo scientifico, tecnologico e culturale della Sardegna, capace di garantire connettività ad alta velocità, accesso a risorse di calcolo avanzate e supporto a progetti strategici, tra i quali Einstein Telescope (missione 14 - programma 03 - titolo 2).
8. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 500.000, per la progettazione del polo regionale per il digitale per l'erogazione di servizi in tema di transizione al digitale e sicurezza cibernetica (missione 01 - programma 08 - titolo 2).
9. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 1.000.000, in sinergia con gli obiettivi della misura 1.7.2 della missione 1, componente 1 del PNRR, destinata al consolidamento della Rete regionale dei punti di facilitazione digitale già attivata e all'estensione ai territori non ancora ricompresi nella medesima. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità per l'attribuzione delle risorse a ciascun ente locale (missione 01 - programma 12 - titolo 1).
10. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 400.000, finalizzata all'istituzione e all'avvio di laboratori per la prototipazione e l'innovazione della pubblica amministrazione regionale (missione 14 - programma 03 - titolo 2).
11. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 400.000 per l'avvio della progettazione e l'implementazione di strumenti digitali avanzati di tracciamento e monitoraggio degli affidamenti esterni concernenti le attività di sviluppo applicativo, monitoraggio applicativo (Application Performance Monitoring), manutenzione correttiva ed evolutiva delle soluzioni informatiche e monitoraggio delle infrastrutture digitali regionali (missione 01 - programma 08 - titolo 2).
Art. 13
Disposizioni in materia di turismo, artigianato e commercio
1. Per l'annualità 2026 lo stanziamento pari ad euro 300.000 di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 18 del 2023, tabella A, disposto per le finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 2016, n. 4 (Disposizioni in materia di tutela della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna), (missione 14 - programma 02 - titolo 1), è utilizzato per l'erogazione di contributi o trasferimenti, per l'organizzazione di eventi di promozione di prodotti da forno tipici della Regione quali pane, impasti di pane, prodotti da forno dolci e salati e prodotti assimilati o affini (missione 14 - programma 01 - titolo 1).
2. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa complessiva di euro 1.000.000, a favore dei beneficiari di cui alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018), in ragione di euro 500.000 riferiti all'annualità 2020 ed euro 500.000 riferiti all'annualità 2021, a seguito dell'annullamento degli atti per effetto della sentenza del Consiglio di Stato - n. 04733/2024 REG.PROV.COLL. del 28 maggio 2024. Il contributo è ripartito secondo i criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2024, n. 45/93 (Direttive in materia di contributi di cui alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, art. 6, comma 23, modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, art. 6, comma 29, per lo svolgimento delle attività istituzionali dei Consorzi turistici costituiti tra Enti locali e criteri di concessione e di rendicontazione), (missione 07 - programma 01 - titolo 1).
3. È autorizzata, a decorrere dall'annualità 2026, la spesa di euro 10.000 per la corresponsione dei rimborsi delle spese di missione sostenute e documentate dai componenti del comitato tecnico scientifico della Rete dei Borghi caratteristici della Sardegna (missione 07 - programma 01 - titolo 1).
4. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 583.971,67, per l'anno 2027, di euro 682.621,68 e, per l'anno 2028, di euro 1.000.000, per le attività di supporto all'attuazione dell'ITI Cammino Minerario Santa Barbara (missione 09 - programma 02 - titolo 1).
5. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa complessiva di euro 59.780, al fine di acquisire servizi di assistenza giuridico-amministrativa in materia di incentivazione alle imprese nel settore del commercio e in quello dell'artigianato, in ragione di euro 30.000 per il settore artigianato (missione 14 - programma 01 - titolo 1), ed euro 29.780 per il settore commercio (missione 14 - programma 02 - titolo 1).
6. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 31.630.000 per la concessione di contributi alle imprese artigiane di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 48 del 2018, e successive modifiche e integrazioni, quanto a euro 29.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale (missione 14 - programma 01 - titolo 2), quanto a euro 1.550.000 per la concessione di contributi in conto interessi ed euro 1.080.000 per i relativi oneri istruttori (missione 14 - programma 01 - titolo 1). Per gli anni successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti dei singoli bilanci regionali a ciò destinati per le medesime finalità.
7. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 100.000, per la concessione di agevolazioni relative a domande di finanziamento presentate sul bando "Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio" - legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), deliberazioni della Giunta regionale 19 novembre 2002, n. 37/69 (Legge regionale 21 maggio 2002, n. 9. Direttive e criteri di attuazione) e 29 luglio 2003, n. 24/17 (Legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (incentivazioni per le attività commerciali). Prima attivazione. Approvazione definitiva), (missione 14 - programma 02 - titolo 2).
8. È autorizzata, per l'anno 2026, la spesa di euro 50.000, per l'adozione del provvedimento di impegno di spesa in autotutela, in favore del Centro commerciale naturale Lanusei - Le Falere, a seguito della concessione del contributo riferito all'annualità 2024, assegnato ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), (missione 14 - programma 02 - titolo 1).
9. Le risorse autorizzate per le annualità 2026, 2027 e 2028, in conto della missione 07, programma 01 e titolo 1, per le finalità di cui alla legge regionale 5 agosto 2015, n. 21 (Realizzazione di campagne pubblicitarie degli attrattori e dei prodotti della Sardegna), sono destinate alla stipula di un contratto biennale, per le stagioni 2026-2027 e 2027-2028, con le società sportive professionistiche Cagliari calcio, Dinamo Sassari, Torres, previa verifica del permanere del requisito di iscrizione al campionato professionistico. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i relativi criteri (missione 07 - programma 01 - titolo 1).
Art. 14
Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento
2. I contributi concessi ai sensi del comma 1, lettera e), e ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 3 del 2022, come integrata dal comma 1, lettera d) del presente articolo, sono incrementati in misura massima del 20 per cento ove le imprese siano composte in prevalenza da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni o da donne (missione 14 - programma 02 - titolo 1).
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 3 del 2022 è inserito il seguente comma:
"2 bis. La misura di cui al comma 2, lettera b), è estesa ai comuni della Sardegna con popolazione tra i 3000 e i 5000 abitanti, nei limiti delle disponibilità delle risorse a ciò destinate annualmente stanziate in conto della missione 08, programma 02, titolo 2.".
Art. 15
Disposizioni in materia di contrattazione
1. Le risorse di cui all'articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 17 del 2021, e all'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2025, destinate alla riclassificazione del personale del comparto Regione-enti sono incrementate, a decorrere dall'anno 2026, di euro 2.000.000 annui (missione 20 - programma 03 - titolo 1).
2. A decorrere dall'anno 2026, è determinata nel limite massimo di euro 220.000 la spesa complessiva annuale, comprensiva degli oneri diretti e riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, destinata alla corresponsione degli incentivi ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, a favore del personale istruttore in materia di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 5, comma 7, della legge regionale n. 1 del 2018 e a tutte le tipologie di incarico di cui all'articolo 100 del contratto collettivo regionale di lavoro. È autorizzata, inoltre, per l'anno 2026, l'ulteriore spesa di euro 77.000, a titolo di arretrati 2025, a favore del personale di cui al precedente periodo (missione 09 - programma 02 - titolo 1).
3. Per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 sono messe a disposizione della contrattazione collettiva regionale di lavoro le risorse per l'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza cibernetica, in adempimento delle previsioni delle direttive comunitarie e delle correlate norme nazionali, delle infrastrutture telematiche e dei sistemi informativi regionali, da destinare al personale della competente direzione generale dell'innovazione e sicurezza IT nel limite massimo di euro 80.000 annui, comprensivi degli oneri previdenziali e dell'IRAP (missione 01 - programma 08 - titolo 1).
4. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata una spesa di euro 196.500 annui, da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro, quale risorsa aggiuntiva finalizzata a garantire il pieno assolvimento delle funzioni altamente specialistiche della direzione generale dei servizi finanziari in materia di gestione della contabilità economico patrimoniale della Regione, presidio dei sistemi informativi contabili e supporto alla digitalizzazione e dematerializzazione dei processi contabili e finanziari. Le risorse di cui al precedente periodo sono destinate all'attribuzione di incentivi al personale dipendente della direzione generale dei servizi finanziari e sono comprensive degli oneri previdenziali e dell'IRAP (missione 20 - programma 03 - titolo 1).
5. È autorizzata, per l'anno 2028, la spesa di euro 150.000, al fine di consentire, per le finalità di cui all'articolo 6, comma 13, della legge regionale n. 12 del 2025, il finanziamento degli incentivi per l'esercizio di funzioni tecniche, giuridiche, economiche e amministrative per attività di pianificazione territoriale per il personale in servizio nell'amministrazione regionale e negli enti del sistema Regione, definiti dal procedimento di contrattazione ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale n. 31 del 1998 (missione 08 - programma 01 - titolo 1).
6. Per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 sono messe a disposizione della contrattazione collettiva regionale di lavoro, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale n. 31 del 1998, risorse finalizzate alla valorizzazione delle competenze e delle conoscenze del personale dipendente impegnato nella redazione degli atti di pianificazione paesaggistica regionale e dei relativi aggiornamenti, nel limite massimo di euro 400.000 annui, comprensivi degli oneri previdenziali e dell'IRAP (missione 08 - programma 01 - titolo 1).
7. L'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) è autorizzata, a decorrere dall'anno 2026, a destinare una quota pari a euro 164.000, a valere sulle disponibilità del proprio bilancio, al fine di uniformare il trattamento economico degli avvocati a quello degli avvocati degli altri enti e agenzie del sistema Regione.
8. Nel comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2025, il periodo "per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, la spesa di euro 8.000" è sostituito con il seguente periodo "a decorrere dall'anno 2026, la spesa di euro 10.000" (missione 20 - programma 3 - titolo 1).
Art. 16
Modifiche alle Tabelle N e O della legge regionale n. 12 del 2025
Art. 17
Modifiche alle Tabelle L e M della legge regionale n. 17 del 2023
2. Nella Tabella M (allegato n. 4) della legge regionale n. 17 del 2023, e successive modifiche ed integrazioni, l'oggetto dell'intervento, identificato con ID M12, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2023, è sostituito in "Progetto per l'istituzione del laboratorio di tossicologia a supporto della medicina legale" ed è attribuito alla missione 13, programma 01, titolo 1.
Art. 18
Aiuti di Stato
1. Gli incentivi di cui alla presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti dell'Unione europea di esenzione, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 19
Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2026, 2027 e 2028 e in quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi nel rispetto del decreto legislativo n. 118 del 2011 e delle norme e principi contabili che regolano le modalità di copertura delle spese.
Art. 20
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS), con effetti finanziari dal 1° gennaio 2026.
Data a Cagliari, addì 6 febbraio 2026
Todde