Atto di Acquisizione Rep. n. 2333 del 23/01/2026
Art. 42 bis D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
L’anno duemilaventisei (2026), il giorno 23 del mese di gennaio
Il Responsabile della Struttura della Struttura Territoriale
VISTO
Il D.L. 08.07.2002 n. 138, convertito in Legge n. 178 dell’08/08/2002, modificato dall’art. 76 della Legge n. 289 del 27.12.2002;
Il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, modificato ed integrato dal D.Lgs 27 dicembre 2002 n. 302 e s.m.i.;
Il D.Lgs. 285/1992 articolo 14 comma 3 (Nuovo Codice della Strada e s.m.i.) il quale stabilisce che «Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito»;
Il D.lgs. 143/1994 articolo 2 il quale stabilisce che in materia di realizzazione, tutela e gestione delle strade statali ANAS «esercita ogni competenza già attribuita (..) ad uffici ed amministrazioni dello Stato»; e in particolare che tra i compiti dell’ANAS vi sono, tra gli altri, quello di «gestire le strade e le autostrade di proprietà dello Stato nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria», quello di «attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario», nonché quello di «curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali»;
Il D.L. 138/2002 articolo 7 convertito in legge, con modificazioni, 178/2002, il quale al comma 1-quinquies stabilisce che «Sono di competenza ANAS Spa le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione», e al comma 2 stabilisce che «All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata “concessione”, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonché l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. ANAS S.p.A. approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (..)»;
L’articolo 822 secondo comma del Codice civile, ai sensi del quale le strade che appartengono allo Stato fanno parte del demanio pubblico;
L’articolo 42 bis del DPR 327/2001 e s.m.i.;
Che ANAS S.p.A., che agisce in regime di concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è un soggetto giuridico distinto dallo Stato, ma rimane un organismo di diritto pubblico;
La disposizione del Presidente ANAS S.p.A. in data 01.08.2003 n.128;
La comunicazione organizzativa prot. CDG-0664410-I del 22/11/2019 dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale ANAS S.p.A.;
La procura notarile del 14/07/2025 Rep. n. 463 Rogito n. 292 in favore dell’Ing. Salvatore Campione, nato a Palermo il 02/05/1975, C.F. CMPSVT75E02G273Y, domiciliato per la carica in Roma, via Monzambano n.10, nella sua qualità di Responsabile Struttura Territoriale della Sardegna e, in quanto tale, di procuratore speciale di ANAS S.p.A.;
PREMESSO
Con dispositivo dell’Amministratore dell’Ente Nazionale per le Strade n. 2126 del 12/12/1997 è stato approvato il progetto n. 4455 del 21/01/1992 relativo ai lavori di cui all’oggetto ed è stata dichiarata la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità dell’opera con fissazione dei termini di inizio e di compimento dei lavori e delle espropriazioni;
Con decreto del Prefetto della Provincia di Sassari prot. n. 391/1^ Sett. del 12/02/1998 l’Impresa aggiudicataria dei lavori in epigrafe è stata autorizzata ad occupare in nome e per conto dell’Anas gli immobili necessari alla realizzazione dei medesimi;
Con dispositivo dell’Amministratore dell’Ente Nazionale per le Strade n. 2497 del 04/06/2002 è stato nuovamente approvato, agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità, il progetto n. 4455 del 21/01/1992 relativo ai lavori di cui all’oggetto con fissazione dei nuovi termini di inizio e di compimento dei lavori e delle espropriazioni;
Che in data 06/05/1998 i terreni siti nel Comune di Sassari e distinti in catasto al Fg. 64 mappale 1 (superficie occupata mq 2.050) e mappale 185 (superficie occupata mq 286) sono stati oggetto di occupazione;
Che la fisionomia dei beni al momento dell’immissione in possesso era descritta così nello stato di consistenza redatto contestualmente al verbale di occupazione d’urgenza: la coltura praticata è uliveto.
Che il mappale 1 è stato frazionato e ha originato tra le altre le particelle 1107 di mq 1904 e 1108 di mq 549;
Che è intervenuta, con la realizzazione dell’opera in questione, la radicale trasformazione dei fondi con l’irreversibile sua destinazione all’uso pubblico;
Che sul mappale 1108 ex 1/c non è stata realizzata l’opera pubblica ma la relativa indennità è stata liquidata in quanto area interclusa;
Che i lavori, regolarmente eseguiti, sono stati ultimati e la realizzata opera stradale è stata aperta al traffico;
Che con provvedimento del Capo Compartimento del 23/11/1998 è stato autorizzato il pagamento a favore dei sig.ri Casu Giancarlo e Pinna Maria Antonia dell’indennità provvisoria pari a £ omissis (€ omissis);
Che con provvedimento del Capo Compartimento prot. n. 21956 del 26/06/2003 è stato autorizzato il pagamento a favore dei sig.ri Casu Giancarlo e Pinna Maria Antonia dell’indennità a saldo pari a € omissis;
Che i beni sono nella disponibilità attuale dell’ANAS S.p.A., per l’esercizio dei compiti manutentivi e gestionali in nome e per conto dello Stato, come sopra precisato;
Che, a seguito dell’attività in oggetto i beni acquisiti ed intestati, quale beneficiario, al Demanio dello Stato / Ramo Strade, mantengono interamente il loro regime giuridico di beni demaniali (Legge 289/02 art. 76) risultando esenti da imposte e tasse (Testo Unico n.131 del 24.04.1986 art. 57 comma 8 e artt. 1 e 10 del D.Lgs n. 347 del 1990);
CONSIDERATO
Tutto quanto sopra riportato, ANAS S.p.A. è titolare per legge dei diritti e poteri acquisitivi dell’Ente proprietario, quindi competente ad emanare il provvedimento acquisitivo di cui all’articolo 42 bis del DPR 327/2001;
Che ai sensi dell’art. 822 comma 2 c.c., l’acquisizione fa confluire i beni nel demanio pubblico;
L’avvenuta trasformazione dell’ANAS in S.p.A. che, in virtù della Legge n. 178/2002, esercita i poteri ed i doveri del proprietario della strada (lo Stato);
Quanto stabilito dall’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” come introdotto dal comma 1 dell’art. 34 del D.L. 6 Luglio 2011, convertito in Legge n. 111/2011;
Che i mappali 1107 e 185 costituiscono il sedime della S.S.131 Carlo Felice che collega la città di Sassari (come circonvallazione) alla città di Porto Torres, al Km 215 + 500 circa, prima del sovrappasso sulla Strada Provinciale ex S.S. 291 in località la Landrigga;
Che l’opera, denominata S.S.131 Carlo Felice, costituisce ad oggi il più rapido, diretto e lineare collegamento viario della città metropolitana di Cagliari con il centro Sardegna e le città di Sassari e Porto Torres, ma anche l’indispensabile connessione viaria tra le comunità locali;
Che la restituzione dei terreni ai privati comporterebbe una gravosa ed illogica deviazione del traffico a partire dallo svincolo di Caniga al km 212 circa che collega la S.S. 131 Carlo Felice con la S.S. 127 bis, con la conseguenza che per raggiungere la città di Porto Torres occorrerebbe passare dallo svincolo in località Predda Niedda in Sassari, immettersi nella S.S. 291 Var per rientrare nella S.S. 131 Carlo Felice al Km 216+700 in corrispondenza dello svincolo;
Che la deviazione di cui al punto precedente implicherebbe una congestione del traffico stradale all’ interno della città di Sassari e in particolar modo nella zona industriale di Predda Niedda;
Che dunque la restituzione dei terreni ai privati comporterebbe una forte menomazione della fluidità e sicurezza della circolazione stradale, la quale non potrebbe più soddisfare le attuali esigenze di mobilità della Regione Sardegna, nella quale, come noto, i transiti avvengono quasi esclusivamente per il tramite della circolazione stradale piuttosto che per via ferroviaria;
Che alla luce delle sovraesposte motivazioni l’infrastruttura viaria oggetto del presente provvedimento risulta di fondamentale importanza strategica per lo sviluppo del tessuto sociale, economico e politico della zona e, più in generale, della Regione Autonoma della Sardegna nonché per l’interesse legittimo diffuso alla sicurezza e fluidità della circolazione stradale;
Che sussistono i presupposti richiesti dall’art. 42 bis del Testo unico DPR 327/2001, e precisamente:
utilizzazione dei beni da parte dell’ANAS spa per scopi di interesse pubblico;
modificazione irreversibile dei beni in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio;
valutazione della prevalenza dell’interesse pubblico alla conservazione dell’opera rispetto all’interesse privato alla conservazione della proprietà dei beni;
determinazione e disposizione di pagamento dell’indennizzo.
Che è necessario ottenere il provvedimento di acquisizione a titolo originario, a favore del “Demanio dello Stato – Ramo Strade”, dei terreni sopra descritti;
Che non è stato emesso il decreto definitivo di esproprio;
Che con nota prot. n. CDG-848906-E del 02/10/2025 il sig. Casu Gian Luca quale coerede del sig. Casu Giancarlo e cointestatario dei citati terreni ha chiesto copia dell’atto di esproprio relativo a quest’ultimo;
Che con atto di transazione prot. n. CDG-990767-E del 13/11/2025 tra Casu Stefano Antonio, Pinna Maria Antonia, Casu Gian Luca e Anas S.p.A le parti hanno convenuto che la formalizzazione del trasferimento del diritto di proprietà degli immobili in oggetto avverrà con l’emissione del provvedimento di cui all’ art. 42 bis del DPR 327/2001;
Che la Ditta ha anche dichiarato di esonerare l’Anas dal comunicare l’avvio del procedimento di cui all’art. 42 bis del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. e di essere completamente tacitata, con il già avvenuto pagamento dell’acconto e del saldo dell’indennità di esproprio a favore dei sig.ri Casu Giancarlo e Pinna Maria Antonia, di ogni sua pretesa o ragione sulle aree e sui soprassuoli oggetto dell’atto di cui al punto precedente;
Che nonostante sul mappale 1108 ex 1/c non sia stata realizzata l’opera pubblica, tuttavia quest’ultimo risulta intercluso; dunque inutilizzabile da parte dell’attuale ditta proprietaria che con il già citato atto transattivo ha manifestato la volontà di trasferire al Demanio dello Stato – Ramo Strade anche il diritto di proprietà della particella in questione:
Che permangono e perdurano, ad oggi, le rilevanti ragioni di interesse pubblico che giustificano l’emanazione del presente atto valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati, nei termini sopra evidenziati;
Che l’ipotesi della demolizione del tratto stradale per consentire la restituzione delle aree ai proprietari comporta:
Un grave pregiudizio al pubblico erario pari ai costi di demolizione e rimessione in pristino dei beni, sommati ai costi progettuali, amministrativi e realizzativi di eventuali – ove possibili – adattamenti infrastrutturali;
La cessazione dell’uso pubblico dell’opera in via temporanea, prevedibilmente dell’ordine di almeno un quinquennio, ove siano possibili adattamenti infrastrutturali, o definitiva, ove non siano possibili adattamenti infrastrutturali, con conseguente compromissione per un lungo lasso di tempo, nella migliore delle ipotesi, o per sempre, nella peggiore delle ipotesi, dell’interesse pubblico rispetto al quale l’intera opera è preordinata;
L’immotivato stravolgimento delle condizioni della circolazione stradale;
Che sono stati valutati e soppesati gli interessi delle parti, e cioè l’interesse della ditta proprietaria a ritornare nel pieno godimento del bene, da un lato, e l’interesse della collettività a continuare a usufruire del bene suddetto, dall’altro, nei termini sopra evidenziati;
Che sono stati valutati i costi pubblici diretti e indiretti derivanti dalla restituzione del bene, sopra descritti, sommati ai costi sociali ricadenti sulla collettività, nei termini sopra evidenziati;
Che non esistono, quindi, ragionevoli alternative all’emanazione/adozione del presente atto;
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 gg. e davanti al Presidente della Repubblica entro 120 gg.
Determina
I “visto” e i “considerato” e tutto quanto sopra riportato sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
L’acquisizione, ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” come introdotto dal comma 1 dell’art. 34 del D.L. 6 Luglio 2011, convertito in legge n. 111/2011, a titolo originario al “Demanio dello Stato – Ramo Strade” delle aree intestate alla ditta di cui alla sottostante tabella.
L’indennizzo già corrisposto all’allora Ditta proprietaria Casu Giancarlo e Pinna Maria Antonia è pari a complessivi € omissis e l’attuale ditta proprietaria ha dichiarato di essere completamente tacitata, con il pagamento in questione, di ogni sua pretesa o ragione su tutte le aree e sui relativi soprassuoli.
Dispone
L’acquisizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. “Testo Unico delle disposizioni “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” come introdotto dal comma 1 dell’art. 34 del D.L. 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111/2011, a titolo originario al “Demanio dello Stato – Ramo Strade” delle aree oggetto del presente atto;
La notifica del presente atto agli intestatari catastali, nelle forme degli atti processuali e civili;
La registrazione del presente atto presso l’Agenzia delle Entrate e la trascrizione presso la competente Conservatoria dei RR.II.;
La voltura presso la competente Agenzia del Territorio – N.C.T. e N.C.E.U per l’aggiornamento degli atti catastali;
La comunicazione alla Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale del presente atto entro 30 giorni dall’emanazione dello stesso;
La pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna;
Avverso il presente atto di acquisizione è dato ricorso secondo quanto disposto dall’art. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
Esente dall'imposta ai sensi dell'art. 1 Legge 21.11.1967, n. 1149.