La Presidente
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice di protezione civile”;
VISTA la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 e ss.mm.ii. recante “Interventi in materia di protezione civile” e in particolare gli articoli 7 e 8;
CONSIDERATO che, un sistema di bassa pressione su Algeria e Tunisia e una configurazione di blocco anticiclonico sull’Europa orientale hanno richiamato intense correnti umide di scirocco e levante su una vasta porzione del Mediterraneo Occidentale, compresa la Sardegna;
CONSIDERATO inoltre, che si sono verificate precipitazioni diffuse e persistenti sulla Sardegna meridionale ed orientale, nonché forti venti e mareggiate;
RILEVATO che gli eventi suddetti hanno causato diffusamente colate detritiche, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a moli e arenili, a edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali e alle opere di difesa idraulica e che i fenomeni di piena hanno causato ingenti danni in aree agricole e destinate all’allevamento;
DATO ATTO che l’area principalmente interessata dall’evento include i territori della Sardegna orientale e meridionale, in cui è in corso un primo censimento dei danni;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 3/19 del 22.01.2026, con cui è stato dichiarato, per la durata di dodici mesi, lo stato di emergenza regionale in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici avversi verificatisi nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 nei territori della Sardegna orientale e meridionale;
ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa regionale;
RITENUTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art. 8 della sopra richiamata legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3, per l’esercizio dei poteri di ordinanza attribuiti al Presidente della Regione a tutela della pubblica e privata incolumità mediante l’emissione di apposite ordinanze di protezione civile, in deroga alla normativa regionale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente;
RITENUTO inoltre opportuno delegare, ai sensi del comma 2 del sopra citato articolo 8, il Direttore generale della protezione civile al coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo regionale sopra richiamato, nonché per le attività attribuite con la Delib.G.R. n. 3/19 del 22/01/2026.
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