VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1, concernente norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. 29.07.1998, n. 23, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 6 febbraio 2006, n.66 "Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa";
VISTA la “Direttiva Uccelli” 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che ha sostituito la direttiva 79/409/CEE;
VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea;
VISTA la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della L. 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42”, trasmessa dall’ISPRA con la nota n. 25495/T-A11 del 28.07.2010;
VISTO il documento “Huntable bird species under the Birds Directive – Scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States” 2021;
VISTA l’Ordinanza n. 303 del 17.09.2013 con la quale il TAR Sardegna ritiene che il Calendario venatorio possa essere emanato solo a seguito dell’acquisizione del preventivo parere dell’INFS (oggi ISPRA) in ossequio all’art.18 comma 4 della Legge 157/92;
VISTO l’art.31 della Legge n.122 del 7 luglio 2016 con il quale è stato aggiunto all’articolo 12 della legge 157/92 il comma 12-bis “La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento”;
VISTE le note del Ministero dell’Ambiente prott. nn. 6947 del 04.04.2017, 8979 del 02.05.2018 e 15746 del 13.07.2018, aventi per oggetto “Aggiornamento del Documento Key Concepts”;
VISTO il parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN) trasmesso con la nota n. 287097 del 25.06.2025 e acquisito al protocollo generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con n. 18358 del 25/06/2025;
VISTO il parere dell’ISPRA n. 40868 del 15.07.2025 e acquisito al protocollo generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con n. 20270 del 15.07.2025;
VISTA la Determinazione n. 22944/679 del 07.08.2025 del Servizio Valutazione degli Impatti e Incidenze Ambientali (VIA), con la quale è stato espresso, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii., giudizio positivo di valutazione di incidenza per il Calendario Venatorio della Regione Autonoma della Sardegna, annualità 2025-2026;
CONSIDERATO che il Comitato Regionale Faunistico (CFR) nella seduta del 19.08.2025 ha deliberato per la Cornacchia grigia, la Ghiandaia e la Gazza, fatte salve le due giornate di preapertura del 4 e 7 settembre 2025 (alla posta e senza l’uso del cane), l’apertura generale per il 21.09.2025, con chiusura al 29 gennaio 2026 per la Ghiandaia e la Gazza e specificatamente per la Cornacchia grigia la chiusura all’8.02.2026;
ATTESO che il Decreto Assessoriale n. 14/4783 del 25.08.2025 avente ad oggetto “Calendario venatorio 2024/2025”, pubblicato nel n. 48 del BURAS del 28.08.2025, ha recepito quanto deliberato dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 19 agosto 2025;
VISTO il ricorso presentato dal Earth Odv avverso il Decreto n. 14/4783 del 25.08.2025, limitatamente alla parte del Calendario venatorio in cui si prevede: a) il superamento dell’arco temporale massimo previsto per l’esercizio della caccia alla Cornacchia grigia, nonché la posticipazione della chiusura della caccia medesima al giorno 8 febbraio 2026; b) il superamento dell’arco temporale massimo previsto per l’esercizio della caccia alla Gazza e alla Ghiandaia;
VISTA la Sentenza del TAR Sardegna n. 00005/2026 REG.PROV.COLL. pubblicata il 07.01.2026 che accoglie in parte (limitatamente al primo motivo, con cui si impugnano le previsioni del calendario venatorio che posticipano la chiusura del prelievo venatorio della Cornacchia grigia all’8 febbraio 2026) e in parte respinge (con riguardo al secondo motivo, con cui si impugnano le previsioni che individuano due giornate di preapertura della caccia per la Gazza e la Ghiandaia e la chiusura al 29 gennaio) il ricorso presentato da Earth Odv, con il conseguente annullamento in parte qua del calendario venatorio e l’obbligo per la Regione di rideterminarsi sul punto;
CONSIDERATO che di quanto sopra è stato informato il CFR nella seduta del 15 gennaio 2026;
CONSIDERATO che nella stessa seduta del 15 gennaio 2026 il CFR ha deliberato di modificare il Calendario Venatorio 2025/2026 concedendo una ulteriore giornata di caccia per il giorno 31.01.2026, nel rispetto dell’art. 49 della L.R. 23/98;
CONSIDERATO che con le note prot. GAB n. 201 e n. 205 del 16.01.2026 sono stati richiesti i rispettivi pareri di competenza all’ISPRA e al CTFVN;
PRESO ATTO che dall’esame dei pareri già espressi dall’ISPRA e dal CTFNV, agli atti dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, relativi al Calendario Venatorio 2025/2026, deriva la possibilità di modificare il Calendario Venatorio prevedendo la giornata venatoria del 31 gennaio 2026 per le sole specie Colombaccio e Cinghiale;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 1350 del 19.01.2026 è stato chiesto al Servizio Valutazione degli Impatti e Incidenze Ambientali (VIA) il parere di competenza relativamente alla modifica del Calendario Venatorio con l’aggiunta della giornata venatoria del 31.01.2026 per le specie Colombaccio e Cinghiale;
VISTA la nota del Servizio VIA prot. n. 1602 del 20.01.2026 che rileva come la modifica proposta, limitatamente all’attività venatoria sulle specie Cinghiale e Colombaccio, non risulta determinare effetti aggiuntivi significativi su habitat e specie comunitari dei Siti Natura 2000 interessati e che, pertanto, la variante al calendario venatorio 2025/2026 non debba essere sottoposta ad un nuovo procedimento di valutazione di incidenza, fermo restando il rispetto delle prescrizioni formulate nel parere di Vinca già fornito per lo stesso calendario venatorio (Determinazione n. 22944/679 del 07.08.2025);
VISTO il parere dell’ISPRA prot. GAB n. 354 del 22.01.2026 secondo il quale il prelievo degli anatidi, della beccaccia, della cesena, del tordo sassello e del tordo bottaccio deve concludersi secondo le indicazioni fornite nel parere ISPRA n. 40868 del 15.07.2025, e per quanto riguarda la durata della stagione venatoria per le tre specie di corvidi, ribadisce che, avendo anticipato l’apertura della caccia al 4 settembre 2025, occorre anticiparne anche la chiusura al 14 gennaio 2026, in modo da mantenere inalterato l’arco temporale indicato dalla normativa nazionale (legge 157/1992, art. 18, comma 2), pertanto, l’Istituto esprime parere favorevole al proseguimento della stagione venatoria 2025/26 sino al 31 gennaio a condizione che il prelievo non sia consentito nei confronti dei turdidi, degli uccelli acquatici, della beccaccia e dei corvidi;
RITENUTO pertanto che - nelle more dell’espressione del parere del CTFVN di cui alla richiesta formulata con le note prot. GAB n. 205 del 16.01.2026 - sia possibile prevedere una giornata venatoria per il giorno 31 gennaio 2026 per le sole specie Colombaccio e Cinghiale;
RITENUTO opportuno rideterminare la chiusura della caccia della Cornacchia grigia alla data di giovedì 29 gennaio 2026;