VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare gli articoli 3, 6 e 57;
VISTE le norme di attuazione dello Statuto e, in particolare, il D.P.R. 24 novembre 1965 n. 1627 e il D. Lgs 6 febbraio 2004 n. 70;
VISTA la Legge regionale del 7 marzo 1956 n. 37, recante disposizioni relative all’esercizio delle funzioni in materia di pesca;
VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";
VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca e, in particolare, l’art. 6 che prevede interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;
VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2018 n. 9 recante disposizioni in materia di pesca e in particolare l’art. 4 (Disposizioni in materia di regolamentazione della pesca subacquea professionale);
VISTO il Decreto del Presidente n. 102 prot.n.24126 del 9 dicembre 2025 con il quale il Dott. Francesco Agus è stato nominato Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale;
VISTI il Regolamento (CE) n. 852/2004, il Regolamento (CE) n. 853/2004, il Regolamento (CE) n. 854/2004 e il D.Lgs n. 193/2007 relativi al rispetto dei requisiti generali e speciali in materia d'igiene dei prodotti raccolti e/o allevati, per l’immissione sul mercato, ai fini del consumo umano, di molluschi bivalvi vivi (mitili, vongole, ostriche, ecc.), echinodermi (ricci di mare), tunicati (ascidie) e gasteropodi marini vivi (patelle, murici, lumache di mare, ecc.) provenienti da zone di produzione classificate;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/1978 della Commissione del 31 ottobre 2017 recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda gli echinodermi raccolti al di fuori dalle zone di produzione classificate;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.1639 del 2 ottobre 1968 concernente la disciplina della pesca marittima e, in particolare, gli articoli 128, 128-bis, 129, 130 e 131;
VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e ss.mm.ii. concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26);
VISTO il Decreto ministeriale del 10 novembre 2011 e ss.mm.ii. finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del Reg. (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell’acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;
VISTO Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 dicembre 2011 e ss.mm.ii. relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal DM 10.11.2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
VISTO Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 174 del 29.05.2012 concernente modifiche e integrazioni al sopracitato Decreto direttoriale n. 155 del 28 dicembre 2011;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 “disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna”;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2764/DecA/118 del 29.10.2009 “modifiche e integrazioni Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 “disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna”;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 346/DecA/10 del 04.02.2010 “Disciplina della pesca subacquea nel mare territoriale della Sardegna. Modifica art. 7 del Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 “disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna”. Estensione del numero massimo di autorizzazioni a 189. Riapertura dei termini di presentazione delle domande per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della pesca subacquea professionale nell’AMP “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre” (Decreto n. 3053/DecA/139 del 3/12/2009)”;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3192/DecA/64 del 14 novembre 2018 “Disciplina della pesca subacquea professionale nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna. Direttive interpretative del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009”;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2505/DecA/48 del 07 novembre 2019 “Modifiche e integrazioni al Decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 102/2009 “Disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna”;
VISTO il Decreto dell’Assessora all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 4301/DecA/59 del 25 novembre 2020 “Istituzione di aree di divieto di pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus)” nel mare territoriale della Sardegna;
CONSIDERATO lo stato di forte sofferenza della risorsa riccio di mare in molte aree del mare territoriale, così come emerge dalle evidenze scientifiche, da ultimo rilevate nell’ambito del progetto di Monitoraggio degli stock di riccio di mare;
RITENUTO di dover prevedere delle misure gestionali volte a salvaguardare la risorsa, limitando lo sforzo di prelievo e, in particolare, la durata della stagione di pesca, i quantitativi prelevabili, nonché l’orario consentito per il prelievo e per lo sbarco del riccio di mare da parte sia dei pescatori marittimi professionali che dei pescatori professionali subacquei e prevedendo il divieto di pesca ai pescatori sportivi e ricreativi;
CONSIDERATO che il numero di autorizzazioni alla pesca professionale subacquea è contingentato e che è pertanto necessario verificare l’effettivo utilizzo delle autorizzazioni alla pesca professionale subacquea da parte dei titolari;
VISTA la nota (prot. n. 7546 del 23.05.2018) con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha dato riscontro alla nota con la quale l’Amministrazione regionale (prot. n. 1321 del 29.1.2018) chiedeva chiarimenti in merito alla codifica dell’attrezzo per la pesca del riccio di mare necessaria in licenze di pesca al fine di consentire lo svolgimento di tale attività da parte delle imbarcazioni della pesca artigianale;
VISTA le relazioni scientifiche relative all’attività di monitoraggio sullo stato della risorsa riccio di mare (Paracentrotus lividus), e da ultimo quella relativa all’esito degli ultimi monitoraggi scientifici effettuati, inviata dall’agenzia Agris Sardegna (prot n. 24210 del 19.11.2025);
VISTA la nota inviata dalle Associazioni di categoria il 24.11.2025 inerente la proposta di regolamentazione della stagione di pesca di riccio di mare 2025/;
RITENUTO di dover emanare la disciplina di regolamentazione della pesca del riccio di mare per la stagione 2026, tenendo conto delle risultanze dei monitoraggi scientifici e di quanto proposto dagli operatori per il tramite delle Associazioni di categoria;
VALUTATI i pareri espressi dai componenti del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca e l’Acquacoltura di cui alla legge regionale 21 giugno 2021, n. 14, ricostituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 154 prot. 23217 del 21.12.2024, nella seduta del 16.12.2025 convocata con nota prot. 4476 n. del 9.12.2025
VISTO il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 51 del 23 dicembre 2025 relativa a “Regolamentazione della pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus) per la stagione 2026”;
VERIFICATO che per mero errore materiale, nel decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 51 del 23 dicembre 2025 è stato riportato in maniera inesatta il contenuto dell’articolo 4;
RITENUTO di dover rettificare l’articolo 4, prevedendo la presenza di un assistente a bordo dell’imbarcazione conformemente a quanto previsto dal decreto Assessoriale n. 5100/ DecA/41 del 20 dicembre 2024;