Il Direttore Generale
nella sua veste di Dirigente Responsabile dell'Ufficio per le espropriazioni in forza della regolamentazione organizzativo-funzionale del CIPNES-Gallura ex art. 3, c. 1, lett. B) e art. 6 del D.P.R. n. 327/2001.
(omissis)
Per quanto sopra rappresentato e motivato, con il presente provvedimento ablativo si dispone:
1. la (ri)acquisizione, anche ai sensi del 1° comma dell’art. 2 del D.P.R. 327/01 a favore del CIPNES - Gallura, con sede ad Olbia, Via Zambia 7, C.F. 82004630909 e P.iva 00322750902, per la finalità ablativa di pubblico interesse di cui all’art. 63 L. 448/98 e dell’art. 3, L.R. n. 10/08, di tutti i diritti inerenti al terreno ubicato nel comprensorio urbanistico industriale di Olbia gestito dal CIPNES-Gallura ex L.R. n. 10/2008 condizionatamente ceduto alla Società Italterra srl, con sede a Olbia, via Fausto Noce 68, C.F. e P. iva 02374740906 in forza di negozio di cessione immobiliare concluso in data 17/11/2009 (rep. 212412); detto terreno, oggetto del presente provvedimento ablativo è attualmente identificato al Catasto Terreni del Comune di Olbia al fg. 32, mappale 2087, qualità Pascolo 3 di mq. 3.800; conseguentemente agli effetti del presente provvedimento ablativo-riacquisitivo ne discende la contestuale automatica e definitiva risoluzione del pregresso rapporto negoziale tra il cedente CIPNES – Gallura e la cessionaria Italterra srl, avente titolo nella convenuta specifica regolamentazione negoziale ex art. 11 L. 241/90 accessiva alla condizionata cessione della proprietà immobiliare in oggetto conclusa in data 17/11/2009, rep. 212412, da intendersi automaticamente risolta per fatto e colpa della cessionaria; e ciò perseguendo la finalità d’interesse collettivo prevista dall’art. 63 L. 448/98 e dal combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lett. e) ed f) e del comma 3 dell’art. 3, L.R. n. 10/2008 contemplante la prerogativa pubblicistica dei Consorzi ASI preordinata alla riacquisizione ovvero retrocessione per pubblica utilità di immobili ubicati negli agglomerati industriali consortili in quanto ingiustificatamente inutilizzati a scopo produttivo;
2. che, in base alla specifica clausola contenuta nell’art. 2 del precitato atto di cessione illo tempore stipulato con la società esproprianda Italterra srl ai sensi dell’art. 11 L. 241/90 in data 17/11/2009, rep. 212412, debitamente trascritto presso la Conservatoria dei RR.II., costituente specifica integrazione pattizia della norma generale di cui all’art. 63 L. 448/98, e regolante l’ipotesi di risoluzione della suddetta cessione immobiliare per fatto e colpa della cessionaria, il CIPNES-Gallura è tenuto nei confronti della cessionaria Italterra srl alla restituzione del 50% del prezzo a suo tempo corrisposto ovvero della corrispondente complessiva somma pari ad €. 35.352,00 (€ 70.704,00/2), oltre iva di legge, fatti salvi i diritti di terzi ai sensi dell’art. 25 T.U.Es. (D.P.R. n. 327/01);
3. il presente provvedimento ablativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 T.U.Es. (D.P.R. n. 327/01) deve intendersi opponibile nei confronti di eventuali terzi aventi a qualsiasi titolo diritto sull’immobile in oggetto (vedi Sentenza Cass. Civ. n. 21591/2017);
4. di partecipare ad ogni effetto di legge il presente provvedimento ablativo-riacquisitivo immobiliare alla ditta espropriata Italterra srl nonché ai terzi aventi eventualmente diritto su terreno espropriato (art. 25 D.P.R. n. 327/01);
5. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento ablativo avverrà ai sensi del c. 3, art. 23 del D.P.R. n. 327/01 in data 15.01.2026, ore 10.00, mediante l’immissione in possesso del CIPNES-Gallura in ordine all’immobile in oggetto sopraidentificato, tramite ricognizione attualizzata del suo dimensionamento e stato di consistenza, a cura e sotto la responsabilità di funzionario tecnico di questo Consorzio;
6. di dare atto che la società espropriata Italterra srl, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, è tenuta a provvedere a proprie spese alla rimozione/asportazione di eventuali materiali presenti sull’immobile e di tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio per la futura nuova utilizzazione produttiva dello stesso;
7. di dare atto che qualora la società espropriata Italterra srl si opponga all’esecuzione del presente provvedimento ablativo, questo ufficio espropriante si avvarrà dell’intervento della forza pubblica;
8. di disporre ai sensi e per gli effetti dell’art. 23.2 D.P.R. 327/01 la trascrizione del presente provvedimento ablativo-riacquisitivo presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari a favore del CIPNES-Gallura, C.F. 82004630909, nonché le correlate e conseguenti operazioni di voltura presso i competenti uffici;
9. di dare atto che il presente provvedimento riacquisitivo/espropriativo è esente da imposte di registro, ipotecarie e catastali ai sensi e per gli effetti degli artt. 23-24 del D.P.R. n. 601/1973 e s.m.i;
10. di dare atto che dalla data di trascrizione del presente provvedimento ablativo, tutti i diritti anche di eventuali terzi relativi al compendio immobiliare espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità espropriativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del D.P.R. n. 327/2001;
11. di trasmettere ai sensi e per gli effetti dell’art. 23.5 TUE estratto del presente provvedimento di esproprio per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURAS), dando atto che la opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto;
12. di dare atto che per l’annullamento del presente provvedimento ablativo, contenente anche la definitiva determinazione dell’ammontare dovuto quale indennità retrocessoria, può essere invocata, nei stabiliti termini decadenziali, la tutela giurisdizionale ai sensi dell’art. 133 C.P.A. del D.Lvo 104/2010 oltre che quella rivolta alla eventuale contestazione della definitivamente disposta quantificazione del valore della riacquisizione/espropriazione immobiliare siccome giustificata in premessa ai sensi dell’art. 53 D.P.R. n. 327/01.
Il Direttore Generale
Dirigente Ufficio Espropriazioni
ex art. 6 D.P.R. n. 327/2001
Dott. Aldo Carta