Il Direttore del Servizio
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTO in particolare, il DPR 24 novembre 1965, n. 1627 che ha trasferito alla Regione le funzioni esercitate dall'autorità marittima statale in materia di pesca e saline nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
VISTA la LR 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la LR 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le Disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della LR 29.5.2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) pubblicata nel BURAS del 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. N. 2, in base alle quali sono stato attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 410/DecA/7 del 5 marzo 2015 recante “Modifica dell'assetto organizzativo della Direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale definita con Decreto presidenziale n.94 del 13 luglio 2012”;
VISTO il decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 4970/69 del 10 novembre 2023 con il quale sono state conferite al dott. Gavino Giovanni Paolo Palmas le funzioni di direttore del Servizio Pesca e acquacoltura presso la Direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO in particolare, l'articolo 6 bis “Conflitto di interessi” della succitata Legge n. 241/1990 nonché gli articoli 19 “Disposizioni particolari per i dirigenti” e 15 “Comportamento nelle attività inerenti ai contratti ed altri atti negoziali” del “Codice di comportamento del personale della Regione autonoma della Sardegna, degli enti, delle agenzie e delle società partecipate”, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 29 ottobre 2021;
DATO ATTO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento del personale della RAS e alla Normativa Anticorruzione e con riferimento al personale (dirigente/dipendenti) che ha preso parte al presente procedimento e che non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
VISTA la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24, norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto del Ministro per l'Agricoltura e per le foreste del 14 gennaio 1949 recante “Concessioni di acque pubbliche a scopo piscicoltura”;
VISTO il Decreto assessoriale n. 11 del 19 gennaio 1999 di rinnovo del la concessione di pesca sportiva nel rio Butule per un tratto di circa km 12,000, compreso tra la confluenza con il rio Nugheddu in località Tribides e la confluenza con il rio Mannu, appartenente al demaniale idrico regionale, rilasciata alla Associazione Logudorese Pesca Sportiva con sede in Ozieri con Decreto assessoriale n. 638 del 27 marzo 1992;
VISTA la Determinazione n. 11 del 19 gennaio 1999 e n. 1170 del 22 giugno 2005 , del Direttore del Servizio Pesca – Acquacoltura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente , di ulteriore rinnovo della suddetta concessione demaniale;
DATO ATTO che la suddetta concessione demaniale è a tutt'oggi in corso di validità per effetto di successive proroghe ex lege, da ultimo con la legge regionale 28 dicembre 2020 n. 35 che ne ha portato la scadenza al 31 dicembre 2033;
PRESO ATTO che l'Associazione Logudorese Pesca Sportiva con sede in Ozieri ha comunicato, con nota acquisita al protocollo in ingresso della RAS n. 22447 del 24 ottobre 2025, la rinuncia alla concessione in argomento a far data dal 1° gennaio 2026, in quanto "vista la normativa sul Divieto di ripopolamento DPR 08/09/97 n. 357; […] che tale attività di ripopolamento è la conditio sine qua non per la sopravvivenza stessa della concessione per il quale è dovuto il canone annuale”;
RITENUTO di dover accogliere la volontà espressa dall'Associazione Logudorese Pesca Sportiva con sede in Ozieri di rinunciare alla concessione di pesca sportiva nel rio Butule per un tratto di circa km 12,000, compreso tra la confluenza con il rio Nugheddu in località Tribides e la confluenza con il rio Mannu, appartenente al demaniale idrico regionale, assentita con Decreto assessoriale n. 638 del 27 marzo 1992, rinnovata con Decreto assessoriale n. 11 del 19 gennaio 1999 e con Determinazione n. 1170 del 22 giugno 2005 del Direttore del Servizio Pesca – Acquacoltura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e, successivamente, prorogata ex lege, da ultimo con la legge regionale 28 dicembre 2020 n. 35 che ne ha portato la scadenza al 31 dicembre 2033;
PRESO ATTO che risulta agli atti che l'Associazione Logudorese Pesca Sportiva con sede in Ozieri abbia versato una cauzione di £ 1.000.000, pari a € 516,46 (euro cinquecentosedici/46), presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio depositi definitivi della Ragioneria territoriale dello Stato), come da quietanze n. 375 del 27.12.1960 e n. 170 del 07.02.1992;
VERIFICATA la non sussistenza di crediti nei confronti dell'Associazione Logudorese Pesca Sportiva con sede in Ozieri, in quanto la stessa ASD ha regolarmente pagato i canoni demaniali dovuti per la concessione precedentemente descritta;
RITENUTO pertanto di poter procedere allo svincolo della suddetta cauzione dell'importo di £ 1.000.000 pari a € 516,46 (euro cinquecentosedici/46), come stabilito all'art. 4 del Decreto assessoriale di rinnovo n. 11 del 19 gennaio 1999
Determina
ART. 1 La cessazione per espressa rinuncia da parte del concessionario della concessione di pesca sportiva nel rio Butule per un tratto di circa km 12,000, compreso tra la confluenza con il rio Nugheddu in località Tribides e la confluenza con il rio Mannu, appartenente al demaniale idrico regionale, rilasciata all'Associazione Logudorese Pesca Sportiva con Decreto assessoriale n. 638 del 27 marzo 1992 con sede in Ozieri e rinnovata con Decreto assessoriale n. 11 del 19 gennaio 1999, e ulteriormente rinnovata con Determinazione n. 1170 del 22 giugno 2005 del Direttore del Servizio Pesca – Acquacoltura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e, successivamente, prorogata ex lege, da ultimo con la legge regionale 28 dicembre 2020 n. 35 che ne ha portato la scadenza al 31 dicembre 2033.
ART. 2 Di autorizzare lo svincolo della cauzione versata presso la Cassa Depositi e Prestiti (ora Servizio definitivi della Ragioneria territoriale dello Stato) dell'importo di £ 1.000.000 pari a € 516,46 (euro cinquecentosedici/46), di cui alle quietanze n. 375 del 27.12.1960 e n. 170 del 07.02.1992.
ART. 3 Di ordinare all'Associazione Logudorese Pesca Sportiva con sede a Ozieri lo sgombero delle aree occupate da eventuali manufatti, impianti, tabelle e/o cartelli.
La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna ed è trasmessa al l'Associazione Logudorese Pesca Sportiva, avente sede a Ozieri, e, per il tramite della Direzione Generale, all'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ai sensi dell'articolo 21 della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine rispettivamente di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURAS del presente provvedimento.
Palmas