a. Il riferimento ai “costi amministrativi riferiti alle operazioni rilasciate a valere sul Fondo Unico da quantificarsi, secondo quanto previsto al punto 2.10, par. 38 della Decisione della Commissione n. 4505/2010”, di cui all’art. 2 comma 7 e all’art. 6 comma 1 lettera c) del Disciplinare, è da intendersi quantificato come importo annuo corrispondente al valore compreso tra il minimo dello 0,60% ed il massimo del 3% dell’importo garantito.
b. Nel rispetto dei valori percentuali compresi nel precedente punto, al momento del rilascio della garanzia, ciascun Confidi ammesso a gestire le risorse del Fondo Unico definisce l’importo dei costi amministrativi nell’ambito del premio annualmente pagato dall’impresa/professionista beneficiario per il rilascio della garanzia medesima.
c. L’importo del costo amministrativo è definito dal Confidi sulla base dei costi di istruttoria (compresa la valutazione del merito creditizio) e di gestione della garanzia che effettivamente sostiene, in conformità a quanto definito nel Foglio informativo adottato su schema condiviso con il sistema Confidi.
d. Il rappresentante legale e il Presidente Collegio sindacale del Confidi rendono dichiarazione ex 445/2000 circa il rispetto della forcella nella quantificazione dei costi amministrativi caricati sul fondo in sede di rendicontazione ai sensi dell’art. 9 del Disciplinare.