VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare gli articoli 3, 6 e 57;
VISTE le norme di attuazione dello Statuto e, in particolare, il D.P.R. 24 novembre 1965 n. 1627 e il D. Lgs 6 febbraio 2004 n. 70;
VISTA la Legge regionale del 7 marzo 1956 n. 37, recante disposizioni relative all’esercizio delle funzioni in materia di pesca;
VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";
VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca e, in particolare, l’art. 6 che prevede interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;
VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2018 n. 9 recante disposizioni in materia di pesca e in particolare l’art. 4 (Disposizioni in materia di regolamentazione della pesca subacquea professionale);
VISTA la legge regionale 22 novembre 2021 n. 17 art.13 comma 47 e 48 che istituisce il fermo triennale della pesca del riccio di mare (a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge e sino al 30 aprile 2024), così come modificata dalla legge regionale 2 febbraio 2022 n. 2 (che sposta la decorrenza del fermo al 15 aprile 2022 e sino al 30 aprile 2025), dalla legge regionale n. 12 dicembre 2022, n. 22 art. 1 comma 15 (che ha riaperto la pesca nella stagione 2022 sino alla data del 30 aprile 2023, nel limite massimo di novanta giornate lavorative) e dalla legge regionale 19 dicembre 2023, n.17 art.8 comma 7 che ha riaperto la pesca per la stagione 2023 dalla data di pubblicazione delle legge sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e fino al 5 maggio 2024, nel limite massimo di quattro giornate lavorative settimanali.
VISTA la legge regionale 21 novembre 2024, n.18 (pubblicata sul BURAS n. 61 del 22 novembre 2024) e, in particolare, l’art.5 comma 30 che, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 47, della legge regionale n. 17 del 2021, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e fino al 5 maggio 2025, autorizza la raccolta, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e dei relativi prodotti derivati freschi, nel limite massimo di quattro giornate lavorative settimanali;
VISTO il Decreto del Presidente n. 102 prot.n.24126 del 9 dicembre 2025 con il quale il Dott. Francesco Agus è stato nominato Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale;
VISTI il Regolamento (CE) n. 852/2004, il Regolamento (CE) n. 853/2004, il Regolamento (CE) n. 854/2004 e il D. Lgs n. 193/2007 relativi al rispetto dei requisiti generali e speciali in materia d'igiene dei prodotti raccolti e/o allevati, per l’immissione sul mercato, ai fini del consumo umano, di molluschi bivalvi vivi (mitili, vongole, ostriche, ecc.), echinodermi (ricci di mare), tunicati (ascidie) e gasteropodi marini vivi (patelle, murici, lumache di mare, ecc.) provenienti da zone di produzione classificate;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/1978 della Commissione del 31 ottobre 2017 recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda gli echinodermi raccolti al di fuori dalle zone di produzione classificate;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.1639 del 2 ottobre 1968 e, in particolare, gli articoli 128, 128-bis, 129, 130 e 131;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 816 del 26 aprile del 1977 “Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima”;
VISTO il Decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004 “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura”;
VISTO il Decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 153 in materia di pesca marittima;
VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e ss.mm.ii. concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26);
VISTO il Decreto ministeriale del 10 novembre 2011 e ss.mm.ii. finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del Reg. (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell’acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;
VISTO Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 dicembre 2011 e ss.mm.ii. relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal DM 10.11.2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
VISTO Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 174 del 29.05.2012 concernente modifiche e integrazioni al sopracitato Decreto direttoriale n. 155 del 28 dicembre 2011;
VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 37/24 del 1.8.2017 e n. 53/18 del 28.11.2017 relative al finanziamento di “Interventi nel settore della pesca volti al monitoraggio degli stock di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e di oloturia (Holothuria spp.) e i relativi piani operativi trasmessi dall’Agenzia Agris Sardegna (nota prot.n. 10597 del 26.06.2019);
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 18/34 del 18.05.2023 relativa a “Interventi nel settore della pesca. Disposizioni per l’utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio regionale nel triennio 2023-2025. UPB S06.05.002, capitolo SC06.1366.” e, in particolare, il punto 3 che stanzia le risorse finanziarie a favore dell’agenzia Agris Sardegna, per la prosecuzione del progetto di monitoraggio degli stock di riccio di mare;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 “disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna”;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2764/DecA/118 del 29.10.2009 “modifiche e integrazioni Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 “disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna”;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 346/DecA/10 del 04.02.2010 “Disciplina della pesca subacquea nel mare territoriale della Sardegna. Modifica art. 7 del Decreto n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009 “disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna”. Estensione del numero massimo di autorizzazioni a 189. Riapertura dei termini di presentazione delle domande per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della pesca subacquea professionale nell’AMP “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre” (Decreto n. 3053/DecA/139 del 3/12/2009)”;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3192/DecA/64 del 14 novembre 2018 “Disciplina della pesca subacquea professionale nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna. Direttive interpretative del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 07/10/2009”;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2505/DecA/48 del 07 novembre 2019 “Modifiche e integrazioni al Decreto dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 102/2009 “Disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna”;
VISTO il Decreto dell’Assessora all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 4301/DecA/59 del 25 novembre 2020 “Istituzione di aree di divieto di pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus)” nel mare territoriale della Sardegna;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 41/5100 del 20 dicembre 2024 “Regolamentazione della pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus) per la stagione 2024/2025;
CONSIDERATO lo stato di forte sofferenza della risorsa riccio di mare in molte aree del mare territoriale, così come emerge dalle evidenze scientifiche, da ultimo rilevate nell’ambito del progetto di Monitoraggio degli stock di riccio di mare;
RITENUTO di dover prevedere delle misure gestionali volte a salvaguardare la risorsa, limitando lo sforzo di prelievo e, in particolare, la durata della stagione di pesca, i quantitativi prelevabili, nonché l’orario consentito per il prelievo e per lo sbarco del riccio di mare da parte sia dei pescatori marittimi professionali che dei pescatori professionali subacquei e prevedendo il divieto di pesca ai pescatori sportivi e ricreativi;
CONSIDERATO che il numero di autorizzazioni alla pesca professionale subacquea è contingentato e che è pertanto necessario verificare l’effettivo utilizzo delle autorizzazioni alla pesca professionale subacquea da parte dei titolari;
VISTA la nota (prot. n. 7546 del 23.05.2018) con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha dato riscontro alla nota con la quale l’Amministrazione regionale (prot. n. 1321 del 29.1.2018) chiedeva chiarimenti in merito alla codifica dell’attrezzo per la pesca del riccio di mare necessaria in licenze di pesca al fine di consentire lo svolgimento di tale attività da parte delle imbarcazioni della pesca artigianale;
VISTE le relazioni scientifiche relative all’attività di monitoraggio sullo stato della risorsa riccio di mare (Paracentrotus lividus), e da ultimo quella relativa all’esito degli ultimi monitoraggi scientifici effettuati, inviata dall’agenzia Agris Sardegna (prot n. 24210 del 19.11.2025);
VISTA la nota inviata dalle Associazioni di categoria il 24.11.2025 inerente la proposta di regolamentazione della stagione di pesca di riccio di mare 2025/;
RITENUTO di dover emanare la disciplina di regolamentazione della pesca del riccio di mare per la stagione 2025/2026, tenendo conto delle risultanze dei monitoraggi scientifici e di quanto proposto dagli operatori per il tramite delle Associazioni di categoria;
VALUTATI i pareri espressi dai componenti del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca e l’Acquacoltura di cui alla legge regionale 21 giugno 2021, n. 14, ricostituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 154 prot. 23217 del 21.12.2024, nella seduta del 16.12.2025 convocata con nota prot. 4476 n. del 9.12.2025