Il Dirigente
Omissis
RICHIAMATO il D.P.R. n. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”.
Decreta
Art. 1 – Sono espropriati con la condizione sospensiva di cui al successivo Art. 3, a favore del Comune di Nurachi C.F. 00074700956, gli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione del corso Eleonora: realizzazione di un'area di sosta”; situati nel Comune di Nurachi ed individuati nell’elenco ditte e nella planimetria catastale che si allegano al presente provvedimento rispettivamente sotto la lettera “A” e sotto la lettera “B”, per farne parte integrante e sostanziale.
Art. 2 - L'indennità di espropriazione da corrispondere in via provvisoria in favore degli aventi diritto è stabilita nella misura indicata a fianco di ciascun singolo proprietario nell'allegata tabella “A”.
Art. 3 - Il presente decreto, sarà notificato ed eseguito ai sensi dell’art. 23 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. con redazione del verbale di immissione nel possesso da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
Lo stato di consistenza e il verbale di immissione nel possesso saranno redatti in contraddittorio con gli espropriati o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del Promotore dell’Espropriazione.
Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia contenuta nel presente decreto, ha efficacia dalla data di esecuzione dello stesso decreto, per decadenza della condizione sospensiva prevista dall’art. 23, comma 1, punto f del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Art. 4 - In calce al presente provvedimento sarà indicata la data dell’avvenuta esecuzione tramite immissione in possesso ai sensi degli artt. 23 e 24 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
Art. 5 - I proprietari espropriandi, entro trenta giorni dalla data di immissione nel possesso a seguito dell’esecuzione del presente decreto, sono invitati a comunicare se condividono l’indennità provvisoria offerta, con l'avvertenza che in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. In caso di mancata accettazione, le indennità non condivise verranno depositate presso la competente Cassa Depositi e Prestiti. I proprietari di cui all’elenco ditte che al trentesimo giorno della comunicazione non condividono l’indennità provvisoria offerta, possono, entro i successivi 20 giorni, limitarsi a designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell’art. 21, comma 7 del D.P.R. 327/2001, del collegio tecnico per la rideterminazione arbitrale dell’indennità. In assenza di detta designazione o in caso di silenzio, si procederà d’ufficio a richiedere una nuova determinazione dell’indennità all’apposita Commissione Provinciale Espropri, prevista dall’art. 41 del T.U.
Art. 6 - Nell’ipotesi in cui l’area da espropriare sia effettivamente coltivata dal proprietario coltivatore diretto, ad esso spetta l'indennità aggiuntiva di cui al comma 4 dell'art. 40 del D.P.R. 327/2001, quantificata con riferimento al valore agricolo medio della coltura in atto, determinato ai sensi dell'art. 41 dello stesso D.P.R.
Art. 7- Spetta, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 327/2001, una indennità aggiuntiva a favore dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni o compartecipanti, costretti ad abbandonare i terreni da espropriare, che coltivino i terreni medesimi da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.
Art. 8 - Il pagamento delle indennità accettate dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data di ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, sono dovuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.
Art. 9 - Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull’indennità ai sensi dell’articolo 25 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001.
Art. 10 - il presente decreto comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili, non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.
Art. 11 – un estratto del presente provvedimento va trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Sardegna parte terza.
Art. 12 - Il presente provvedimento è esente da bollo, a norma dell’articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Art. 13 – di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell’articolo 53 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Gli allegati A e B sono consultabili presso la sede del Comune di Nurachi –Servizio Espropriazioni, Piazza Chiesa n. 12 – 09070 Nurachi.
L’Autorità Espropriante
Il Dirigente
Ing. Giuseppe Medda