Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna
Area Pianificazione, Programmazione e Controllo del Gestore
Determinazione Dirigenziale n. 253 del 21/11/2025
Premesso che:
con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 il Consiglio Regionale della Sardegna, in attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha istituito l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna, dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, a cui sono attribuite le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;
con L.R. 11 dicembre 2017, n. 25 sono state apportate alcune modifiche alla L.R. 4/2015, tra cui quelle relative alla composizione ed al procedimento di nomina del Comitato Istituzionale d’Ambito;
con Deliberazione del CIA n. 45 del 2 settembre 2022 si è dato atto dell’insediamento del Comitato Istituzionale d’Ambito costituito ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 4/2015 e ss.mm.ii. ed è stato eletto quale Presidente il componente sindaco Fabio Albieri;
con Determinazione Dirigenziale n. 279 del 31 dicembre 2019 è stata disposta l’assunzione dell’Ing. Francesca Salis in qualità di Dirigente Tecnico per l’Area Pianificazione, Programmazione e Controllo del Gestore, a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza dal 7 gennaio 2020;
con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 31 maggio 2024 è stato conferito all’Ing. Giovannino Tanca l’incarico di E.Q. per tutte le attività ed i procedimenti correlati agli espropri, di competenza dell’unità organizzativa incardinata nell’Area Pianificazione, Programmazione e Controllo del Gestore, per la durata di due anni a far data dal 1 giugno 2024.
Visto lo Statuto dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna.
Premesso altresì che:
il Commissario Governativo per l’Emergenza Idrica in Sardegna ha approvato con Ordinanza 30 settembre 2002, n. 321, il Piano d’Ambito regionale;
con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 25 del 29 dicembre 2004 è stato individuato il soggetto affidatario del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna ed è stato approvato lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d’Ambito e il Gestore;
in data 30 dicembre 2004 è stata sottoscritta la Convenzione di Servizio (di cui al Rep. A.A.T.O. n. 2/2004) regolante i rapporti tra l'Autorità d’Ambito e il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
in data 22 febbraio 2012 è stata sottoscritta tra l'Autorità d’Ambito e il Gestore del Servizio Idrico Integrato la Convenzione di Servizio aggiornata (di cui al Rep. A.A.T.O. n. 9/2012);
in data 7 luglio 2022, è stata sottoscritta tra l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna e il Gestore del Servizio Idrico Integrato la Convenzione di Servizio ulteriormente aggiornata (Rep. EGAS n. 55/2022).
Dato atto che:
per la realizzazione dell’opera pubblica in argomento si rende indispensabile espropriare ed asservire aree di proprietà privata ricorrendo al procedimento di espropriazione ed asservimento per pubblica utilità;
è stato effettuato l’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e all’asservimento ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001 e per la dichiarazione della pubblica utilità ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come da documentazione agli atti;
a seguito delle suddette comunicazioni di avvio del procedimento ex artt. 11 e 16 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 non sono pervenute opposizioni di terzi, così come attestato dal responsabile del procedimento espropriativo geom. Graziano Mossa con nota prot. n. 64928 del 21 aprile 2023 e acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2130 del 26 aprile 2023;
con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 120 del 10 maggio 2023 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in argomento e contestualmente è stata disposta, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001, la pubblica utilità dell’opera pubblica in oggetto;
con Deliberazione del Consiglio Comunale di Castelsardo n. 42 del 27 settembre 2023 è stata adottata la variante urbanistica al Programma di Fabbricazione Comunale finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e all’asservimento delle aree occorrenti alla realizzazione dei lavori in oggetto;
con Deliberazione del Consiglio Comunale di Castelsardo n. 21 del 17 luglio 2024 è stata approvata in via definitiva, ai sensi dell’art. 20, comma 15 della L.R. 45/1989, la variante urbanistica al Programma di Fabbricazione Comunale finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e all’asservimento delle aree occorrenti alla realizzazione dei lavori in oggetto;
con Determinazione della RAS – Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia n. 1259 del 26 agosto 2024 la sopracitata variante urbanistica è stata ritenuta coerente col quadro normativo e pianificatorio sovraordinato;
l’avviso di approvazione definitiva della suddetta variante urbanistica unitamente alla verifica di coerenza è stato pubblicato sul BURAS n. 45, parte III del 29 agosto 2024 e pertanto la stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 19 della L.R. 45/1989, il giorno successivo a tale data è entrata in vigore;
ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 la dichiarazione di pubblica utilità disposta con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 120 del 10 maggio 2023 è divenuta efficace al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all’asservimento a seguito dell’entrata in vigore della variante urbanistica al Programma di Fabbricazione del Comune di Castelsardo;
sono state effettuate le comunicazioni di cui all’art. 17 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come da documentazione agli atti;
con Decreto Dirigenziale EGAS n. 12 del 25 settembre 2024 è stata disposta, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, l’occupazione d’urgenza preordinata all’asservimento e all’esproprio dei beni immobili necessari all’esecuzione dei lavori in oggetto e contestualmente è stata determinata, in via provvisoria, l’indennità di asservimento e di esproprio;
nei giorni 4 e 5 novembre 2024, secondo le modalità di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 e smi, il tecnico ing. Michele Rubiu, all’uopo designato dall’impresa esecutrice dei lavori, ha dato corso all’immissione in possesso degli immobili con la redazione, in contradditorio, degli stati di consistenza con i relativi verbali;
nei trenta giorni successivi dall’immissione in possesso, come comunicato dal promotore dell’espropriazione/asservimento Abbanoa SpA con nota prot. n. PM/FS/2051/PRO del 8 gennaio 2025 (prot. EGAS n. 60 del 08.01.2025) successivamente integrata con nota prot. n. PM/FS/11733/PRO del 22 gennaio 2025 (prot. EGAS n. 423 del 22.01.2025), è pervenuta la comunicazione di rifiuto dell’indennità offerta e contestuale richiesta di avvalersi del procedimento di stima previsto dall’art. 21 del D.P.R. n. 327/2001 da parte di Lorenzoni Giuseppe erede del de cuius Lorenzoni Gavino, intestatario catastale del mappale 167, foglio 15 del Comune di Castelsardo, nominando quale tecnico di fiducia, ai fini della costituzione della commissione ex art. 21, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, il dott. agr. Daniele Giovanni Battista Berardo;
con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 55 del 21 marzo 2025 è stato affidato, al geom. Paolo Quartu, l’incarico per l’espletamento del ruolo di perito di parte per questo Ente in seno alla procedura ex art. 21 del D.P.R. 327/2001 finalizzata alla determinazione definitiva dell’indennità di esproprio richiesta Lorenzoni Giuseppe erede di Lorenzoni Gavino, in riferimento ai lavori di “Adeguamento schema fognario depurativo n. 11-12 Castelsardo – Lu Bagnu” ID 2006-1058;
con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 56 del 21 marzo 2025 è stato ordinato, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 327/2001, il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, dell’indennità di espropriazione non concordate, comprensive delle relative indennità ex art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001, che per la ditta Lorenzoni Gavino ammontano complessivamente a € 14.260,73, di cui € 13.690,30 per indennità di espropriazione inizialmente offerta ed € 570,43 per indennità di occupazione;
con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 72 del 14 aprile 2025:
si è dato atto che l’indennità definitiva di espropriazione dovuta a Lorenzoni Giuseppe, erede del de cuius Lorenzoni Gavino, per l’espropriazione del bene immobile distinto in catasto al Foglio 15, mappale 167 del Comune di Castelsardo, nell’ambito del procedimento di espropriazione/asservimento per pubblica utilità relativo ai lavori di “Adeguamento schema fognario depurativo n. 11-12 Castelsardo – Lu Bagnu” ID 2006-1058, deve essere determinata ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001;
è stato nominato, ai sensi dell’art. 21 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, il collegio dei periti deputato alla determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione dovuta a Lorenzoni Giuseppe, erede del de cuius Lorenzoni Gavino, per l’espropriazione del bene immobile sopramenzionato, nelle persone dei seguenti tecnici:
dott. Daniele Giovanni Battista Berardo, iscritto all’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Sassari al n. 209, designato dalla ditta espropriata;
geom. Paolo Quartu iscritto all’ordine dei geometri della provincia di Cagliari al n. 1870, designato da questo Ente.
si è dato atto che l’eventuale terzo tecnico del collegio sarà nominato, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del D.P.R. n. 327/2001, dal Presidente del Tribunale Civile nella cui circoscrizione ricadono gli immobili da stimare su istanza di chi abbia interesse;
si è stabilito il termine per il deposito della relazione di stima dell’indennità definitiva, presso gli uffici dell’EGAS come segue:
entro 90 giorni dalla data di notifica del presente atto, qualora non si faccia ricorso alla nomina del terzo tecnico da parte del Presidente del Tribunale Civile nella cui circoscrizione ricadono gli immobili da stimare;
entro 90 giorni decorrenti dalla data di nomina del terzo tecnico da parte del Presidente del Tribunale di Civile nella cui circoscrizione si trova il bene da asservire, qualora ne ricorra il caso;
con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 153 del 23 luglio 2025, vista l’istanza avanzata dal componente del collegio peritale geom. Paolo Quartu in data 11 luglio 2025, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 4168 del 14 luglio 2025, è stata accordata una proroga di novanta giorni per il deposito, presso gli uffici dell’EGAS, della relazione di stima dell’indennità definitiva di espropriazione dovuta a Lorenzoni Giuseppe, erede del de cuius Lorenzoni Gavino;
con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 214 del 14 ottobre 2025, vista l’istanza avanzata dal componente del collegio peritale geom. Paolo Quartu e acquisita al protocollo dell’Ente al n. 5736 del 13 ottobre 2025, è stata accordata una proroga di trenta giorni per il deposito, presso gli uffici dell’EGAS, della relazione di stima dell’indennità definitiva di espropriazione dovuta a Lorenzoni Giuseppe, erede del de cuius Lorenzoni Gavino.
Dato atto che in data 27 ottobre 2025, con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 6163 in pari data, la commissione peritale ha depositato, presso l’EGAS, la relazione di stima riguardante la determinazione dell’indennità definitiva dovuta per l’espropriazione del bene distinto al Catasto al foglio 15, mappale 167, Comune di Castelsardo.
Rilevato che dalla summenzionata relazione depositata dal collegio peritale, si evince che l’indennizzo definitivo da riconoscere per l’espropriazione del bene distinto al Catasto al foglio 15, mappale 167, Comune di Castelsardo, risulta essere di € 23.262,00 contro l’importo inizialmente offerto di € 13.690,30, a cui deve essere sommato l’indennità di occupazione ex art. 22-bis comma 5) del D.P.R. n. 327/2001 valutata in € 2.261,58, per un totale complessivo di € 25.523,58, secondo il prospetto visionabile presso Abbanoa Spa, Viale Diaz n. 77, 09125 Cagliari.
Richiamata la Determinazione Dirigenziale EGAS n. 246 del 19 novembre 2025 con la quale sono stati determinati i compensi da corrispondere a ciascun professionista componente la commissione peritale che, ai sensi dell’art. 21, comma 6, lett. b) del DPR n. 327/2001 sono a carico dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna.
Rilevato che, in forza della dichiarazione di successione di Sanna Anna del 07.09.2024 Registrazione Volume 88888 n. 346182 del 21.08.2025, Trascrizione n. 11795.2/2025 e della dichiarazione di successione di Lorenzoni Gavino del 01.02.2013 Registrazione Volume 88888 n. 345858 del 21.08.2025, Trascrizione n. 11789.1/2025, Lorenzoni Anna Pina e Lorenzoni Gavino risultano comproprietari, secondo i registri catastali, del terreno oggetto di procedimento ex art. 21 del D.P.R. n. 327/2001, distinto al Catasto al foglio 15, mappale 167, Comune di Castelsardo.
Dato atto altresì che:
con nota prot. n. 6213 del 27 ottobre 2025 è stato comunicato, ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, a Lorenzoni Gavino il deposito della relazione di stima definitiva da parte della commissione peritale presso l’Ente chiedendo di comunicare manifesta accettazione entro trenta giorni dal ricevimento della stessa;
con nota prot. n. 6214 del 27 ottobre 2025 è stato comunicato, ai sensi dell’art. 27, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, a Lorenzoni Anna Pina il deposito della relazione di stima definitiva da parte della commissione peritale presso l’Ente chiedendo di comunicare manifesta accettazione entro trenta giorni dal ricevimento della stessa;
con note acquisite al protocollo dell’Ente al n. 6262 del 11 novembre 2025, Lorenzoni Anna Pina e Lorenzoni Gavino hanno comunicato di accettare l’indennità definitiva, così come determinata dal Collegio Peritale ex art. 21 del D.P.R. n. 327/2001, allegando la relativa documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene.
Vista la documentazione acquisita agli atti che attesta la piena e libera proprietà dell’immobile secondo quanto riportato nel prospetto visionabile presso Abbanoa Spa, Viale Diaz n. 77, 09125 Cagliari.
Viste:
la dichiarazione di successione, numero 345858, volume 888888, presentata il 21.08.2025 di Lorenzoni Gavino, trascrizione n. 192 del 08.09.2025, Registro Particolare n. 11789, Registro Generale 14959, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
la dichiarazione di successione, numero 346182, volume 888888, presentata il 21.08.2025 di Sanna Anna, trascrizione n. 198 del 08.09.2025, Registro Particolare n. 11795, Registro Generale 14965, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Dato atto che il bene in questione, come da documentazione agli atti, risulta essere libero da ipoteche e non gravato da diritti reali di garanzia e che gli aventi pieno titolo al pagamento dell’indennità definitiva come sopra determinata sono Lorenzoni Anna Pina per la quota di proprietà di 1/2 e Lorenzoni Gavino per la quota di proprietà di 1/2.
Visto l’art. 27 del D.P.R. n. 327/2001 recante “Pagamento o deposito definitivo dell’indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione Provinciale”, ed in particolare il comma 2) il quale stabilisce che, successivamente alla comunicazione del deposito della relazione dei periti, viene autorizzato il pagamento dell’indennità.
Evidenziato che il sopra menzionato importo di € 25.523,58, quale indennità di espropriazione definitiva, comprensiva dell’indennizzo di occupazione ex art. 22-bis comma 5) del DPR n. 327/2001, verrà conseguentemente liquidato agli aventi diritto secondo le rispettive quote di proprietà, come segue:
€ 11.262,85 mediante liquidazione diretta tramite bonifico bancario da effettuarsi a cura soggetto promotore dell’espropriazione Abbanoa S.p.A. a seguito del presente provvedimento di autorizzazione al pagamento, agli aventi diritto, secondo le rispettive quote di proprietà;
€ 14.260,73, importo depositato, a seguito dell’ordinanza ex art. 26 del DPR n. 327/2001 di cui alla Determinazione Dirigenziale EGAS n. 56 del 21 marzo 2025, presso la Cassa Depositi e Prestiti a titolo di indennità di espropriazione provvisoria e di occupazione temporanea, sulla quale verrà disposto lo svincolo con apposito e separato provvedimento.
Ritenuto pertanto opportuno rilasciare l’autorizzazione al pagamento, ai sensi dell’art. 27, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001.
Visto l’art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006, come novellato dal D.L. 133/2014, recante “Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante”, il quale al comma 3 stabilisce che l’ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi”.
Visto l’art 27 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii recante “Pagamento o deposito definitivo dell’indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione Provinciale”.
Ritenuto di poter provvedere in merito.
Viste:
la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 71 del 30 dicembre 2024, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 72 del 30 dicembre 2024, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027;
la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 3 del 30 gennaio 2025, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;
la Deliberazione del Comitato Istituzionale d’Ambito n. 13 del 24 aprile 2025, di approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2024.
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l’articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza.