L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio richiama la deliberazione n. 60/46 del 19/11/2025, con la quale la Giunta regionale ha approvato, preliminarmente, la modifica del primo periodo del comma 1, dell'articolo 27 delle Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta: campeggi, villaggi turistici e marina resort di cui all’articolo 13, comma 1, lett. b) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo), prorogando i termini per la classificazione delle strutture esistenti.
L'Assessore precisa che la citata deliberazione è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio regionale, per l'acquisizione del parere della competente Commissione ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2017.
Il Consiglio regionale, con la nota n. 13109 del 28/11/2025, ha comunicato che la Quinta Commissione, nella seduta del 27 novembre 2025, ha espresso all'unanimità parere favorevole sul provvedimento di cui all'oggetto.
L'Assessore pertanto, propone alla Giunta l'approvazione definitiva della deliberazione n. 60/46 del 19/11/2025.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio
Delibera
di approvare, in via definitiva, la deliberazione n. 60/46 del 19/11/2025, concernente la modifica del primo periodo del comma 1, dell'articolo 27 delle Direttive di attuazione per la disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta: campeggi, villaggi turistici e marina resort di cui all’articolo 13, comma 1, lett. b) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo).
Pertanto, dopo la modifica, il comma 1 risulta il seguente: ““Entro trentasei mesi dalla data di pubblicazione sul BURAS delle presenti direttive, i titolari delle strutture ricettive all’aria aperta esistenti, come definite all’articolo 13, comma 1, lettera b) della “Legge” (camping, villaggi turistici e marina resort), devono adeguare i propri requisiti funzionali in relazione a quanto previsto nelle allegate tabelle 1, 2 e 3, applicabili per tipologia, mediante presentazione di apposita dichiarazione autocertificativa, per il tramite del SUAPE, relativa al possesso dei requisiti funzionali previsti nelle predette tabelle”.