ART. 1 Per le ragioni specificate in premessa e qui approvate, in considerazione dell’attuale impossibilità di procedere al pagamento del contributo ANAC da parte degli operatori economici interessati a partecipare alle gare per la gestione in esclusiva e con compensazione del servizio aereo di linea sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e viceversa (CIG B8823648A6), Alghero - Milano Linate e viceversa (CIG B880E784BE), Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa (CIG B880E7D8DD), Cagliari - Milano Linate e viceversa (CIG B880E59B27), Olbia- Roma Fiumicino e viceversa (CIG B880E4175A), Olbia - Milano Linate e viceversa (CIG B880E35D71) ed in adesione della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 6/2025_REG.PROV.COLL. (n. 1/2025 REG.RIC.A.P.) del 9 giugno 2025,
- di non procedere all’applicazione dell’esclusione automatica dalla procedura di gara per gli operatori economici che, a causa delle suddette problematiche tecniche della piattaforma ANAC, non riuscissero a procedere al pagamento del contributo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, dandone attestazione nelle modalità ritenute opportune (screenshot dell'errore sul portale ANAC; dichiarazione sostitutiva di certificazione, etc..), da allegare alla voce "Contributo Anac" nella Busta di Qualifica della relativa RdO di SardegnaCAT;
- di procedere, nella suddetta ipotesi, all’attivazione del soccorso istruttorio secondo le previsioni della normativa vigente;
- di dare atto che la procedura di valutazione delle offerte per gli operatori interessati, avverrà solo a seguito dell’avvenuta verifica del pagamento del contributo spettante all’Autorità nazionale anticorruzione.
ART. 2 Sono confermate, al netto delle precisazioni sopra indicate, le disposizioni e gli allegati già approvati con le determinazioni n. 459 prot. n. 16154 del 03.10.2025, n. 460 n. 16155 del 03.10.2025, n. 461 prot. n. 16156 del 03.10.2025, n. 462 prot. n. 16157 del 03.10.2025, n. 463 prot. n. 16158 del 03.10.2025, n. 464 prot. n. 16159 del 03.10.2025 e n. 632 prot. n.19444 del 2.12.2025.
ART. 3 Di procedere, al fine di favorire la diffusione e partecipazione alla procedura in oggetto, alla pubblicità secondo le forme previste.
La presente determinazione è trasmessa, ai sensi dell'art. 21 della L.R n. 31/98, all'Assessore Regionale dei Trasporti ed al Direttore Generale di questo Assessorato.
Flore