VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, come modificato dal D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 277, recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 7 marzo 2006, con il quale sono fissati i “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;
VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 38/60 del 21.12.2022, con la quale sono state approvate le “Linee guida per l’organizzazione e il funzionamento dei corsi”;
VISTA la L.R. 8 maggio 2025, n. 12 "Legge di stabilità regionale 2025";
VISTA la L.R. 8 maggio 2025, n. 13 "Bilancio di previsione 2025-2027";
VISTO l’art. 23, del D.L. n.228/2021, il quale ha previsto l’ammissione al corso indicato in oggetto dei medici della Polizia di Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza, fuori contingente e senza borsa di studio, che siano in servizio permanente ed effettivo con almeno quattro anni di anzianità;
DATO ATTO che tutti gli oneri finanziari relativi alla realizzazione del corso in oggetto fanno carico alla Regione Sardegna che vi provvede mediante le risorse disponibili sul Capitolo SC02.0595 del Bilancio di previsione triennale Regionale 2025/2027 e che lo stesso finanziamento è assegnato all’Azienda Regionale della Salute (ARES);
VISTA la Determinazione n. 1287 del 12.11.2025 con cui è stato approvato e pubblicato l’Avviso pubblico per l’accesso al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale relativo al triennio 2025/2028, senza borsa e fuori contingente, ai sensi dell’art. 23, del D.L. n. 228/2021, il quale ha previsto l’ammissione dei medici della Polizia di Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza, che siano in servizio permanente ed effettivo con almeno quattro anni di anzianità;
CONSIDERATO che il termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al corso, ai sensi dell’art. 23, del D.L. n. 228/2021, è stato stabilito in 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data dipubblicazione dell’avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Sardegna (BURAS);
PRESO ATTO che nei termini stabiliti dall’Avviso le domande pervenute sono state n. 4, di cui n. 1 ammissibile ai sensi dell’art. 23 del D.L. n. 228/2021 in quanto in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico approvato con Determinazione n. 1287 del 12.11.2025;
CONSIDERATO che nei termini stabiliti dall’Avviso n. 3 domande tra quelle pervenute sono risultate non ammissibili in quanto non in possesso dei n. 4 anni di anzianità di servizio in qualità di medico;
RITENUTO di dover approvare n. 1 domanda, tra quelle pervenute, per il triennio 2025/2028 dei medici indicati all’art. 23 del D.L. 228/2021, fuori contingente e senza borsa, come riportato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
VISTO il Decreto dell’Assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 61/4530 del 30 agosto 2025, con il quale al dott. Antonio Tognotti sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione presso la Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per la durata di un triennio;
DATO ATTO che il titolare del centrodi responsabilità competente non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del "Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna", e che detto requisito è posseduto anche dal personale coinvolto nell'istruttoria del presente atto.
Determina