Il Consiglio regionale ha approvato
Art. 1
1. L'articolo 2 della legge regionale 19 maggio 2025, n. 14 (Disposizioni in materia di graduatorie), si interpreta nel senso che il termine di efficacia triennale si applica anche alle graduatorie in corso di efficacia al momento dell'entrata in vigore della legge.
Art. 2
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Data a Cagliari, addì 1 dicembre 2025
Todde