L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che l'Accordo collettivo nazionale (ACN) del 4 aprile 2024 disciplina i rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
L'Assessore riferisce che, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del già menzionato ACN è istituita un’indennità di disponibilità del rapporto convenzionale dei medici specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti (biologi, chimici, psicologi), allo scopo di incentivare lo svolgimento del rapporto di lavoro nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) e l'ampliamento dell'orario di incarico, e che i commi 2, 4, 5 e 6 del medesimo articolo stabiliscono che:
- “L’indennità di cui al comma 1 è strettamente connessa allo svolgimento di incarichi di specialista ambulatoriale, veterinario o professionista convenzionato con il SSN ed è erogata, come emolumento aggiuntivo della quota oraria ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato che nell’anno non svolgano attività libero professionale, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 42” (comma 2);
- “Per la determinazione dell'importo dell'emolumento aggiuntivo della quota oraria di cui al comma 2, le Regioni dispongono di un fondo annuo stabilito, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda, in euro 0,39 (zero/39) per ora di attività” (comma 4);
- “Annualmente la Regione determina la quota oraria che viene assegnata dalle Aziende ai soli aventi titolo di cui al comma 2, secondo i criteri definiti nei seguenti commi” (comma 5);
- “Il fondo annuo regionale, come determinato ai sensi del comma 4, viene ripartito annualmente sulla base del numero delle ore di incarico relative al precedente anno solare degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di cui al comma 2” (comma 6).
L'Assessore ricorda che, con deliberazione della Giunta regionale n. 42/63 del 06.11.2024, è stato approvato lo schema di ripartizione del fondo di disponibilità e della quota oraria per l’anno 2023.
Con la nota prot. n. 44999 del 19.9.2025, acquisita al protocollo interno dell’Assessorato n. 25692 del 19.9.2025, l’Azienda regionale della salute (ARES) ha trasmesso i dati necessari per la definizione del fondo e della quota oraria per l’anno 2024.
In merito alla definizione della quota oraria, l’Assessore propone di riconoscere, in continuità con gli anni precedenti, una quota uguale per tutti i potenziali beneficiari (medici, veterinari, biologi, chimici e psicologi).
L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone, pertanto, di approvare lo schema di ripartizione del fondo di disponibilità e della quota oraria per l’anno 2024 a favore dei medici, veterinari, biologi, chimici e psicologi specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 45 dell'ACN del 4 aprile 2024, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
L’Assessore fa presente che, in considerazione del fatto che l'intervento verte sulla quota ACN, la copertura finanziaria è garantita dal fondo sanitario regionale.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame
Delibera
- di approvare lo schema di ripartizione del fondo di disponibilità e della quota oraria per l’anno 2024 a favore dei medici, veterinari, biologi, chimici e psicologi specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 45 dell'ACN del 4 aprile 2024, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare alla Azienda regionale della salute (ARES) l'adozione dei provvedimenti di attuazione della presente deliberazione;
- di pubblicare la presente deliberazione nel BURAS, al fine di consentire un'adeguata diffusione dei suoi contenuti.