L’Assessore
VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme d’attuazione;
VISTA la Legge Regionale del 7 gennaio 1977 n. 1 e le successive modificazioni e integrazioni
VISTA la Legge Regionale 8 maggio 2025, n. 12, comma 10, articolo 2 che ha modificato la Legge Regionale 19 dicembre 2023, n. 17, comma 25, articolo 5, destinando un contributo di euro 500.000 alle partorienti, nel 2024 e negli anni successivi, residenti nelle zone del territorio della Regione, con particolare riguardo alle isole minori che, per mancanza di un punto nascita raggiungibile entro le tempistiche previste dalla normativa applicabile, partoriscono in un altro punto nascita del Servizio sanitario regionale.
Le somme sono assegnate alla ASL n. 7, quale azienda capofila che provvede alla gestione delle risorse sulla base di appositi indirizzi assessoriali (missione 13 - programma 02 - titolo 1);
VISTA la Legge Regionale 8 maggio 2025 n. 13 (Bilancio di previsione triennale 2025-2027) che finanzia la misura con un ulteriore stanziamento di 500.000 euro per l’anno 2025;
VISTA la D.G.R. n. 36/48 del 9 luglio 2025, con la quale sono stati individuati la metodologia e i criteri da applicare ai fini della predisposizione dell’elenco dei comuni di residenza delle partorienti per i quali il punto nascita non risulta raggiungibile entro le tempistiche stabilite dalla normativa vigente;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 33 del 17 settembre 2025, con il quale sono state disciplinate le modalità e le procedure per l’erogazione del contributo alle partorienti, in attuazione della sopra citata D.G.R. n. 36/48 del 9 luglio 2025;
VISTA la D.G.R. n. 53/17 del 16 ottobre 2025, che modifica la D.G.R. n. 36/48 del 9 luglio 2025 e stabilisce il criterio per l’accesso al contributo a favore delle partorienti, introducendo un margine del 10% rispetto alla soglia originaria di 60 minuti e rideterminando il requisito temporale in “maggiore o uguale a 54 minuti”;
DATO ATTO che si rende necessario procedere all’adozione, ai sensi del medesimo art. 2, comma 10, della L.R. n. 12/2025 sopra richiamata, del presente decreto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 53/17 del 16 ottobre 2025, che ha modificato il criterio temporale per l’accesso al contributo a favore delle partorienti.
Decreta
ART. 1 L’Allegato “A” del Decreto assessoriale n. 33 del 17 settembre 2025, contenente l’elenco dei comuni di residenza delle partorienti aventi diritto al contributo in oggetto, è integralmente sostituito dall’Allegato “A” del presente provvedimento, in coerenza con le modifiche introdotte dalla D.G.R. n. 53/17 del 16 ottobre 2025.
ART. 2 Le disposizioni di cui al Decreto assessoriale n. 33 del 17 settembre 2025, ove non espressamente modificate dal presente provvedimento, restano ferme e continuano a trovare applicazione.
ART. 3 Le ASL, attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale, divulgano il contenuto del presente Decreto, rendendo disponibili per le beneficiarie il modulo per la presentazione dell’istanza, il modulo e la relativa nota informativa per il consenso al trattamento dei dati ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati - REG. (UE) 2016/679.
Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it.
Bartolazzi