L'Assessore
VISTO lo statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”;
VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 18 prot. n. 6417 del 9 aprile 2024, avente ad oggetto “Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale” e, in particolare, le disposizioni dell’articolo 1 in base alle quali il signor Gian Franco Satta è stato nominato Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;
VISTO il Regio Decreto n. 215 del 1933, in particolare le disposizioni di cui Titolo II, Capo IV;
VISTO l’art. 4 della Legge regionale n. 6 del 23 marzo 2008;
VISTO l’art. 17, commi 6 e 7 della Legge regionale n. 12 del 30 giugno 2011;
VISTO l’art. 1 della Legge regionale n. 31 del 30 novembre 2016;
VISTO il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1150/DecA/30 del 9 settembre 2014 con il quale è stata nominata la Commissione di esperti e giurisperiti ai sensi dell’art. 28 comma 1 del R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933, per l’esame dei reclami proposti avverso i piani di riordino fondiario del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese e finanziati con Decreto Assessoriale n. 1831/DecA/125 del 27 dicembre 2012;
VISTO il Piano di Riordino Fondiario nei territori di Marrubiu, Terralba e Uras (PAC 23/503 e PAC 23/8099), elaborato dal Consorzio di Bonifica dell’Oristanese ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, composto dagli elaborati di cui all’elenco allegato, depositato per 90 giorni consecutivi, dal 23 luglio al 21 ottobre 2024, presso le segreterie del Comuni di Marrubiu, Terralba e Uras;
VISTI gli atti comprovanti la regolare pubblicazione del Piano ai sensi dell’art. 26 del R.D. n. 215/1933;
DATO ATTO che i Comuni di Terralba e Uras hanno comunicato l’assenza di reclami, mentre il Comune di Marrubiu con nota prot. n. 12733 del 12 novembre 2024 ha trasmesso tre reclami depositati presso l’Ufficio protocollo del Comune nei termini previsti;
CONSIDERATO che, sentita la Commissione di esperti e giurisperiti, due reclami non sono stati accolti e per il restante è stato espresso un accoglimento condizionato;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 28 del R.D. 13 febbraio 1933, n.215, le decisioni sui reclami sono state notificate agli interessati mediante raccomandata A/R e che il reclamo accolto a condizione è stato successivamente rigettato - sempre con notifica tramite raccomandata A/R - in quanto l’interessato non ha fatto pervenire alcuna comunicazione o documentazione riguardante gli adempimenti richiesti nei termini indicati;
PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, in data 26 settembre 2025, ha trasmesso le copie complete degli elaborati componenti il Piano di Riordino Fondiario pubblicato;
DATO ATTO che il Piano di Riordino fondiario in argomento, della superficie lorda di 2.504 ha (superficie netta 2.076 ha), dal punto di vista fisico, è già stato definito e realizzato in tutte le sue parti fino all’assegnazione e consegna ai proprietari, in accordo con questi, dei fondi accorpati di nuova formazione e che il completamento dello stesso in ordine agli aspetti tecnico-giuridici è stato finanziato per € 300.000 con determinazione del Servizio competente della Direzione generale dell'Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 21202/798 del 30 dicembre 2016, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 65/33 del 6 dicembre 2016;
RITENUTO che i criteri adottati dal Consorzio di Bonifica dell’Oristanese nell'elaborazione del Piano e nelle assegnazioni dei nuovi lotti ai rispettivi proprietari assegnatari sono razionali e rispondono allo scopo di permettere una migliore utilizzazione dei terreni agricoli secondo razionali criteri tecnico-agronomici;
RITENUTO che il Piano in esame contiene tutti gli elementi richiesti dalle leggi vigenti sulla bonifica e che quindi può essere approvato;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 53/46 del 16/10/2025 "Approvazione preliminare del Piano di riordino fondiario nei territori di Marrubiu, Terralba e Uras (PAC 23/503 e PAC 23/8099), elaborato dal Consorzio di bonifica dell’Oristanese ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215”;
Decreta
ART. 1 È approvato il Piano di Riordino Fondiario nei territori di Marrubiu, Terralba e Uras (PAC 23/503 e PAC 23/8099), composto dagli elaborati di cui all’elenco allegato, che, muniti del “visto” assessoriale, formano parte integrante del presente decreto.
ART. 2 L’approvazione del Piano di cui al precedente art. 1 produce gli effetti stabiliti dall’art. 29 del R.D. n. 215/1933.
ART. 3 Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese provvede alla trascrizione del presente decreto, entro 30 giorni dalla sua notifica, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Oristano, tenendo conto degli eventuali trasferimenti di proprietà e della costituzione di diritti reali che si siano verificati dopo la compilazione del Piano o siano per verificarsi, in modo che la trascrizione avvenga nei confronti dei legittimi proprietari dei diritti di proprietà o di altri diritti reali, e provvede altresì a tutti gli adempimenti di legge previsti dal Titolo II Capo IV del R.D. 13/2/1933, n. 215.
ART. 4 I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni e in genere tutti gli atti da compiersi nell’interesse dei fondi ricadenti nel citato Piano di riordino beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dal già citato R.D. 13.2.1933, n. 215, dalla Legge n. 604/1954 e dalla Legge n. 208/2015 art. 1, comma 57.
ART. 5 Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.
ART. 6 Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese provvede all’affissione del testo integrale del presente decreto nell’Albo dei Comuni di Marrubiu, Terralba e Uras, nonché alla sua registrazione fiscale.
ART. 7 Ai sensi dell’art. 28 del R.D. 13.2.1933, n. 215, avverso il presente decreto di approvazione del Piano di Riordino Fondiario non è ammesso gravame in via amministrativa ma è fatta salva l’ordinaria competenza dell’Autorità giudiziaria per la tutela dei diritti degli interessati.
Satta