L'Assessora
VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 18 del 09.04.2025, con il quale l’ing. Barbara Manca è stata nominata Assessore dei Trasporti;
VISTI il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) e la comunicazione della Commissione europea del 22 aprile 2014 (COM (2014) 232 final) di interpretazione del medesimo regolamento (CEE) n. 3577/92, per quanto compatibili;
VISTO il regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto compatibile;
VISTO il decreto legislativo del 17 aprile 2001, n. 234, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative” con il quale si è data attuazione alla legge “Bassanini” n. 59 del 1997 e sono state espressamente attribuite alla Regione Sardegna le funzioni e i compiti che il D.Lgs. n. 112/1998 ha conferito alle regioni a statuto ordinario, subordinandole, peraltro, all’effettivo trasferimento delle risorse e beni necessari;
VISTO l’art. 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità' europee” convertito, con modificazioni, nella Legge 20 novembre 2009 n. 166 “Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime”, per quanto compatibile, il quale prevede, tra l’altro, la liberalizzazione delle rotte di cabotaggio marittimo, il conferimento alle regioni (per quelle a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti) delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all’interno di una stessa regione;
VISTA la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, recante “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna”, per quanto compatibile e, in particolare, l’art. 7, comma 4, che disciplina, quali servizi pubblici rientranti nel sistema di servizi minimi di livello locale, i collegamenti marittimi di trasporto pubblico locale istituiti fra la Sardegna e le sue isole minori;
VISTA la legge regionale 12 ottobre 2012, n. 18, recante “Disposizioni in materia di continuità territoriale marittima e modifiche alla legge regionale n. 1 del 1977”, che disciplina, agli artt. 1 e 3, la continuità territoriale marittima ed i servizi di cabotaggio aventi preminente interesse regionale e, specificamente, individua all‘art. 4, comma 1, lett. c) anche i servizi di collegamento di passeggeri e merci con le isole minori della Sardegna, tra le quali l’Asinara;
RILEVATO che l’art. 3, comma 3, della sopra citata L.R. n. 18/2012 dispone che “Gli obblighi di servizio pubblico volti a garantire la continuità territoriale marittima tengono conto delle esigenze di servizio accertate con riferimento ai porti che sono serviti, alla regolarità, alla continuità, alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste ed all’equipaggio della nave”;
VISTA la legge regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
VISTA la delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) n. 96/2018, in particolare l’Allegato A recante “Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, ai sensi dell’art. 37, comma 2, lettera d), decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
VISTA la delibera dell’ART n. 22 del 13.03.2019 di approvazione dell’atto di regolazione recante “Misure regolatorie per la definizione dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e degli schemi delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni” e rispettivi allegati, con la quale l’ART ha approvato le linee guida in materia di affidamento dei servizi di cabotaggio marittimo di passeggeri;
CONSIDERATO che l'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 3577/92 stabilisce, tra l’altro, che uno Stato membro può imporre oneri di servizio pubblico e concludere contratti di servizio nei casi in cui le regole del libero mercato non consentano di garantire il diritto costituzionalmente riconosciuto alla libertà di movimento e quindi le legittime istanze sociali di continuità territoriale e che nell’imposizione degli oneri di servizio pubblico si deve stabilire, tra l’altro, quali porti devono essere serviti, la regolarità, la continuità, la frequenza, la capacità di fornitura del servizio, le tariffe;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 20/17 del 01.06.2021, recante “Disposizioni di indirizzo politico amministrativo per l’affidamento con procedura ad evidenza pubblica dei servizi minimi di trasporto marittimo in continuità territoriale con l’isola dell’Asinara, linea Porto Torres – Isola dell’Asinara (Cala Reale) e v.v., ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 e s.m.i.”, con la quale la Giunta regionale ha dettato le linee guida per l’attivazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi marittimi con l’isola dell’Asinara, linea Porto Torres – Cala Reale;
RICHIAMATI i precedenti decreti dell’Assessore dei Trasporti n. 6 del 03.12.2019 e n. 1 del 20.09.2021, recanti la definizione dei servizi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale fra la Sardegna e l’isola dell’Asinara - Linea Porto Torres - Cala Reale e del quadro tariffario di riferimento;
CONSIDERATO che, in ordine alla garanzia e alla qualità dei servizi, troveranno puntuale applicazione tutte le disposizioni contenute nell'allegato A della delibera ART n. 96/2018 concernenti i livelli minimi relativi a regolarità e puntualità del servizio, informazioni all'utenza e trasparenza, accessibilità commerciale, pulizia e comfort dei mezzi, accessibilità dei mezzi ed infrastrutture al pubblico, comprese le persone a mobilità ridotta nonché le condizioni minime di qualità ambientale finalizzate alla riduzione dell'inquinamento marino, atmosferico e acustico;
CONSIDERATO che nel mese di dicembre 2024 è stata pubblicata una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci per la continuità territoriale tra la Sardegna e le sue isole minori, suddivisa in due lotti: Lotto 1 (CIG: B4FB9CE5C7) – isole di La Maddalena (linea: La Maddalena – Palau e v.v.) e San Pietro (Linee. Carloforte – Calasetta e v.v. e Carloforte – Portovesme e v.v.), Lotto 2 (CIG: B4FB9CF69A) – isola dell’Asinara (Linea: Porto Torres – Cala reale e v.v.), CUP: E49I24000970003 (indetta con determinazione del Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale rep. n. 829 prot. n. 21362 del 23.12.2024);
DATO ATTO che, in riferimento alla sopra citata procedura, con determinazione del Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale rep. n. 384 prot. n. 14041 del 07.08.2025 è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva per il Lotto 1 - Isole di La Maddalena e San Pietro - in favore dell'operatore economico Delcomar S.r.l. e per il Lotto 2 - Isola dell'Asinara in favore dell'operatore economico Ensamar S.r.l.;
DATO ATTO che, riguardo alle caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale fra la Sardegna e l’isola dell’Asinara, si ritiene opportuno apportare le seguenti modifiche agli elementi tecnici:
- con riferimento al periodo di bassa stagione dal 01/10 al 30/04, al fine di incrementare le condizioni di sicurezza della navigazione e delle manovre di ormeggio (in particolare in corrispondenza del periodo di vigenza dell’ora solare), la fascia oraria di partenza da Porto Torres per la seconda coppia di corse è anticipata dalle ore 15:30 alle ore 15:00;
- fermi gli importi del quadro tariffario, sono specificate per maggior chiarezza le categorie tariffarie ove non precisate (ad es. tariffa A/R per le “Scolaresche in gita d’istruzione”) e sono armonizzati i periodi di applicazione delle tariffe di bassa, media e alta stagione per le tabelle “Tariffe passeggeri” e “Altre tariffe”;
DATO ATTO che le modifiche sopra specificate sono riportate nell’allegato tecnico al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
RILEVATO che si rende necessario fornire alla Direzione generale dell’Assessorato dei Trasporti e al Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale puntuale indirizzo politico-amministrativo in tal senso;
Decreta
ART. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
ART. 2 Il presente decreto sostituisce integralmente il precedente decreto n. 1 del 20.09.2021 e costituisce il nuovo riferimento normativo del servizio di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale fra la Sardegna e l’isola dell’Asinara (linea Porto Torres - Cala Reale e v.v.) per un periodo di 72 mesi, sino a nuove disposizioni.
ART. 3 Il servizio di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale fra la Sardegna e l’isola dell’Asinara (linea Porto Torres - Cala Reale e v.v.) ed il quadro tariffario massimo applicabile sono definiti nell’allegato tecnico al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1).
ART. 4 Il presente decreto è trasmesso per tutti gli adempimenti successivi e conseguenti alla Direzione generale dei Trasporti e al Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito internet ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it.
Manca