L’Assessore
Omissis
Decreta
ART. 1 Il paragrafo 3 “Regime di aiuto” delle direttive è integrato come segue:
”: Il presente regime di aiuto, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 25, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 2022/2472, è introdotto entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dagli eventi climatici avversi. Gli aiuti sono erogati entro quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dagli eventi climatici avversi. Il regime di aiuto sarà attuato a seguito dell’avvenuta pubblicazione delle relative informazioni da parte della Commissione Europea sul suo sito web, come indicato all’articolo 9, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 2022/2472, fino al 31.12.2027.
ART. 2 Il paragrafo 5 “Beneficiari e condizioni di ammissibilità” è integrato come segue:
“Conformemente all’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, comma 5, dagli aiuti di cui al presente provvedimento sono escluse le imprese in difficoltà, ai sensi dell’art. 2, punto (59) del Regolamento (UE) n. 2022/2472, fatta eccezione per le previsioni disposte dall’articolo 1, comma 5, lettera h, punto i, dello stesso regolamento. Ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, comma 4, non possono essere disposti pagamenti di aiuti individuali a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno”.
ART. 3 Il paragrafo 6 “Metodo di calcolo dell’indennizzo”è integrato come segue:
“Gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato e con aiuti de minimis unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato applicabile agli aiuti in questione in base al regolamento (UE) 2022/2472.”
ART. 4 Il presente decreto è trasmesso all’Agenzia Laore Sardegna e al Servizio Competitività delle aziende agricole dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.
ART. 5 l presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e integralmente su internet nel sito ufficiale della Regione.
ART. 6 Avverso il presente decreto è ammesso ricorso alla Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto della Sardegna nonché ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.
Satta