L'Assessore
VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme d’attuazione;
VISTA la Legge Regionale del 7 gennaio 1977 n. 1 e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 8 maggio 2025, n. 12, comma 10, articolo 2 che ha modificato la Legge Regionale 19 dicembre 2023, n. 17, comma 25, articolo 5, destinando un contributo di euro 500.000 alle partorienti, nel 2024 e negli anni successivi, residenti nelle zone del territorio della Regione, con particolare riguardo alle isole minori che, per mancanza di un punto nascita raggiungibile entro le tempistiche previste dalla normativa applicabile, partoriscono in un altro punto nascita del Servizio sanitario regionale.
Le somme sono assegnate alla ASL n. 7, quale azienda capofila che provvede alla gestione delle risorse sulla base di appositi indirizzi assessoriali (missione 13 - programma 02 - titolo 1);
VISTA la Legge Regionale 8 maggio 2025 n. 13 (Bilancio di previsione triennale 2025-2027);
VISTA la D.G.R. n. 36/48 del 9 luglio 2025, con la quale sono stati individuati la metodologia e i criteri da applicare ai fini della predisposizione dell’elenco dei comuni di residenza delle partorienti per i quali il punto nascita non risulta raggiungibile entro le tempistiche stabilite dalla normativa vigente;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’adozione, ai sensi del medesimo art. 2, comma 10, della L.R. 12/2025 su richiamata, del decreto disciplinante le modalità e procedure per l’erogazione di un contributo alle partorienti residenti nelle zone del territorio della Regione, con particolare riguardo alle isole minori, distanti dal punto nascita non raggiungibile entro le tempistiche previste dalla normativa applicabile;
Decreta
ART. 1
(Finalità del contributo)
La Regione Sardegna con le disposizioni di cui all’art. 2 comma 10 della L.R. 12/2025 ha inteso mitigare, con un contributo economico, il disagio delle partorienti, residenti nelle zone del territorio della Regione con particolare riguardo alle isole minori che, per mancanza di un punto nascita raggiungibile entro le tempistiche previste dalla normativa applicabile, partoriscono in un altro punto nascita del Servizio Sanitario Regionale. Le tempistiche sopraindicate sono state definite nel Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), che, al paragrafo 9.2.2 dell'allegato 1, stabilisce la possibilità di prevedere presidi ospedalieri nelle zone distanti più di 90 minuti dai centri hub o spoke di riferimento o più di 60 minuti dai presidi di pronto soccorso, superando i tempi previsti per un servizio di emergenza efficace.
In particolare, il tempo indicativo di 60 minuti previsto per le reti tempo-dipendenti deve essere considerato quale effettivo limite massimo di percorrenza dal comune di residenza delle partorienti al punto nascita più prossimo. Oltre tale limite vengono individuati i comuni di residenza delle aventi diritto ad accedere al contributo.
ART. 2
(Misura del contributo)
La misura del contributo per ogni avente diritto è determinata, per l’anno 2024 e per gli anni successivi, nell’importo forfettario di € 1500,00, fino a esaurimento del fondo disponibile. Tale somma è da intendersi come misura di ristoro delle spese sostenute dalle aventi diritto. Il contributo è riconosciuto in maniera forfettaria e non è soggetto a rendicontazione.
ART. 3
(Individuazione dei Comuni di residenza delle partorienti beneficiarie del contributo)
I Comuni di residenza delle partorienti beneficiarie del contributo sono individuati nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
L’individuazione dei suddetti Comuni è stata effettuata in applicazione della metodologia e dei criteri definiti dalla D.G.R. n. 36/48 del 9 luglio 2025, seguendo una metodologia oggettiva basata sull’utilizzo delle più aggiornate matrici origine-destinazione elaborate da ISTAT, tenendo conto del tempo di percorrenza superiore a 60 minuti dal Comune di residenza delle partorienti al punto nascita più prossimo, in analogia a quanto previsto per le reti tempo-dipendenti.
ART. 4
(Requisiti e modalità di accesso)
Possono accedere alla provvidenza economica di cui all’articolo 2, fino a esaurimento delle risorse disponibili, le partorienti in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:
a) la residenza, da almeno 12 mesi antecedenti la data del parto, in uno dei comuni individuati nell’allegato A del presente provvedimento;
b) l’avere partorito in un punto nascita del Servizio Sanitario Regionale, a prescindere dall’esito. Il requisito ricorre anche nel caso di interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione presso una struttura del Servizio sanitario regionale.
Le aventi diritto in possesso dei requisiti sopraindicati possono richiedere la concessione del contributo per gli eventi di cui al punto b) entro i seguenti termini:
- 31 dicembre 2025, per gli eventi verificatisi nel corso dell’anno 2024;
- 15 aprile 2026, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
- 60 giorni dalla data dell’evento, per gli eventi che si verificheranno a partire dal 1° gennaio 2026.
La domanda deve essere presentata alla propria ASL di residenza, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile da ciascuna ASL, e inoltrata tramite PEC, raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero consegnata direttamente presso gli uffici dei Distretti sociosanitari di residenza.
ART. 5
(Procedura di erogazione)
Le ASL di residenza trasmettono le richieste alla ASL del Sulcis Iglesiente, complete degli elementi informativi utili alla classificazione cronologica degli eventi, che provvederà alla ripartizione delle risorse tra le diverse aziende, dando priorità agli eventi verificatisi nel 2024 e, per le eventuali risorse ancora disponibili, a quelli successivi, nell’ordine cronologico degli eventi.
La procedura da seguire al fine dell’erogazione del contributo è la seguente:
1. ogni ASL provvede a trasmettere le richieste alla ASL N. 7, quale azienda capofila, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla scadenza dei termini stabiliti dall’art. 4 del presente provvedimento;
2. l’ASL n. 7 provvede a erogare a ciascuna ASL le somme del contributo spettante, stabilito sulla base del numero di istanze presentate dalle partorienti, entro 30 gg;
3. Le ASL provvederanno, entro il medesimo termine, all’erogazione del contributo in un’unica soluzione alle partorienti aventi diritto.
L’ASL n. 7 comunica all’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale – Servizio promozione e governo e reti di cura - entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti all’art. 4 del presente provvedimento, il numero di istanze pervenute e positivamente istruite da tutte le ASL della Regione, relative ai parti e agli altri eventi di cui al punto b) dell’art. 4, suddivise per Distretto.
ART. 6
(Verifica delle istanze)
L’ASL di competenza è tenuta alla verifica della veridicità delle dichiarazioni contenute in ciascuna istanza prodotta.
ART. 7
(Comunicazione istituzionale e pubblicazione sul BURAS)
Le ASL, attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale, divulgano il contenuto del presente Decreto, rendendo disponibili per le beneficiarie il modulo per la presentazione dell’istanza, il modulo e la relativa nota informativa per il consenso al trattamento dei dati ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati - REG. (UE) 2016/679.
Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it.
Bartolazzi