L'Assessore
VISTO lo Statuto speciale della Regione Sardegna approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in particolare l’art. 6;
VISTO l’art. 53 del R.D.11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1377;
VISTA la legge 27 dicembre 1980, n. 925, e i relativi aggiornamenti biennali dei valori unitari del sovracanone da parte dell’Agenzia del Demanio;
VISTA la Legge regionale 24 febbraio 1956, n. 38, recante "Disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici";
VISTA la Legge Regionale 6 dicembre 2006, n. 19, recante "Norme per la gestione delle risorse idriche e la tutela delle acque";
VISTA l’ordinanza della Corte di cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 7175 del 18 marzo 2024, che ha qualificato il sovracanone di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 925/1980 quale prestazione patrimoniale imposta dalla legge, in misura predeterminata, avente natura tributaria, la cui imposizione discende direttamente dalla norma;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 6 dicembre 2006, n. 19, come modificato dalla L.R. 19 dicembre 2023, n. 17, la titolarità delle reti e delle infrastrutture e delle relative concessioni per le derivazioni idroelettriche è in capo alla Regione Autonoma della Sardegna, e che la gestione degli impianti è attribuita all’Ente Acque della Sardegna (ENAS), quale ente strumentale della Regione;
RILEVATO che la medesima norma dispone espressamente che ENAS provvede al pagamento dei sovracanoni di cui all’art. 53 del R.D. 1775/1933, utilizzando i proventi derivanti dalla produzione idroelettrica;
PRESO ATTO che tale previsione comporta, per ENAS, l’obbligo di corresponsione degli importi dovuti a titolo di sovracanone ai Comuni rivieraschi e alle Province interessate, secondo i criteri determinati dall’Assessorato competente;
CONSIDERATO che sul territorio regionale risultano attivi impianti idroelettrici gestiti sia da ENAS quale ente strumentale regionale, sia da altri soggetti operanti nel settore
RITENUTO opportuno, ai fini della giusta compensazione a favore dei territori interessati, determinare un ammontare e una ripartizione dei sovracanoni da corrispondere ai Comuni rivieraschi e alle rispettive Province;
RITENUTO necessario definire formalmente la modalità di corresponsione diretta da parte dei concessionari agli enti beneficiari, garantendo il rispetto dei principi di efficienza, trasparenza e responsabilità;
RITENUTO altresì di confermare i criteri storicamente impiegati nel territorio regionale per la ripartizione dei sovracanoni;
Decreta
Art. 1 – Ambito di applicazione
Il presente decreto attua quanto previsto dall’art. 18, comma 3, della L.R. n. 19/2006, come modificato dalla L.R. n. 17/2023, in merito alla determinazione e ripartizione dell’ammontare dei sovracanoni idroelettrici dovuti da ENAS e da altri gestori di impianti nel territorio regionale.
Le disposizioni si applicano ai gestori degli impianti idroelettrici attivi nel territorio regionale inclusi:
a. Ente Acque per la Sardegna, in qualità di ente strumentale della Regione a cui è affidata la gestione delle infrastrutture idroelettriche e la corresponsione dei sovracanoni ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 19/2006;
b. altri soggetti che gestiscono impianti nel territorio regionale
Art. 2 – Misura del sovracanone
Il sovracanone idroelettrico di cui all’art. 53 del R.D.1775/1933 è dovuto nella misura determinata dalla normativa statale vigente, come periodicamente aggiornata con decreto dell’Agenzia del Demanio, ai sensi dell’art. 2 della L. 27 dicembre 1980, n. 925, ed è calcolato in base alla potenza nominale media annua assentita.
Tale importo è da considerarsi prestazione patrimoniale imposta per legge ed è destinato ai Comuni rivieraschi e alle Province interessate dalla derivazione.
Per gli impianti gestiti da ENAS o da altri enti pubblici regionali, anche in assenza di concessione onerosa, il valore del sovracanone è parametrato su base analoga a quella prevista per i soggetti privati.
Art. 3 – Criteri di ripartizione
I sovracanoni sono ripartiti tra i Comuni rivieraschi e le rispettive Province secondo i seguenti criteri:
- 79% in proporzione alla superficie espropriata o occupata permanentemente dalle opere idrauliche e idroelettriche;
- 20% in proporzione alla popolazione residente nei Comuni interessati;
- 1% ripartito in quote eguali tra tutti i Comuni rivieraschi e le rispettive Province interessate.
I dati tecnici e territoriali necessari per la determinazione delle quote spettanti, in particolare le superfici espropriate o occupate dagli impianti e l’elenco dei Comuni e Province interessati, sono forniti dai gestori degli impianti idroelettrici (ENAS o altri soggetti pubblici o privati), nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e leale collaborazione.
La popolazione residente è determinata in base ai dati ISTAT aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente.
I dati forniti costituiscono la base per la ripartizione delle somme dovute a titolo di sovracanone per l’annualità di riferimento e verranno comunicati dalla Regione a tutti i Comuni e Province interessati.
La Direzione generale degli enti locali, finanze e urbanistica provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione del prospetto riepilogativo delle quote spettanti a ciascun Comune rivierasco e Provincia ogni qualvolta pervengano variazioni nei dati tecnici comunicati dagli enti gestori degli impianti. Il prospetto ha natura ricognitiva, attua i criteri stabiliti dal presente articolo e non comporta esercizio di discrezionalità.
Art. 4 – Corresponsione diretta da parte del concessionario
I soggetti di cui al comma 2 art. 1 sono tenuti a versare direttamente le somme dovute a titolo di sovracanone agli enti beneficiari, secondo le quote la cui ripartizione è stabilita ai sensi dell’art. 3.
Il versamento deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’annualità precedente, utilizzando le coordinate bancarie comunicate dagli enti locali alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze;
I soggetti di cui al comma 2 art. 1 hanno l’obbligo di trasmettere rendiconto dei pagamenti effettuati alla Regione e agli enti interessati entro 10 giorni dal completamento dei versamenti;
I Comuni e le Province beneficiari trasmettono annualmente alla Regione l’attestazione dell’avvenuto incasso.
Art. 5 – Funzione di vigilanza e controllo della Regione
La Regione Autonoma della Sardegna, tramite l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, esercita funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo sull’adempimento degli obblighi da parte del concessionario.
In caso di mancato o parziale versamento, la Regione potrà attivare le azioni amministrative e legali necessarie a tutela degli enti beneficiari.
Art. 6 – Disposizioni finali
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione ed è trasmesso:
- a tutti i Comuni e Province interessati;
- alla Direzione generale dei Lavori Pubblici;
- al gestore pubblico regionale Ente Acque per la Sardegna e all’Enel Produzione S.p.A.
Spanedda