Il Consiglio regionale ha approvato
La Presidente della Regione promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione, nel rispetto delle proprie competenze e dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, al fine di garantire la necessaria assistenza sanitaria alle persone che intendono accedere al suicidio medicalmente assistito, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, definisce tempi e modalità organizzative per l'erogazione dei relativi trattamenti.
Art. 2
Requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito
1. Possono accedere alle prestazioni e ai trattamenti relativi al suicidio medicalmente assistito di cui alla presente legge le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).
2. I requisiti di cui al comma 1 sono soggetti a verifica svolta ai sensi degli articoli 3 e 4.
Art. 3
Istituzione della Commissione multidisciplinare permanente
1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie regionali istituiscono una Commissione multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. La Commissione prevista al comma 1 è composta da:
a) un medico palliativista;
b) un medico neurologo;
c) un medico psichiatra;
d) un medico anestesista;
e) un infermiere;
f) uno psicologo.
3. I componenti sono individuati, su base volontaria, nell'ambito del personale dipendente dell'azienda sanitaria regionale. In caso di indisponibilità di personale interno, i componenti possono essere individuati fra i dipendenti di altre aziende od enti del servizio sanitario regionale.
4. La Commissione può essere integrata di volta in volta da un medico specialista nella patologia da cui è affetta la persona interessata ad accedere al suicidio medicalmente assistito.
5. Le aziende sanitarie regionali assicurano ai componenti un’adeguata formazione specifica in materia di cure palliative.
6. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza o altre indennità comunque denominate, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti per il personale dipendente, che è posto a carico dell’azienda sanitaria regionale presso cui è istituita la Commissione.
Art. 4
Verifica dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito
1. Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, si conclude entro il termine complessivo di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza della persona interessata all'azienda sanitaria competente per territorio. Il termine può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a cinque giorni, per eventuali ulteriori accertamenti.
2. L’istanza di cui al comma 1 è corredata dalla documentazione sanitaria necessaria alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, da parte della Commissione.
3. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, l'azienda sanitaria competente per territorio convoca la Commissione multidisciplinare permanente di cui all'articolo 3, comma 1, per l'espletamento della verifica del possesso dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito.
4. La Commissione assicura l'interlocuzione personale e diretta con il richiedente. La Commissione verifica in via preliminare che il richiedente abbia ricevuto una informazione chiara e adeguata sulla possibilità di accedere ad un percorso di cure palliative, inclusa la sedazione palliativa profonda continua, nonché sul suo diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale, ai sensi della legge n. 219 del 2017.
5. In caso di rifiuto delle cure palliative e di ogni altra soluzione praticabile secondo quanto previsto dalla legge n. 219 del 2017, se il richiedente conferma la volontà di accedere al suicidio medicalmente assistito, la Commissione procede alla verifica dei requisiti. A tal fine la Commissione esamina la documentazione prodotta ed effettua gli accertamenti che si rendano necessari, anche col supporto delle strutture del servizio sanitario regionale, sentito il medico di fiducia eventualmente indicato dalla persona stessa. La manifestazione di volontà relativa all’accesso al suicidio medicalmente assistito deve essere espressa in modo libero e consapevole ed è acquisita e documentata secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 219 del 2017.
6. La Commissione definisce inoltre le modalità per garantire alle persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, interessate ad accedere al suicidio medicalmente assistito, un fine vita più indolore e dignitoso possibile.
7. La Commissione effettua gli adempimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 nel termine di dieci giorni dalla convocazione da parte dell’azienda sanitaria. Entro il medesimo termine, la Commissione trasmette l’esito degli accertamenti effettuati e le determinazioni assunte in ordine alle modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito al comitato etico territorialmente competente, il quale dispone di dieci giorni per trasmettere alla Commissione il proprio parere.
8. Entro tre giorni dall’acquisizione del parere del comitato etico, la Commissione redige la relazione finale sugli esiti dell’accertamento della sussistenza dei requisiti per l’accesso al trattamento relativo al suicidio medicalmente assistito. Entro i successivi due giorni, l'azienda comunica alla persona interessata le risultanze del procedimento di verifica dei requisiti e, in caso di esito positivo della verifica, le modalità di erogazione del trattamento di suicidio medicalmente assistito.
9. L’interessato può procedere alla richiesta di erogazione del trattamento di suicidio medicalmente assistito entro sette giorni dalla comunicazione da parte dell’azienda sanitaria dell’esito positivo del procedimento di verifica. La richiesta è effettuata con le modalità e secondo le forme previste dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 219 del 2017.
10. La procedura di autosomministrazione di cui all'articolo 5 avviene nel termine di sette giorni dalla richiesta di erogazione del trattamento di suicidio medicalmente assistito.
11. In caso di esito negativo del procedimento di verifica, è possibile presentare una nuova istanza di accesso al suicidio medicalmente assistito a seguito di un mutamento delle condizioni del soggetto interessato.
12. La persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito può decidere in ogni momento di sospendere o annullare l'erogazione del trattamento. In tali casi la relativa manifestazione di volontà è acquisita con le modalità e secondo le forme previste dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 219 del 2017.
Art. 5
Modalità di attuazione
1. Le aziende sanitarie regionali forniscono il supporto tecnico e farmacologico e l'assistenza medica per la preparazione all'autosomministrazione del farmaco autorizzato presso una struttura ospedaliera, l'hospice o, se richiesto, il proprio domicilio. L'assistenza è prestata dal personale sanitario su base volontaria ed è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.
Art. 6
Gratuità delle prestazioni
1. Le prestazioni e i trattamenti previsti dalla presente legge nell’ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito sono gratuiti.
Art. 7
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione dell'articolo 5 sono pari ad euro 6.000 annui a decorrere dall’anno 2025 (missione 13 - programma 02 - titolo 1).
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:
a) per gli anni 2025-2027, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 42, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), e successive modificazioni ed integrazioni, che presenta le necessarie disponibilità (missione 13 - programma 01 - titolo 1);
b) a decorrere dall’anno 2028, mediante utilizzo di quota parte disponibile delle entrate spettanti alla Regione ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna e delle relative norme di attuazione.
3. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2025-2027 sono apportate le seguenti variazioni:
in aumento
missione 13 - programma 02 - titolo 1
2025 euro 6.000
2026 euro 6.000
2027 euro 6.000
in diminuzione
missione 13 - programma 01 - titolo 1
2025 euro 6.000
2026 euro 6.000
2027 euro 6.000
4. All'attuazione delle altre disposizioni si fa fronte utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 8
Clausola di cedevolezza
1. A decorrere dall’entrata in vigore della disciplina statale in materia, le disposizioni della presente legge si applicano solo in quanto compatibili.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 18 settembre 2025
Todde