La Presidente
VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuovo codice della strada”, che, all’articolo 119, disciplina le modalità per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici, per il conseguimento della patente di guida, nei riguardi di particolari categorie di soggetti individuate al comma 4 del medesimo articolo, mediate un’apposita Commissione medica locale (CML) istituita presso il Servizio che svolge funzioni in materia medico-legale dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, che, all’articolo 330, disciplina la costituzione delle Commissioni mediche locali;
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede all’articolo 11, comma 1, lettera b), la modifica dell’articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, disponendo l’attribuzione del potere di costituzione delle Commissioni mediche locali e di nomina dei relativi presidenti ai competenti organi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e, al comma 4, prevede l’attribuzione al Governo del compito di modificare in conformità l’articolo 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68, concernente “Regolamento recante modifiche all’art. 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di commissioni mediche locali”, che modifica il citato articolo 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ponendo in capo ai Presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il potere di costituire le Commissioni mediche locali e di nominare i presidenti, precedentemente nominate con decreto del Ministro dei Trasporti emanato di concerto col Ministro della Sanità;
PRESO ATTO che la normativa vigente dispone che le Commissioni mediche locali (CML) sono costituite presso i Servizi delle Aziende sanitarie locali che svolgono funzioni in materia medico-legale e sono composte nel modo seguente:
- il Presidente, nella persona del responsabile del Servizio dell’Azienda sanitaria locale che svolge funzioni in materia medico-legale;
- due membri effettivi ed almeno due supplenti, individuati tra i medici delle Amministrazioni e Corpi di cui all’art. 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., tutti in attività di servizio, designati dalle Amministrazioni competenti;
PRECISATO che i membri, effettivi o supplenti, partecipanti alle sedute della Commissione, devono appartenere ad Amministrazioni diverse;
PRESO ATTO inoltre, che la Commissione in argomento può essere integrata, ai sensi dell’articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii., come di seguito specificato:
- nel caso in cui l’accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della Commissione medica locale è integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria;
- qualora l’accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della Commissione è integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcologo dei servizi del SSN;
VISTA la legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;
VISTO in particolare l’articolo 9 della citata legge regionale n. 24 del 2020, che istituisce otto Aziende socio-sanitarie locali (ASL);
VISTA la legge regionale 11 marzo 2025, n. 8, recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 38 del 22 aprile 2015, di costituzione, presso la ASL di Sassari, della Commissione medica locale (CML) per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, modificato e integrato con successivi decreti presidenziali;
VISTO in particolare, il decreto del Presidente della Regione n. 58 del 26 luglio 2022, recante l’ultima modifica della Commissione medica locale (CML) della ASL n. 1 di Sassari;
VISTA la nota della ASL n. 1 di Sassari, prot. n. 0025265 del 3.6.2025 e relativo allegato, con la quale si comunica la necessità di modificare e integrare la composizione della Commissione medica locale (CML), a seguito della sostituzione di diversi componenti per recenti collocamenti in quiescenza o per modifica del loro status lavorativo;
RITENUTO pertanto, di dover provvedere alla modifica della composizione della Commissione medica locale (CML), costituita presso la ASL n. 1 di Sassari, secondo quanto riportato nello schema allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale,
Decreta
ART. 1 La composizione della Commissione medica locale (CML) per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, costituita presso la ASL n. 1 di Sassari con il decreto del Presidente della Regione n. 38 del 22 aprile 2015, modificata e integrata con successivi decreti presidenziali, di cui, da ultimo, con il decreto presidenziale n. 58 del 26 luglio 2022, è ulteriormente modificata nella sua composizione a seguito della sostituzione di diversi component per recenti collocamenti in quiescenza o per modifica del loro status lavorativo.
ART. 2 La nuova composizione della CML della ASL n. 1 di Sassari è riportata nell’allegato al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) e nel sito internet istituzionale.
Todde