Il Direttore del Servizio
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.
VISTO in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale” che ha trasferito alla Regione le funzioni esercitate dall’autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale.
VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 “Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA a Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art. 15, comma 18, della Legge regionale 29 maggio 2007 n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)”, che attribuisce all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della Legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
VISTO il Decreto dell’Assessora all’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1383/DecA/16 del 16 aprile 2020 concernente “L.R. 13 novembre 1998, n. 31 – Art. 13, comma 7. Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale”;
VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione numero 69, protocollo n. 0004970 del 10/11/2023, con il quale al dott. Gavino Palmas sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio pesca e acquacoltura presso la Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale;
DATO ATTO di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 29 ottobre 2021;
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità con gli incarichi dirigenziali previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
VISTO il Regolamento (UE) 8 febbraio 2019, n. 2019/624/UE “Regolamento delegato della Commissione recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) 15 marzo 2019, n. 2019/627/UE “Regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali”;
VISTE le Linee Guida Nazionali approvate in Conferenza Stato Regioni con prot. n. 79/CSR del 8 luglio 2010 “Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”;
VISTA la Deliberazione n. 27/19 del 09/07/2021 “Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi. Linee guida regionali”;
VISTA la Determinazione del direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 564 Protocollo n. 0019193 del 11/10/2021, avente oggetto “Zone classificate ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (UE) 15 marzo 2019, n. 2019/627/UE e della Delibera della Giunta regionale n. 27/19 del 9.07.2021. Riclassificazione della zona denominata “Stagno di S’Ena Arrubia” ai fini della produzione stagionale, per il periodo maggio-agosto, della specie Ruditapes decussatus (vongola verace)”;
RILEVATO che nella suddetta determinazione si è riscontrata la presenza di un refuso riguardante i valori delle coordinate geografiche indicanti i punti di delimitazione del perimetro dell’area interessata dalla classificazione, limitatamente alla colonna dei campi longitudine del sistema di riferimento WGS84;
TENUTO CONTO che le Linee guida regionali “Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi”, approvate con Delibera della Giunta regionale n. 27/19 del 09/07/2021, prevedono che il competente Servizio dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale provveda alla riclassificazione di base delle zone classificate ai fini della produzione e della stabulazione dei molluschi bivalvi con frequenza triennale, sulla base degli esiti del monitoraggio periodico; prima di procedere alla riclassificazione di base il Servizio informa la competente ASL alla quale chiede se le condizioni indicate nell’indagine sanitaria su cui si basa la precedente classificazione possano essere confermate e di esprimere un parere preliminare alla riclassificazione. Il Servizio valuta gli esiti del monitoraggio periodico e delle eventuali indagini effettuate in caso di superamento dei limiti e, tenendo conto del parere della competente ASL, riclassifica la zona;
VISTA la nota protocollo n. 8552 del 14/04/2025 con la quale il Servizio pesca e acquacoltura ha avviato il procedimento d’ufficio volto alla riclassificazione della zona denominata “Stagno di S’Ena Arrubia” e ha chiesto alla competente ASL di specificare se le condizioni indicate nell’indagine sanitaria su cui si basava la precedente classificazione potessero essere confermate e di fornire un parere in merito alla riclassificazione della stessa;
VISTA la relazione avente oggetto “Riclassificazione della zona denominata “Stagno di S’Ena Arrubia” per la produzione della specie Ruditapes decussatus (vongola verace”, protocollo entrata n. 0014202 del 01/07/2025, con la quale la competente ASL ha confermato le condizioni per la classificazione dell’area come zona di classe B ai fini della produzione delle specie Ruditapes decussatus (vongola verace) e ha trasmesso i risultati delle analisi microbiologiche effettuate;
TENUTO CONTO dei referti delle analisi effettuate nell’ambito del controllo ufficiale della zona classificata e del parere della competente ASL;
RITENUTO di poter riclassificare la zona denominata “Stagno di S’Ena Arrubia” come zona di produzione di classe B ai fini della produzione la seguente specie di molluschi: Ruditapes decussatus (vongola verace);
Determina
ART. 1 La zona classificata denominata “Stagno di S’Ena Arrubia”, di superficie pari a circa 24,8 ha, delimitata dalle coordinate riportate nella seguente tabella:
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LIMITI ZONA CLASSIFICATA |
||||
|
PUNTO |
COORDINATE WGS84 |
COORDINATE GAUSS-BOAGA |
||
|
LATITUDINE |
LONGITUDINE |
NORD |
EST |
|
|
A |
39.82692 |
8.55958 |
4408648 |
1462341 |
|
B |
39.82942 |
8.56019 |
4408924 |
1462295 |
|
C |
39.82944 |
8.56389 |
4408924 |
1462711 |
|
D |
39.82578 |
8.56622 |
4408517 |
1462910 |
|
E |
39.82381 |
8.56183 |
4408300 |
1462532 |
è classificata zona di classe B per la produzione della seguente specie di molluschi: Ruditapes decussatus (vongola verace) per il periodo maggio-agosto.
ART. 2 Nella zona classificata di cui all’art. 1, è individuato il seguente punto di prelievo per i controlli microbiologici:
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PUNTI DI PRELIEVO |
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PUNTO |
COORDINATE WGS84 |
COORDINATE GAUSS-BOAGA |
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LATITUDINE |
LONGITUDINE |
NORD |
EST |
|
|
1 |
39.82681 |
8.56069 |
4408535 |
1462437 |
ART. 3 I limiti della zona classificata di cui all’art. 1 e il punto di prelievo di cui all’art. 2 sono rappresentati nell’elaborato grafico allegato e parte integrante della presente determinazione.
ART. 4 La Determinazione del direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 564, protocollo n. 19193 del 11/10/2021 è sostituita dalla presente determinazione.
La presente Determinazione è pubblicata per estratto (senza allegato) nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) e completa di allegato nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it.
La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai sensi dell’articolo 21 della Legge regionale 13 novembre 1998 numero 31.
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine rispettivamente di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).
Palmas