La Presidente
VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, “Statuto speciale per la Sardegna” e le relative norme di attuazione;
VISTA la legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2, “Indizione delle elezioni comunali e provinciali”;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
VISTA la legge regionale 12 aprile 2021, n. 7, “Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali”, e, in particolare, l’art. 2, che articola l’assetto territoriale complessivo della Regione nelle città metropolitane di Cagliari e Sassari e nelle province di Nuoro, Oristano, Gallura Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente e Medio Campidano;
CONSIDERATO che la disciplina per lo svolgimento delle elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali e dei consigli delle città metropolitane è prevista dalle seguenti disposizioni:
a) legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, in particolare degli articoli 21, 26, 27 e 28;
b) commi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 e 39, commi 61, 62 e 64, nonché commi 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77 e 78 dell’articolo 1 della legge n. 56 del 2014;
c) linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale di cui alle circolari del Ministero dell’Interno adottate in materia, per quanto compatibili;
ATTESO che sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci dei comuni della provincia;
ATTESO che il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia;
VISTO che i consigli metropolitani delle città metropolitane di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell’art. 21, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016, sono composti dal sindaco metropolitano e da quattordici consiglieri;
VISTO che il consiglio provinciale, ai sensi dell’art. 27, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2016, è composto dal presidente della provincia e da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.001 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti;
CONSIDERATO che il numero degli abitanti di ciascuna provincia, definito secondo il disposto dell’art. 28, comma 1-bis, della legge regionale n. 2 del 2016, è il seguente:
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Ente |
Abitanti n. |
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Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna |
158.923 |
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Provincia dell’Ogliastra |
54.178 |
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Provincia del Sulcis Iglesiente |
120.061 |
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Provincia del Medio Campidano |
90.694 |
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Provincia di Nuoro |
144.832 |
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Provincia di Oristano |
149.091 |
DATO ATTO che, per effetto delle disposizioni che precedono, l’assegnazione dei seggi per le elezioni dei consigli metropolitani e dei consigli provinciali è la seguente:
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Ente |
Seggi n. |
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Città metropolitana di Cagliari |
14 |
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Città metropolitana di Sassari |
14 |
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Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna |
10 |
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Provincia dell’Ogliastra |
10 |
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Provincia del Sulcis Iglesiente |
10 |
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Provincia del Medio Campidano |
10 |
|
Provincia di Nuoro |
10 |
|
Provincia di Oristano |
10 |
ATTESO che la ripartizione in fasce demografiche dei comuni delle province e delle città metropolitane è quella prevista dall’art. 28 della legge regionale n. 2 del 2016 e i colori delle schede di votazione sono individuati come segue:
- fascia a) - comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti - colore azzurro;
- fascia b) - comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti - colore arancione;
- fascia c) - comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti - colore grigio;
- fascia d) - comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti - colore rosso;
- fascia e) - comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 20.000 abitanti - colore verde;
- fascia f) - comuni con popolazione superiore a 20.000 e fino a 50.000 abitanti - colore viola;
- fascia g) - comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti - colore giallo;
- fascia h) - comuni con popolazione superiore a 100.000 - colore marrone;
VISTO che, ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 2 del 2016, per la determinazione dell’indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alle province e alle città metropolitane, si applicano le modalità, le operazioni e i limiti di cui all’allegato A) annesso alla legge n. 56 del 2014;
ATTESO che il numero degli abitanti di ciascun comune, definito secondo il disposto dell’art. 28, comma 1 bis, della legge regionale n. 2 del 2016 è riportato nell’allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto;
VISTO l’art. 3 della legge regionale 29 aprile 2025, n.10, “Disposizioni per la riapertura dei termini per l'accertamento della volontà dei territori interessati e differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali e delle città metropolitane”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/34 del 9 luglio 2025, adottata su proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con la quale è stato aggiornato lo schema di riforma dell’assetto territoriale della Regione, pubblicata nel BURAS n. 39 del 17 luglio 2025,
Decreta
ART. 1 Di indire per il giorno di lunedì 29 settembre 2025 le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale della:
a) Provincia di Nuoro;
b) Provincia di Oristano;
c) Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna;
d) Provincia dell’Ogliastra;
e) Provincia del Sulcis Iglesiente;
f) Provincia del Medio Campidano.
ART. 2 Di indire per il giorno di lunedì 29 settembre 2025 le elezioni del consiglio della Città metropolitana di Cagliari e del consiglio della Città metropolitana di Sassari.
ART. 3 Gli amministratori straordinari delle province di cui all’art. 1, il sindaco metropolitano della Città metropolitana di Cagliari e il commissario straordinario della Città metropolitana di Sassari di cui all’art. 2, svolgono tutti gli adempimenti conseguenti del procedimento elettorale di competenza.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito internet istituzionale.
Todde