L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Italcementi S.p.A. ha presentato a dicembre 2014, e regolarizzato a gennaio 2015, l’istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale, relativa all’intervento denominato “Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di argillite denominata “Bruncu Orri” ubicata nel Comune di Nuraminis”. Il progetto è ascrivibile alla categoria di cui al punto 8i, Cave e torbiere, dell’Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7.8.2012.
L’area interessata dall’attività estrattiva è ubicata nel territorio comunale di Nuraminis ad una distanza di circa 2 km dall'abitato.
Nel corso dell’istruttoria si sono evidenziate delle incongruenze in quanto, in alcuni elaborati, la coltivazione si sviluppava su una superficie di 7,7 ettari ed in altri su una superficie di 17 ettari. Inoltre, il Servizio Tutela Paesaggistica con nota n. 9997 del 4.3.2015 ha evidenziato come il ripristino a fine coltivazione comportasse "delle criticità, in quanto pospone sine die il recupero dei luoghi" rilevando la necessità che il recupero "avvenga per lotti, con ipotesi temporali molto più brevi".
Riferisce l’Assessore che il Servizio delle valutazioni ambientali (SVA) ha ravvisato la necessità di richiedere integrazioni e chiarimenti, trasmessi dalla Società a novembre 2015. Il progetto, datato ottobre 2015, è stato rimodulato e prevede una riduzione dell’area di estrazione, dagli originari 17 ettari, autorizzati con Determinazione del Servizio Attività Estrattive n. 593 del 7 novembre 2015, a 7,7 ettari ed una volumetria di argillite di 108.000 mc, da estrarre in un arco di tempo di 10 anni.
È prevista la coltivazione, mediante l’impiego di mezzi meccanici, a partire dalle quote più elevate procedendo progressivamente in ribasso. Il recupero ambientale, da realizzarsi in parte contestualmente alla coltivazione e in parte a conclusione della stessa, consiste nel generale rimodellamento morfologico delle scarpate, cui seguirà il rinverdimento con essenze tipiche del luogo. La parte più bassa del piazzale, di superficie pari a 55.230 mq, sarà recuperata all’uso agricolo estensivo mediante la realizzazione di un prato pascolo stabile.
Il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le Province di Cagliari e di Carbonia – Iglesias, con nota prot. N. 5449 del 11.2.2016, comunica che "l’intervento, per la sua collocazione plano altimetrica e per il tipo di coltivazione adottato, risulta percettibile in misura modesta dai coni di visuale pubblica e, pertanto, non si rilevano particolari criticità di carattere paesaggistico, mentre sotto il profilo storico culturale si dovrà porre particolare attenzione nel recupero delle zone contigue all’area di salvaguardia archeologica, in modo da ottenere un più naturale raccordo morfologico nella rimodellazione plano altimetrica del sito, per rendere maggiormente fruibile l’area archeologica per le finalità di studio e di ricerca in genere".
L’Assessore continua riferendo che il Servizio valutazioni ambientali (SVA), preso atto della nota del Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza, considerato che la documentazione depositata, come integrata a novembre 2015, risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha ultimato l’istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre a rinnovo di autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:
1. le azioni di recupero dovranno essere attuate, compatibilmente con quanto indicato negli elaborati progettuali, datati ottobre 2015, contestualmente e funzionalmente alle fasi di sfruttamento del giacimento, e comunque in raccordo con il competente Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza e in coerenza con le prescrizioni sopra richiamate della succitata nota prot. 5449 del 11.2.2016;
2. le operazioni di coltivazione e recupero della cava dovranno essere condotte secondo un cronoprogramma delle attività che dovrà essere elaborato con cadenza triennale e sino alla conclusione dell’attività estrattiva autorizzata, compatibilmente con quanto indicato negli elaborati progettuali;
3. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:
a. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie;
b. minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni, nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore;
c. minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera mantenendo i mezzi meccanici in perfetta efficienza e adottando misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
d. contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di escavazione, carico e trasporto, sui piazzali e sulle aree potenzialmente polverose, mediante l’innaffiamento periodico, con particolare riguardo alle giornate con presenza di vento e alle stagioni secche;
e. mantenere in perfetta efficienza la viabilità che conduce all'area di cava e quella interna;
4. in relazione alla conformazione topografica dei luoghi e al progredire della geometria degli scavi, le acque meteoriche provenienti dall’esterno del sito dovranno essere adeguatamente intercettate tramite canalizzazioni di guardia e allontanate verso i compluvi naturali. La gestione delle acque dilavanti l’area estrattiva dovrà svolgersi in conformità con la Disciplina regionale degli scarichi, di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008;
5. al termine dell'attività, la configurazione finale dell'area di cava dovrà garantire il corretto drenaggio delle acque superficiali, evitando la formazione di ristagni e zone acquitrinose;
6. contestualmente o successivamente ai rimodellamenti morfologici, nelle aree da rinverdire dovrà essere eseguita una preparazione preliminare delle superfici mediante la realizzazione di uno strato drenante in pietrame di scarto e successivo apporto di terra vegetale idonea, per uno spessore medio non inferiore a 30 cm. Gli eventuali volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l’apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e ammendanti compostati conformi alla normativa vigente;
7. al fine di aumentare il grado di biodiversità e rinaturalizzazione, dovranno essere evitate le piantagioni monospecifiche o la netta prevalenza di una specie; è invece da favorire l’uso di più specie sempreverdi autoctone, previa analisi della coerenza con la vegetazione potenziale del sito; inoltre, la disposizione delle specie legnose, arboree ed arbustive, dovrà essere mista, alternata ed irregolare, il più possibile naturaliforme. Per gli interventi di rinverdimento e rinaturalizzazione, tutto il materiale di propagazione vegetale dovrà provenire da ecotipi locali;
8. per almeno due anni dall’impianto del materiale vegetale vivo, e comunque sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive;
9. in fase di predisposizione ed esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione, la Direzione Lavori dovrà essere costantemente supportata da personale esperto in discipline agronomico-forestale, al fine di verificare la rispondenza ecologica delle specie e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde; inoltre, tutti gli interventi dovranno essere effettuati in accordo con il Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Cagliari;
10. a fine lavori dovranno essere smantellate tutte le infrastrutture funzionali alle attività di cava per il periodo di vigenza dell’autorizzazione, i materiali ed i residui di lavorazione presenti nei piazzali e quant’altro sia paesaggisticamente motivo di disturbo ambientale e paesaggistico; inoltre dovrà essere ripristinata l’efficienza di strade e le piste utilizzate dai mezzi di cantiere, e tutte le aree compromesse dall’area estrattiva;
11. dovrà essere predisposto il piano di monitoraggio delle componenti ambientali, secondo le indicazioni da richiedere all’ARPAS per quanto riguarda parametri da assoggettare a controllo, modalità e periodicità delle relative misurazioni;
12. al fine di consentire il riscontro periodico della conduzione delle attività estrattive, in termini di sfruttamento del giacimento e di recupero ambientale, con cadenza triennale dovrà essere trasmessa al Servizio SVA, al Comune di Nuraminis, alla Provincia di Cagliari, al Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le Province di Cagliari e di Carbonia – Iglesias, al Servizio Territoriale dell’Ispettorato ripartimentale del CFVA, al dipartimento provinciale ARPAS e al Servizio Attività estrattive e recupero ambientale, una relazione tecnico–descrittiva, corredata di documentazione fotografica, planimetrie e dati, attestante gli interventi eseguiti, lo stato dei luoghi, i quantitativi di materiali estratti e ancora da coltivare, i risultati dei monitoraggi, il rispetto del cronoprogramma e delle misure di mitigazione previste, nonché l’ottemperanza alle presenti prescrizioni.
Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio delle valutazioni ambientali.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente
Delibera
- di non sottoporre all’ulteriore procedura di VIA l’intervento denominato “Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di argillite denominata “Bruncu Orri”, presentato dalla Società Italcementi S.p.A., a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Nuraminis, la Provincia di Cagliari, il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza per le Province di Cagliari e di Carbonia – Iglesias, il Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale dell’Assessorato regionale dell’Industria, il Servizio Ispettorato ripartimentale del CFVA di Cagliari e l’ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata allo SVA e agli Enti di controllo, è pari a dieci anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del Proponente. La Società, in caso di modifiche progettuali o di rinnovo dell’autorizzazione, dovrà verificare presso lo SVA la necessità di una nuova procedura.
Lo SVA provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (Buras).
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
Pigliaru
Il Direttore Generale
De Martini