L'Assessore
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e relative norme di attuazione;
VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali;
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione, e le sue successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24, recante la "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";
VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») e i relativi regolamenti di esecuzione e delegati;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 e in particolare l’articolo 4, comma 1 che prevede “Per ciascuno dei settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri designano le autorità competenti a cui essi conferiscono la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiali”;
VISTO Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019”, che all’art. 2 individua le Autorità Competenti (A.C.) al fine dell’applicazione delle norme riguardanti la sicurezza alimentare;
VISTO il Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 - Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
VISTO il Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, n. 220 - Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, n. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
TENUTO CONTO che il Ministero della salute, le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative nei seguenti settori: …c) salute animale;
PRESO ATTO che il Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare è l’autorità competente regionale (ACR);
CONSIDERATA la situazione emergenziale riferita alla Dermatite nodulare contagiosa venutasi a creare sul territorio della regione Sardegna a seguito della conferma, in data 21 giugno 2025, della presenza della malattia sul territorio regionale;
CONSIDERATA la necessità di assicurare un presidio tecnico-specialistico presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità per supportare operativamente il Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, al fine di garantire, per quanto di competenza, l’immediata attivazione di tutte le misure per il contenimento della diffusione e l’eradicazione della malattia su tutto il territorio regionale e l’uniformità delle stesse nel territorio regionale.
Decreta
ART. 1 Per la gestione dell’emergenza della Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease – LSD) è istituito presso la Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, il Nucleo Operativo, con il compito di supportare il Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare garantendo, per quanto di competenza, l’immediata attivazione di tutte le misure per il contenimento della diffusione e l’eradicazione della malattia su tutto il territorio regionale e l’uniformità delle stesse nel territorio regionale.
ART. 2 Il Nucleo è composto da:
- il Direttore del Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare o un suo delegato, in qualità di coordinatore;
- il Direttore del Servizio veterinario di sanità animale della ASL Sassari o suo delegato;
- il Direttore del Servizio veterinario di sanità animale della ASL Gallura o un suo delegato;
- il Direttore del Servizio veterinario di sanità animale della ASL Nuoro o un suo delegato;
- il Direttore del Servizio veterinario di sanità animale della ASL Ogliastra o un suo delegato;
- il Direttore del Servizio veterinario di sanità animale della ASL Oristano o un suo delegato;
- il Direttore del Servizio veterinario di sanità animale della ASL Medio Campidano o un suo delegato;
- il Direttore del Servizio veterinario di sanità animale della ASL Sulcis o un suo delegato;
- il Direttore del Servizio veterinario di sanità animale della ASL Cagliari o un suo delegato;
- il Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna o suo delegato.
ART. 3 Il Nucleo, in linea con le disposizioni regionali e nazionali, ha il compito di monitorare:
a) l’uniformità delle azioni sanitarie poste in essere nel territorio regionale dalle rispettive ACL;
b) l’adozione tempestiva e senza indebito ritardo da parte delle ACL delle operazioni di abbattimento e distruzione e disinfezione;
c) l’adozione tempestiva da parte delle ACL di misure sanitarie e di biosicurezza negli allevamenti;
d) l’adozione tempestiva delle azioni di profilassi indiretta sul territorio regionale.
ART. 4 Il Nucleo si riunisce, anche in modalità telematica, con cadenza settimanale o secondo necessità.
ART. 5 Le attività del Nucleo sono svolte con personale già in servizio presso l’Amministrazione regionale e le ASL.
ART. 6 Le attività del Nucleo proseguono sino al 31.12.2025 e possono essere, se del caso, prorogate.
ART. 7 Le spese di partecipazione dei componenti del Gruppo di Lavoro sono a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.
ART. 8 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna e sul BURAS.
Bartolazzi