L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale rammenta, preliminarmente, che la legge regionale 2 agosto 2018, n. 32 (Norme in materia funebre e cimiteriale), disciplina gli aspetti concernenti la tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura, la cremazione e la destinazione delle ceneri.
L’Assessore rammenta, altresì, che l’art. 7 della predetta legge regionale n. 32/2018 definisce:
a) salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte;
b) cadavere: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.
Al riguardo, l’Assessore evidenzia che l’art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria), stabilisce che nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti.
L'Assessore ricorda che la Regione, con la deliberazione n. 9/31 del 22 febbraio 2019, ha adottato le disposizioni applicative in attuazione dell'art. 2, comma 2, della predetta legge regionale n. 32/2018, che nella sezione “Disposizioni finali” prevedono che “La Regione potrà emanare ulteriori indirizzi per l’aggiornamento delle presenti disposizioni applicative o per l’eventuale regolamentazione di successivi aspetti amministrativi, tecnici e gestionali non compresi nel presente documento”.
Le suddette disposizioni applicative stabiliscono, al punto b.2.4, che, se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso all’obitorio, al servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso la casa funeraria o al domicilio del defunto (salvo che l'abitazione sia dichiarata inadatta), previa certificazione del medico curante o di un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso.
Tale certificazione, redatta secondo il modello di cui all’allegato A delle disposizioni applicative in riferimento all’art. 11 della suddetta legge regionale n. 32/2018, rubricato “Trasferimento durante il periodo di osservazione”, attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato ed è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma. Nel trasferimento la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che, comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica. L'impresa funebre che esegue il trasferimento deve comunicare, tempestivamente, all'Ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, a quello del comune di destinazione della salma e alla ASL territorialmente competente, la nuova sede ove la salma è stata trasferita per il periodo di osservazione.
L’Assessore riferisce che un’associazione di livello nazionale di imprese di onoranze funebri ha, recentemente, posto all’attenzione dell’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale che, quando le procedure interne dell’ospedale o struttura in cui avviene il decesso prevedono l’accertamento di morte mediante esame strumentale con elettrocardiografo (tanatogramma) nell’immediatezza del decesso di un paziente, la “salma” ormai divenuta “cadavere” non può più essere trasportata a cassa aperta, privando, così, i dolenti di poter esporre il proprio defunto per le onoranze funebri in un ambiente diverso dalla camera mortuaria ospedaliera.
Per risolvere tale problematica, come già fatto da altre Regioni, si rende necessario consentire, entro la durata temporale del periodo di osservazione, il trasferimento del defunto riposto in contenitore impermeabile non sigillato anche qualora l’accertamento di morte venga effettuato con l’esecuzione del tanatogramma.
Pertanto, al fine di consentire ai dolenti di poter svolgere le onoranze funebri, a tutela e rispetto della dignità e dei diritti dei medesimi, pure nel caso che l’accertamento di morte del congiunto sia effettuato con l’esecuzione del tanatogramma, senza pregiudizio per la salute pubblica, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale propone:
- di integrare nel seguente modo il suddetto punto b.2.4 delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione n. 9/31 del 22 febbraio 2019:
“Qualora l’accertamento di morte venga effettuato con l’esecuzione del tanatogramma, su richiesta dei familiari e degli altri aventi titolo il cadavere può essere trasportato, previa certificazione medica redatta secondo il modello di cui all’allegato A delle disposizioni applicative (attestante che il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato), dal luogo del decesso verso il luogo prescelto per le onoranze funebri all’interno del territorio regionale (domicilio del defunto, struttura obitoriale, casa funeraria), per essere ivi esposto al commiato dei dolenti, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non siano di pregiudizio per la salute pubblica, e venga portato a termine entro le 24 ore dal decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, in caso di autopsia disposta dall’Autorità giudiziaria e in caso di autopsia disposta a scopo di riscontro diagnostico, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 285/1990.
L'impresa funebre che esegue il trasferimento deve comunicare, tempestivamente, all'Ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, a quello del comune di destinazione del cadavere e alla ASL territorialmente competente, la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per le onoranze funebri”;
- di integrare, conseguentemente, il suddetto allegato A, in modo da prevedere anche il trasferimento del cadavere (da portare a termine entro le 24 ore dal decesso), previa certificazione medica che escluda rischi per la salute pubblica o ipotesi di reato, riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non siano di pregiudizio per la salute pubblica, come da allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame
Delibera
- di integrare nel seguente modo il punto b.2.4 delle disposizioni applicative in attuazione dell’art. 2 della legge regionale n. 32/2018, adottate con la deliberazione n. 9/31 del 22 febbraio 2019:
“Qualora l’accertamento di morte venga effettuato con l’esecuzione del tanatogramma, su richiesta dei familiari e degli altri aventi titolo il cadavere può essere trasportato, previa certificazione medica redatta secondo il modello di cui all’allegato A delle disposizioni applicative (attestante che il trasporto può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato), dal luogo del decesso verso il luogo prescelto per le onoranze funebri all’interno del territorio regionale (domicilio del defunto, struttura obitoriale, casa funeraria), per essere ivi esposto al commiato dei dolenti, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non siano di pregiudizio per la salute pubblica, e venga portato a termine entro le 24 ore dal decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, in caso di autopsia disposta dall’Autorità giudiziaria e in caso di autopsia disposta a scopo di riscontro diagnostico, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 285/1990.
L'impresa funebre che esegue il trasferimento deve comunicare, tempestivamente, all'Ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso, a quello del comune di destinazione del cadavere e alla ASL territorialmente competente, la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per le onoranze funebri”;
- di integrare, conseguentemente, l’allegato A delle disposizioni applicative, per ricomprendere anche la fattispecie di cui al precedente punto, come da allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel BURAS, in ottemperanza all’art. 50, comma 1, della legge regionale n. 32/2018.
La Presidente
Todde
Il Direttore Generale
Loddo