Il Direttore del Servizio
Omissis
VISTA l’istanza acquisita al prot. DGI n 0006839 del 16.02.2023, integrata con nota acquisita al prot. DGI n 0009249 del 02.03.2023, con la quale la Società SVI.MI.SA S. p.A. con sede legale ad Ardara (SS) in via della miniera, 1 - Cap 07010, P.I.01055740 920, ha chiesto il rilascio del Permesso di Ricerca, di "Minerali Argille Illitiche, Caolinitiche e Terre da sbianca, ai sensi del R.D. n. 1443/1927 e ss.mm.ii., denominato “Bena Irde”, ubicato in agro dei comuni di Mores e Ittireddu (SS)";
Omissis
Determina
ART. 1 - È rilasciato alla ditta Sviluppo Industriale Miniere Sarde SVI.MI.SA. S.p.A., con sede legale in via della Miniera 1 - 07010 Ardara (SS) P.I. IT01055740920 il permesso minerario per la ricerca, di "Argille Illitiche, Caolinitiche e Terre da sbianca" ai sensi del R.D. n. 1443/1927 e ss.mm.ii., denominato “Bena Irde”, ubicato in agro dei comuni di Mores e Ittireddu (SS)".
ART. 2 - il permesso di ricerca di cui al precedente art. 1 ha la durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data del presente provvedimento, subordinatamente a quanto previsto dal punto 17 dell'art. 7.
ART. 3 – L’area del permesso, interessa una superficie di 805 Ha, solo in parte interessata dalle attività di ricerca, e ricade nell'agro dei comuni di Mores e Ittireddu (SS), e riportata con linea spezzata chiusa di colore rosso nella planimetria in scala 1:10.000, identificata da n. 7 vertici contraddistinti dalle lettere A, B3, B2, B1, B, C, D.
ART. 4 - L’area del permesso, interessa una superficie di 805 Ha, solo in parte interessata dalle attività di ricerca, e ricade nell'agro dei comuni di Mores e Ittireddu (SS), e riportata con linea spezzata chiusa di colore rosso nella planimetria in scala 1:10.000, identificata da n. 7 vertici contraddistinti dalle lettere A, B3, B2, B1, B, C, D.
ART. 5 – Il permissionario e tenuto a corrispondere alla Regione Autonoma della Sardegna il diritto annuo anticipato di € 3,97 per ogni ettaro o frazione, salvo conguaglio, per un importo di € 3.195,85, significando che in difetto il titolo minerario, previa diffida, sara soggetto a decadenza.
ART. 6 – Copia del progetto dovrà essere custodito presso il permesso al fine di agevolare la verifica e il controllo dell’andamento dei lavori.
ART. 7 – Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge il permissionario è tenuto a:
1. iniziare i lavori entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento;
2. trasmettere la denuncia di esercizio al Servizio Attività Estrattive almeno otto giorni prima dell’inizio dei lavori, con PEC o lettera raccomandata a/r, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 624/96;
3. comunicare nei tempi e nei modi previsti dalla legge ogni variazione societaria, della rappresentanza legale, della ragione Sociale, della sede legale e domicilio della Società;
4. comunicare, nei tempi e nei modi previsti per legge, ogni variazione di personale responsabile dei lavori nell’area oggetto dell’esercizio estrattivo;
5. presentare all’Assessorato Industria prima dell’inizio delle attività, ai sensi dell’ art. 6 del DLgs 624/96, il Documento di Sicurezza e di Salute (DSS) ed relativi aggiornamenti;
6. attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dal Servizio Attività Estrattive dell’Assessorato Industria;
7. attuare il programma dei lavori approvato dal Servizio attivita estrattive e recupero ambientale;
8. eseguire i lavori di ricerca previsti in modo continuativo e comunicare, tempestivamente al Servizio Attività Estrattive, ogni interruzione prolungata e continuativa delle attività, con relativa motivazione;
9. attenersi, scrupolosamente, a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nei nulla-osta, pareri ed autorizzazioni rilasciati dagli Uffici aventi competenza concorrente, di cui in premessa, ivi comprese le prescrizioni della DGR N. 27 /90 DEL 10.08.2023, che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
10. attestare, annualmente, che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza.;
11. denunciare, nei termini di legge, ogni infortunio grave o mortale che si dovesse verificare nell’area mineraria e trasmettere mensilmente il prospetto infortuni accaduti nel mese precedente, anche se negativo;
12. applicare nei confronti dei lavoratori le norme dei contratti collettivi di lavoro;
13. fornire ai funzionari del Servizio Attività Estrattive, tutti i mezzi necessari per agevolare l’ispezione dei cantieri ed i dati che venissero comunque richiesti;
14. trasmettere i risultati dei lavori di ricerca eseguiti e conservare i campioni geologici dei terreni attraversati;
15. effettuare il ripristino ambientale, ai sensi della L. n° 221 art. 9 del 30.07.1990, da eseguirsi come dal programma lavori presentato;
16. l’obbligo sull’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e/o di riqualificazione ambientale delle aree interessate ad attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo, permane indipendentemente dalla durata del titolo estrattivo e dallo stato di avanzamento dei lavori
17. attenersi agli obblighi imposti con l'atto di rilascio del permesso; in difetto potrà essere prescritta l’immediata sospensione dei lavori oltre che l’applicazione della decadenza del permesso ai sensi dell’art. 9 del R.D.1443/27, fermi restando gli obblighi previsti dalla norma, relativi alla messa in sicurezza e al ripristino ambientale;
18. realizzare tutte le fasi di indagine con le modalità previste nel progetto ed escludendo l'espianto di vegetazione;
19. non eseguire il sondaggio S1 e S2, in quanto ricadenti all’interno dell’area vincolata della Necropoli preistorica di Monte Pira;
20. rispettare quanto previsto dal Piano di gestione dei rifiuti estrattivi, come descritto al punto 3.4 dello Studio Preliminare Ambientale, il quale è da intendersi approvato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2008 e s.m.i., in quanto non configura produzione di rifiuti estrattivi ai fini dello smaltimento e prevede la conservazione del materiale carotato per finalità tecnico-scientifiche.
ART. 8 – Copia del presente provvedimento sarà comunicata con PEC (o raccomandata A /R a cura del concessionario) al/i proprietario/i dei fondi interessati a cura del permissionario, al quale spetta anche l’obbligo di risarcire eventuali danni cagionati dai lavori stessi.
ART. 9 – Il rilascio di cui alla presente determinazione è accordato senza pregiudizio per gli eventuali diritti di terzi
ART. 10 – Per quanto non riportato nel presente dispositivo si deve fare riferimento alle norme vigenti in materia.
La presente Determinazione e comunicata all’Assessore dell’Industria, pubblicata per estratto nel BURAS ed inoltre notificata a tutti gli interessati.
È altresi ammessa la tutela amministrativa e giurisdizionale nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti leggi.
Cappai
(Art. 30 L.R. 31/98)