Il Direttore del Servizio
Omissis
Vista l'istanza presentata dalla Società Intermin Sardegna srl in data 27.02.2024 e successiva integrazione del 25.06.2024, relativa al rilascio dell'autorizzazione di indagine mineraria Santa Lucia;
Omissis
Determina
ART. 1 - E' rilasciata alla Società Intermin Sardegna srl Part. IVA 04108150923, con sede in Località "Su Pezzu Mannu" Selargius,, l’autorizzazione di Indagine per minerali di Feldspato, Biotite, Fluorite,Scheelite, Magnetite, Wolframite, Cassiterite, Uraninite, Torbenite, Salèeite,Grossularia, Terre Rare, Granato, Molibdenite e minerali di Bismuto terre rare, denominata ‘SANTA LUCIA’ in agro dei comuni di Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Assemini (Provincia Sud Sardegna) come descritto nella relazione geologico-mineraria facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
ART. 2 - L’autorizzazione di indagine ha durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data del presente provvedimento in applicazione a quanto disposto dall’art.7 della L.R. n.15 del 07.05.1957.
ART. 3 - L'area dell’autorizzazione di indagine risulta pari a 74578 Ha, così come delimitata nella carta IGM allegata alla presente determinazione.
ART. 4 - Il titolare dell’autorizzazione di indagine, è tenuto al rispetto di tutte le norme di legge attinenti l’esercizio dell’attività mineraria di cui alla presente determinazione.
ART. 5 - Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge il titolare dell'autorizzazione di indagine è tenuto a:
- iniziare i lavori entro un mese dalla data di notifica della presente determinazione effettuando le indagine minerarie così come riportato nel programma dei lavori presentato;
- trasmettere la denuncia di esercizio al Servizio Attività Estrattive almeno otto giorni prima dell’inizio dei lavori, con PEC o lettera raccomandata a/r, ai sensi dell’art. 20 del DL 624/96;
- comunicare nei tempi e nei modi previsti dalla legge ogni variazione societaria, della rappresentanza legale, della ragione Sociale, della sede legale e domicilio della Società;
- comunicare, nei tempi e nei modi previsti per legge, ogni variazione dipersonale responsabile dei lavori nell’area oggetto dell’esercizio estrattivo;
- presentare all’Assessorato Industria prima dell’inizio delle attività, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 624/96, il Documento di Sicurezza e di Salute (DSS) ed i relativi aggiornamenti;
- attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dal Servizio Attività Estrattive dell’Assessorato Industria , ai fini del controllo della regolare esecuzione dell’autorizzazione di indagine autorizzata;
- attuare il programma dei lavori approvato dal Servizio Attività Estrattive;
- eseguire le attività di indagine mineraria previsti in modo continuativo e comunicare, tempestivamente al Servizio Attività Estrattive, ogni interruzione prolungata e continuativa delle attività, con relativa motivazione;
- attenersi, scrupolosamente, a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nei nulla-osta, pareri ed autorizzazioni rilasciati dagli Uffici aventi competenza in relazione ai vincoli esistenti, rinnovando alla scadenza le eventuali autorizzazioni rilasciate;
- attestare, annualmente, che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza;
- trasmettere semestralmente all’Assessorato dell’Industria - Servizio delle Attività Estrattive un prospetto debitamente compilato con i dati statistici, unitamente alla relazione sull’andamento delle attività e dei risultati ottenuti;
- denunciare, nei termini di legge, ogni infortunio grave o mortale che si dovesse verificare nell’area mineraria e trasmettere mensilmente il prospetto infortuni accaduti nel mese precedente, anche se negativo;
- applicare nei confronti dei lavoratori le norme dei contratti collettivi di lavoro;
- fornire ai funzionari del Servizio Attività Estrattive, tutti i mezzi necessari per agevolare l’ispezione dei cantieri ed i dati che venissero comunque richiesti;
- trasmettere i risultati dei lavori di indagine mineraria eseguiti;
- a corrispondere alla Regione ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.15 del 07.05.1957,il diritto annuo anticipato di euro 193 per il primo anno; di euro 385 per ilsecondo eventuale anno e di euro 578 per il terzo eventuale anno. L’importo ècalcolato per l'intera area di indagine, di superficie pari ad ettari 74578.
- Il pagamento del canone può essere effettuato mediante pago PA, seguendo la procedura descritta sul sito web https://pagamenti.regione.sardegna.it/ indicando nella causale, i seguenti elementi: - capitolo EC326.003 - C.d.R00.09.01.04 - tipologia del titolo minerario (autorizzazione d’indagine);- denominazione dell’autorizzazione d’indagine; - anno/i a cui il pagamento si riferisce.
ART. 6 - Copia della “Relazione Geologica Mineraria e programma dei lavori presentata per ildovrà essere custodita dal rilascio dell’Autorizzazione di Indagine “Santa Lucia”, titolare, al fine di agevolare la verifica e il controllo dell’andamento dei lavori da parte della polizia mineraria.
ART. 7 - Il presente provvedimento di autorizzazione di indagine ha carattere personale e nonè soggetto ad autonomo trasferimento, salvo i casi e le modalità previstiespressamente dall’art. 27 del R.D. n. 1443/27 e dall'art. 21 della L.R. n. 30/89.
ART. 8 - Il rilascio di cui alla presente determinazione è accordata senza pregiudizio per gli eventuali diritti di terzi.
ART. 9 - Copia del presente provvedimento sarà comunicata con raccomandata A/R o pec al/i proprietario/i dei fondi interessati a cura del soggetto autorizzato, al quale spetta anche l’obbligo di risarcire eventuali danni cagionati dai lavori stessi.
ART. 10 - per quanto non riportato nel presente dispositivo, si deve fare riferimento alle norme vigenti in materia;
La presente determinazione è comunicata al Direttore Generale e all’Assessore dell’Industria, pubblicata per estratto nel BURAS ed inoltre notificata a tutti gli interessati. E’ ammessa la tutela amministrativa e giurisdizionale attraverso:
- il ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Assessorato dell’Industria entro 30 gg dalla notifica o pubblicazione dell’atto;
- il ricorso al TAR entro 60 gg dalla notifica o pubblicazione dell’atto;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notifica o piena conoscenza dell'Atto.
Cappai
(Art. 30 L.R. 31/98)